DECRETO-LEGGE 13 settembre 1996, n. 475 - Misure urgenti per le universita' e gli enti di ricerca

Coming into Force16 Settembre 1996
Enactment Date13 Settembre 1996
Published date16 Settembre 1996
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1996/09/16/096G0502/CONSOLIDATED/19970311
Official Gazette PublicationGU n.217 del 16-09-1996
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per le universita' e per gli enti di ricerca, nonche' per disciplinare il valore abilitante dei diplomi universitari relativi all'area infermieristica, tecnica e della riabilitazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 settembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e della sanita'; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1.

  1. Al fine di rimborsare alle universita' le somme anticipate per far fronte al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e delle maggiori spese connesse ai contratti stipulati con i lettori di lingua straniera, il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e' autorizzato a ripartire tra le stesse universita', sulla base delle loro documentate richieste, lire 50 miliardi per l'anno 1994 e lire 47,5 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996. All'onere derivante, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 47,5 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1529 dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

  2. Ai fini della realizzazione degli interventi di edilizia universitaria di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 25 giugno 1985, n. 331, e' assegnata alla terza Universita' di Roma la somma di lire 21,2 miliardi per l'anno 1995, lire 19,6 miliardi per l'anno 1996 e lire 25,9 miliardi per l'anno 1997. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 7325 dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art 2.
  1. Al fine di collegare l'entita' delle tasse e dei contributi degli studenti ai servizi erogati dalla singole universita', le disposizioni previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, trovano applicazione anche per gli anni accademici 1995-1996 e 1996-1997. Per l'anno accademico 1995-1996 e' mantenuto il contributo suppletivo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551. Al relativo onere, per l'anno 1996, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1529 dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per il medesimo anno.

Art 2.
  1. Al fine di collegare l'entita' delle tasse e dei contributi degli studenti ai servizi erogati dalle singole universita', le disposizioni previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, trovano applicazione anche per gli anni accademici 1995-1996 e 1996-1997. Per l'anno accademico 1996-1997 il prelievo per tasse e contributi a carico degli studenti appartenenti alle fasce a basso reddito, come definite ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e dell'articolo 5, comma 20, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non potra' subire alcuna variazione in aumento. Agli oneri conseguenti a quanto previsto dal precedente periodo le universita' provvedono nell'ambito delle risorse di propria competenza. Per l'anno accademico 1995-1996 e' mantenuto il contributo suppletivo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551. Al relativo onere, per l'anno 1996, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1529 dello Stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per il...

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