DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1951, n. 964 - Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara

Coming into Force13 Ottobre 1951
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1951/09/28/051U0964/CONSOLIDATED/19950418
Enactment Date18 Aprile 1951
Published date28 Settembre 1951
Official Gazette PublicationGU n.223 del 28-09-1951
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della Universita' degli studi di Ferrara, approvato con regio decreto 12 ottobre 1927, n. 2255, e modificato coi regi decreti 15 novembre 1928, n. 2606, 31 ottobre 1929, n. 2400, 1 ottobre 1931, n. 1372, 27 ottobre 1932, n. 2062, 27 dicembre 1934, n. 2448 e 27 ottobre 1936, n. 2457, 27 marzo 1939, n. 1296, 9 maggio 1939, n. 1469, 26 ottobre 1940, n. 2065, 27 aprile 1942, n. 470 e 5 settembre 1942, n. 1266, e con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1949, n. 1028;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 8 agosto 1942, n. 1096;

Veduto il regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 58;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, relativo alla istituzione dei ruoli statali del personale assistente, tecnico e subalterno universitario;

Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di apportare allo statuto medesimo le modifiche derivanti dall'attuazione delle citate leggi n. 1096 e n. 465, nonche' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:

Le norme dello statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara risultanti dai decreti sopraindicati sono abrogate e sono sostituite da quelle contenute nel testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 18 aprile 1951 EINAUDI GONELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 settembre 1951

Atti del Governo, registro n. 44, foglio n. 7. - CARLOMAGNO

Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara

Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI TITOLO I Costituzione della Universita' e norme sull'insegnamento
Art 1

La Universita' degli studi di Ferrara e' governata dal presente statuto per tutto quanto non e' previsto dalle leggi sulla Istruzione superiore e dai regolamenti generali e speciali.

Art 2

L'Universita' e' costituita dalle seguenti Facolta':

1) Facolta' di giurisprudenza;

2) Facolta' di medicina e chirurgia (limitata al primo e secondo biennio);

3) Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali;

4) Facolta' di farmacia.

Art 3

Ciascuna Facolta' conferisce le lauree Indicate nel presente statuto.

Art 4

Il corso di ciascun insegnamento ha la durata indicata per le singole lauree e viene impartito sotto forma di lezioni, colloqui, esercitazioni.

Salvo le disposizioni speciali per le singole Facolta', ogni insegnamento si svolge in almeno tre ore settimanali di lezioni, da tenere in giorni distinti, non compreso in esso le esercitazioni.

Art 5

Gli insegnamenti comuni a varie lauree sono, di regola, tenuti da un solo professore.

Art 6

I corsi di esercitazioni sono tenuti, a titolo gratuito, dal titolare dell'Istituto, cui la materia si riferisce.

Art 7

I professori di ruolo ed incaricati, e i liberi docenti, hanno l'obbligo di presentare entro il mese di aprile, ai presidi delle rispettive Facolta', i programmi dei corsi che si propongono di svolgere nell'anno successivo, e i Consigli delle facolta', al sensi dell'art. 16 del testo unico delle leggi sulla istruzione universitaria devono, entro il mese di giugno, esaminarli e coordinarli, determinando quali corsi debbono avere carattere istituzionale o monografico, e dichiarando inoltre, quali corsi si debbono ritenere pareggiati a tutti gli effetti di legge.

Ove si tratti di insegnamenti di materie sperimentali, i liberi docenti debbono fornire la prova di poter disporre dei mezzi dimostrativi necessari.

Contro il giudizio della Facolta', i liberi docenti possono presentare ricorso al rettore, che giudica inappellabilmente su conforme parere del Senato accademico.

Art 8

Il termine di cui al primo comma dell'articolo precedente e' protratto per i liberi docenti che per la prima volta intendono svolgere un corso nella Universita' di Ferrara, fino ad un mese prima dell'apertura del nuovo anno accademico.

Il programma deve essere accompagnato dal decreto di abilitazione e dalla quietanza della tassa di esercizio.

Art 9

Perche' un corso libero possa essere dichiarato pareggiato al corso ufficiale, la Facolta' deve, caso per caso, riconoscere il programma presentato dal libero docente corrispondente, per l'estensione della materia e per il numero settimanale delle lezioni e delle esercitazioni, al corso ufficiale rispettivo.

TITOLO II Studenti ed esami
Art 10

Lo studente al momento della Immatricolazione riceve dalla segreteria, oltre la tessera di riconoscimento, un libretto di iscrizione, sul quale ogni anno vengono segnati i corsi che egli intende seguire e le attestazioni di frequenza rilasciate dagli insegnanti. Sullo stesso libretto la segreteria fa annotazione delle tasse e sopratasse pagate.

Art 11

Gli studenti hanno l'obbligo di frequentare diligentemente ed assiduamente i corsi di lezione e di esercitazioni ai quali sono iscritti, di serbare contegno corretto durante le lezioni, ed in genere nei locali della Universita'.

Ciascun professore puo' accertarsi dell'assiduita' degli studenti che seguono le sue lezioni, con appelli o con la firma di presenza, e puo' accertarsi del profitto con interrogazioni o prove pratiche.

Art 12

Gli studenti possono variare i piani di studio consigliati, ma nessun anno di corso e' valido se lo studente non abbia presa iscrizione da almeno tre insegnamenti o corsi di esercitazione, e non li abbia regolarmente frequentati.

Debbono in ogni caso essere rispettate le norme sulla precedenza.

Art 13

Gli insegnamenti complementari sono consigliati in ogni piano di studi nel numero prescritto per il rispettivo corso di laurea dal regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652. Lo studente, tuttavia, puo' prendere iscrizione ad un numero maggiore di detti insegnamenti, nei limiti di quelli che per il corso di laurea a cui egli e' iscritto sono impartit nella universita'.

Non e' pero' ammessa la iscrizione a corsi che siano, per ragioni di orario, incompatibili fra loro.

Art 14

Oltre agli studenti che frequentano i corsi normali, possono essere antitessi negli Istituti e laboratori delle varie Facolta', con qualifica di "allievi interni t laureandi o laureati da non oltre cinque anni, nei limiti dei posti disponibili in ciascun Istituto, per compiere ricerche o studi o anche completare il proprio addestramento pratico.

L'allievo interno e' tenuto a pagare, a titolo di rimborso delle spese, la tassa comunale annuale che viene fissata dal Consiglio di amministrazione, udito il direttore dell'istituto ed il Senato accademico.

Art 15

Gli esami sono di profitto e di laurea, essi sono pubblici ed hanno luogo in due sessioni la prima subito dopo la chiusura annuale dei corsi, e la seconda un mese innanzi il principio del nuovo anno accademico.

Art 16

Gli esami di profitto si svolgono per singole materie, secondo quanto e' stabilito negli ordinamenti delle singole Facolta'.

Salvo che non sia disposto diversamente, gli insegnamenti di durata pluriennale, importano un unico esame alla fine del corso.

Art 17

Per essere ammesso all'esame di laurea e' necessario avere frequentato i corsi e le esercitazioni e superato il numero di esami sulle materie fondamentali e complementari stabilito per ciascuna laurea.

CAPO II DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE VARIE FACOLTA' TITOLO III Facolta' di giurisprudenza
Art 18

La...

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