DECRETO-LEGGE 15 settembre 1990, n. 262 - Misure urgenti per il finanziamento del saldo della maggiore spesa sanitaria relativa agli anni 1987 e 1988 e disposizioni per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1990

Coming into Force20 Settembre 1990
Published date20 Settembre 1990
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1990/09/20/090G0311/CONSOLIDATED/20080625
Enactment Date15 Settembre 1990
Official Gazette PublicationGU n.220 del 20-09-1990
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare il proseguimento dell'erogazione dei servizi sanitari mediante il ripianamento dei disavanzi delle unita' sanitarie locali e degli altri enti che erogano assistenza sanitaria attraverso l'assunzione di mutui da parte delle regioni e delle province autonome;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 settembre 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri della sanita', del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali; E M A N A il seguente decreto-legge:

Art 1.
  1. La maggiore spesa sanitaria di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, non coperta con le operazioni di finanziamento ivi previste, e' finanziata mediante ulteriori operazioni di mutuo, con onere di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, entro i limiti del 20 per cento e del 25 per cento da assumere, rispettivamente, entro gli anni 1990 e 1991 da parte delle regioni e delle province autonome con le aziende ed istituti di credito ordinario e speciale, individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b), del citato decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, e secondo condizioni, durata e modalita' stabilite ai sensi della predetta disposizione.

  2. I mutui di cui al comma 1, che possono essere concessi dalle aziende ed istituti di credito anche in deroga alle loro norme statutarie, sono versati in unica soluzione sul conto corrente generale infruttifero che ciascuna regione e provincia autonoma intrattiene con la tesoreria centrale dello Stato e sono trasferiti agli enti che gestiscono la spesa sanitaria con vincolo di destinazione. Non si applicano i limiti per l'assunzione di mutui previsti dalle vigenti disposizioni per le regioni e le province autonome.

Art 2.
  1. I mutui indicati nell'articolo 1, comma 1, da assumere entro l'anno 1990, possono essere concessi, in via di anticipazione, previa autorizzazione del Ministero del tesoro, sulla base del disavanzo presunto risultante, per ciascuno degli anni 1987 e 1988, dalle rispettive documentazioni contabili.

  2. Le istanze di mutuo relative alle quote della spesa sanitaria finanziabile a saldo devono contenere apposita dichiarazione attestante che le unita' sanitarie locali hanno trasmesso alla delegazione regionale della Corte dei conti la documentazione occorrente per il controllo di regolarita' contabile di legittimita' e che risultano acquisite le determinazioni e le eventuali osservazioni della Corte, come previsto dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

  3. I mutui non assunti negli anni indicati nell'articolo 1, comma 1, e nell'articolo 4, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, possono essere contratti negli anni successivi.

Art 2 bis.

Art. 2-bis

1. Le eccedenze di spesa rispetto alle entrate complessive, registrate dalle unita' sanitarie locali e dagli altri enti che erogano assistenza sanitaria per l'esercizio 1989, sono coperte in via prioritaria con i proventi derivanti dall'alienazione totale o parziale dei beni patrimoniali di cui agli articoli 61, 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, non soggetti a vincoli di qualsiasi natura. I disavanzi delle unita' sanitarie locali e degli altri enti che erogano assistenza sanitaria che non dispongono di beni patrimoniali alienabili e le eventuali eccedenze che non sia possibile coprire con le alienazioni di cui sopra, determinati dalle regioni e province autonome con criteri e modalita' da definirsi con decreto del Ministro della sanita' di concerto con quello del tesoro, sono ripianati dalle regioni mediante operazioni di mutuo, da stipulare nel secondo semestre dell'anno 1992, con le aziende e gli istituti di credito ordinario e speciale individuati da apposito decreto del Ministro del tesoro, che ne definisce anche la durata e le modalita'. Le regioni e le province autonome fanno fronte agli oneri di ammortamento, valutati in lire 1.500 miliardi a decorrere dal 1993, con specifiche quote del Fondo sanitario nazionale all'uopo previste e vincolate a decorrere dall'anno 1993. Sugli atti di alienazione vigila una commissione nominata dalla regione o provincia autonoma e presieduta da un magistrato delle giurisdizioni amministrative che si avvale delle valutazioni dei locali uffici tecnici erariali.

Art 2 bis.

Art. 2-bis

  1. Le eccedenze di spesa rispetto alle entrate complessive, registrate dalle unita' sanitarie locali e dagli altri enti che erogano assistenza sanitaria per l'esercizio 1989, sono coperte...

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