LEGGE 25 gennaio 1990, n. 8 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, recante disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle unita' sanitarie locali

Coming into Force27 Gennaio 1990
Published date26 Gennaio 1990
Enactment Date25 Gennaio 1990
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1990/01/26/090G0038/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.21 del 26-01-1990
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, recante disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle unita' sanitarie locali, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 25 marzo 1989, n. 111, dell'articolo 1 del decreto-legge 27 aprile 1989, n. 152, e dei decreto-legge 29 maggio 1989, n. 199, 28 luglio 1989, n. 265, e 25 settembre 1989, n. 329.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 25 gennaio 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio

dei Ministri

DE LORENZO, Ministro della sanita' Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Allegato

ALLEGATO

All'articolo 1:

al comma 6, dopo la parola: "provvede" sono inserite le seguenti: ", previo parere della Commissione unica del farmaco,";

al comma 7, dopo le parole: "commi 5 e 6" sono inserite le seguenti: "del presente articolo".

Dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente:

"Art. 6-bis (Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291). - 1. Le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidita' civile del Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari, di cui all'articolo 105 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, provvedono, in aggiunta ai compiti attribuiti con l'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, anche all'esame delle domande per il riconoscimento dello stato di invalido civile ai fini del conseguimento di benefici diversi da quelli della pensione, dell'assegno o delle indennita' d'invalidita' civile. Per tali benefici diversi, gli...

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