DECRETO 19 luglio 2002, n. 184 - Modalita' di svolgimento delle operazioni elettorali per la nomina a componente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, approvazione del modello di scheda elettorale e della scheda di presentazione delle candidature e norme di coordinamento in tema di incompatibilita'

Coming into Force18 Agosto 2002
Published date17 Agosto 2002
Enactment Date19 Luglio 2002
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2002/08/17/002G0216/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.192 del 17-08-2002
Articoli
Art 1.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, recante l'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria e l'organizzazione degli uffici di collaborazione, in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Visti, in particolare, gli articoli 17, 21 e 22 del predetto decreto legislativo n. 545 del 1992, concernenti l'istituzione e la composizione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, la sua elezione e le relative modalita' di votazione;

Visto l'articolo 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 386, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 2000, n. 311, con il quale sono state differite le decorrenze dei termini per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;

Visto l'articolo 16-quater del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, recante interventi per l'ulteriore potenziamento della giustizia tributaria, ed in particolare il suo comma 2, che riserva ad un regolamento ministeriale l'adozione delle disposizioni di attuazione occorrenti, tra l'altro, per l'elezione dei componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, per la determinazione del modello di scheda elettorale e per il coordinamento della disciplina in materia di componente del predetto Consiglio con quella in materia di incompatibilita' con l'esercizio delle funzioni di giudice tributario;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze, e il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, recante disposizioni sull'organizzazione interna del Dipartimento per le politiche fiscali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2002;

Visto l'articolo 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze e di contestuale soppressione, tra l'altro, del Ministero delle finanze;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1° luglio 2002;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400, del 1988, con nota n. 3 - 12339/UCL del 12 luglio 2002; Adotta il seguente regolamento: Art. 1. Scheda elettorale e scheda di presentazione della candidatura

  1. Sono approvati la scheda elettorale e la scheda di presentazione della candidatura, nei modelli conformi agli allegati "1 (fronte)" e "1 (retro)" nonche' "2 (fronte)" e "2 (retro)" del presente regolamento, che dello stesso costituiscono parte integrante, per l'elezione, tra i componenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali, degli undici componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni.

  2. Le schede, stampate a cura del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali, sono di colore bianco.

  3. Sul fronte di ciascuna scheda elettorale, nell'apposito spazio circolare entro il quale e' inscritta la parola "bollo", e' apposto il timbro della commissione tributaria presso la quale si svolgono le operazioni elettorali.

Art 2.

Espressione delle preferenze

  1. Ciascun elettore puo' esprimere il voto per non piu' di sei candidati, mediante l'indicazione per esteso dei nominativi dei candidati preferiti.

Art 3.

Contenuto delle schede

  1. Sulla scheda di presentazione, nello spazio a cio' dedicato, il candidato riporta le sue generalita', l'indicazione della commissione tributaria di appartenenza, la funzione dallo stesso svolta, dichiarando sotto la propria responsabilita' che non sussistono nei suoi riguardi le cause di ineleggibilita'...

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