LEGGE 18 dicembre 1951, n. 1551 - Aumento dei contributi statali a favore delle Universita' e degli Istituti superiori e dei contributi per l'assistenza agli studenti; ampliamento delle esenzioni tributarie per gli studenti capaci e meritevoli; adeguamento delle tasse e sopratasse universitarie

Coming into Force27 Gennaio 1952
End of Effective Date21 Dicembre 2008
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1952/01/12/051U1551/CONSOLIDATED/20080625
Published date12 Gennaio 1952
Enactment Date18 Dicembre 1951
Official Gazette PublicationGU n.10 del 12-01-1952
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

L'ammontare complessivo dei contributi corrisposti dallo Stato per il mantenimento di Universita', di Istituti di istruzione superiore, di Osservatori astronomici, di Istituti scientifici e di Scuole di ostetricia e' elevato a lire un miliardo e 200 milioni a cominciare dall'esercizio finanziario 1951-52.

La determinazione della misura del contributo per ciascuna Universita' o Istituito sara' fatta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, tenendo presenti principalmente il numero delle Facolta' e degli studenti, il tipo delle Facolta', lo stato delle attrezzature scientifiche, le necessita' dell'assistenza agli studenti.

Qualora alle Universita' ed Istituti sia stato concesso, dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 settembre 1946, n. 380, un contributo a carico del bilancio statale con provvedimento legislativo speciale, di questo si dovra' tener conto ai fini della determinazione definitiva dei contributi di cui al comma precedente.

Art 2.

Il 15 per cento dell'importo totale di tutte le tasse universitarie, escluse le sopratasse, e dei contributi integrativi sara' destinato dalle singole Universita' ed Istituti superiori all'Opera universitaria per l'incremento dell'assistenza collettiva e individuale degli studenti, con particolare riguardo alla istituzione di Case dello studente. Sara' altresi' devoluto all'Opera universitaria un terzo del contributo statale di cui ai precedente art. 1.

Almeno la meta' delle somme previste nel comma precedente dovra' essere impiegata nella istituzione di borse di studio per vitto e alloggio gratuiti o semigratuiti da attribuirsi per concorso a studenti bisognosi e meritevoli.

Art 3.

Gli studenti di condizione economica non agiata, ma capaci e meritevoli, sono dispensati dal pagamento delle tasse, sopratasse e contributi d'ogni genere, con deliberazioni del Consiglio di amministrazione:

  1. per l'immatricolazione e la iscrizione al primo anno di corso universitario, se, negli esami, per il conseguimento del titolo di studi secondari richiesto per la immatricolazione, abbiano conseguito, senza ripetere alcun esame, una media di sette decimi dei voti, non comprendendo, nella media, i voti riportati nelle prove di educazione fisica, di musica e canto corale, di strumento musicale;

  2. per l'iscrizione ad anni successivi al primo: in tutto se abbiano superato tutti gli esami del piano di studi consigliato dalla Facolta', conseguendo una media di nove decimi dei voti, con non meno di otto decimi per ognuno di detti esami e di sette decimi in non piu' di un esame; o per la meta' se abbiano superato i predetti esami conseguendo una media, di almeno otto decimi dei voti con sette decimi in non piu' di un esame;

  3. per l'esame di laurea o diploma, in tutto o per la meta' della sopratassa e contributi, in base al risultato degli esami dell'ultimo anno di corso superati nei modi di cui alla lettera b);

  4. per la tassa di laurea o diploma, se, oltre ad aver ottenuto la dispensa totale o parziale dal pagamento della sopratassa e contributi per l'esame di laurea o diploma di cui alla precedente lettera c), abbiano superato tale esame con un voto non inferiore ai nove decimi.

E' in facolta' del Consiglio d'amministrazione, sentito il Senato accademico, di consentire deroghe eccezionali ai minimi di votazione stabiliti nel comma precedente, in relazione a difficolta' particolari inerenti al piano di studi di singole Facolta' scientifiche.

Art 4.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione gli studenti appartenenti a famiglie che dispongano di un reddito complessivo annuo superiore a tre milioni di lire saranno assoggettati ad un contributo suppletivo da destinarsi all'Opera universitaria, nella misura del 30 per cento della tassa annuale di iscrizione.

L'accertamento della condizione economica familiare sara' fatto a norma di quanto e' disposto nel secondo comma del successivo art. 5.

Art 4.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione gli studenti appartenenti a famiglie che dispongano di un reddito complessivo annuo superiore a tre milioni di lire saranno assoggettati ad un contributo suppletivo da destinarsi all'Opera universitaria, nella misura del 30 per cento della tassa annuale di iscrizione.

L'accertamento della condizione economica familiare sara' fatto a norma di quanto e' disposto nel secondo comma del successivo art. 5.

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