Modificazioni allo statuto dell'Universita'

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'Istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.

382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992 concernente autorizzazione alle universita' ad istituire i diplomi universitari; Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 1996, n. 223, relativo a modificazione all'ordinamento didattico universitario relativamente al diploma universitario di tecnico audiovisivo e multimediale; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, commi 95. 101 e 119 relativa all'autonomia didattica; Vista la proposta di modifica allo statuto formulata dal senato accademico nella seduta del 19 febbraio 1997, acquisiti i pareri favorevoli del consiglio della facolta' di lettere e filosofia e del consiglio di amministrazione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato con il decreto indicato in premessa, e' ulteriormente modificato come segue:

Titolo 3 ORDINAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI DIPLOMA UNIVERSITARI Capo 2 Facolta' di lettere e filosofia

Art. 3.2.1. - Diploma universitario di tecnico audiovisivo e multimediale.

  1. Istituzione ed accesso.

    Il diploma per tecnico audiovisivo e multimediale e' istituito nella facolta' di lettere e filosofia.

    Il titolo di ammissione al corso e' quello previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge n. 910/1969.

    I consigli delle strutture didattiche competenti annualmente, potranno proporre ai consigli di facolta' la programmazione degli accessi. In tal caso il numero dei posti disponibili sara' deliberato dal senato accademico, sentito il consiglio di facolta'.

  2. Finalita' e durata del corso di diploma.

    Il corso di diploma ha durata triennale e si articola in un anno propedeutico e in un biennio professionalizzante.

    Il corso di diploma ha lo...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT