DECRETO-LEGGE 6 febbraio 1986, n. 20 - Misure urgenti per il settore siderurgico

Coming into Force09 Febbraio 1986
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1986/02/08/086U0020/CONSOLIDATED/19861210
Enactment Date06 Febbraio 1986
Published date08 Febbraio 1986
Official Gazette PublicationGU n.32 del 08-02-1986
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare immediate misure per il settore siderurgico;

Vista la deliberazione del Consiglio di Ministri, adottata nella riunione del 5 febbraio 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle partecipazioni statali; EMANA il seguente decreto: Art. 1.

  1. Gli importi relativi ai contributi previsti dagli articoli 15 e 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, dall'articolo 2 della legge 31 maggio 1984, n. 193, e dall'articolo 3, settimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, nonche' gli importi dei mutui di cui all'articolo 4, primo comma, lettera a), della legge 12 agosto 1977, n. 675, ed all'articolo 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, deliberati entro la data del 20 dicembre 1985 dal Comitato interministeriale per la politica industriale a favore delle imprese esercenti attivita' siderurgica e non erogati alla stessa data, sono versati al Medio credito centrale, che ne tiene apposita contabilita' separata.

  2. I versamenti di cui al comma primo sono effettuati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sulla base di elenchi nei quali sono indicati le imprese beneficiarie e l'ammontare delle relative agevolazioni.

    Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sono disciplinati i rapporti conseguenti a tali versamenti.

  3. I finanziamenti agevolati previsti dall'articolo 4, primo comma, lettera b), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, concessi dagli istituti di credito a medio termine entro la data del 20 dicembre 1985 alle imprese esercenti attivita' siderurgica, possono essere erogati, con le cautele d'uso, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative o statutarie, anteriormente alla realizzazione degli investimenti, fermo restando che i contributi in conto interesse sono corrisposti in relazione agli stati di effettiva realizzazione degli investimenti. Con decreti dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i criteri per l'attuazione del presente comma.

  4. Gli importi degli interventi a valere sul fondo speciale per la ricerca applicata, istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, a favore delle imprese esercenti attivita' siderurgica, deliberati entro la data del 20 dicembre 1985 e non erogati alla stessa data o da deliberare in relazione a domande preselezionate alla medesima data ai sensi dell'articolo 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono versati ad apposita contabilita' separata dell'Istituto mobiliare italiano e non sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 29 maggio 1985, n. 237.

  5. Gli importi dei contributi previsti dalla legge 2 maggio 1976, n. 183, relativi ad imprese esercenti attivita' siderurgica, riguardanti domande presentate entro il 20 dicembre 1985 e non erogati alla stessa data, sono versati al Medio credito centrale, che ne tiene apposita contabilita' separata.

  6. I versamenti di cui al comma 5 sono effettuati dalla gestione commissariale della cessata Cassa del Mezzogiorno sulla base di elenchi nei quali sono indicati le imprese beneficiarie e l'ammontare delle relative agevolazioni. Con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro del tesoro, sono disciplinati i rapporti conseguenti a tali versamenti.

Art 2.
  1. Per far fronte agli oneri connessi a programmi di intervento di ristrutturazione e riconversione, anche attraverso la chiusura di impianti, nel settore dei tubi ed alla conseguente soluzione dei problemi occupazionali, il "Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici" di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e' incrementato di lire 40 miliardi.

  2. Alle domande di contributo relative alla chiusura di impianti, che devono essere presentate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 giugno 1986, si applicano le disposizioni dell'articolo 4 della legge 31 maggio 1984, n. 193, e le relative norme di attuazione.

  3. Alle imprese che presentano programmi di ristrutturazione o riconversione per importi di spesa superiore a lire 70 miliardi e che prevedono la completa realizzazione entro il 1988, sempreche' non comportino incrementi di capacita' produttiva, puo' essere concesso un contributo a fondo perduto pari al massimo al cinquanta per cento del costo dell'investimento previsto. Qualora il programma di intervento presentato preveda la soluzione di un problema occupazionale per un numero di unita' superiore a 400, il contributo predetto e' cumulabile con quelli gia' concessi ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 maggio 1984, n. 193. Le domande relative ai predetti programmi devono pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 giugno 1986. Il contributo e' concesso dal CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato tecnico di cui all'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, ai fini della razionalizzazione complessiva del settore.

Art 2.

((1. Alle imprese per la produzione di tubi senza saldature che entro il 30...

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