DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1976, n. 902 - Disciplina del credito agevolato al settore industriale

Coming into Force26 Gennaio 1977
End of Effective Date25 Giugno 2012
Enactment Date09 Novembre 1976
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1977/01/11/076U0902/CONSOLIDATED/20120626
Published date11 Gennaio 1977
Official Gazette PublicationGU n.8 del 11-01-1977
Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 15 della legge 2 maggio 1976, n. 183, concernente la disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80;

Sentita la Commissione parlamentare prevista dall'art. 2 della legge predetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per il tesoro e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno; Decreta:

Art 1.

Costituzione del fondo e sua destinazione

E' costituito il fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale con una dotazione complessiva di lire 3.200 miliardi da destinare alla concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti accordati ai sensi del presente decreto.

Al fondo nazionale anzidetto sono altresi' attribuite le somme disponibili, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sulle autorizzazioni di spesa disposte con precedenti provvedimenti legislativi ai fini dell'applicazione della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni e integrazioni. La disponibilita' delle somme da trasferire e' determinata al netto degli impegni sui finanziamenti per i quali sia stata espressa proposta favorevole dal comitato di cui all'art. 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623.

Le disponibilita' del fondo sono destinate nella misura del 65% ai territori meridionali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ai sensi del successivo art. 25 e assegnate alla Cassa per il Mezzogiorno, relativamente al quinquennio 1976-80, per i fini e secondo le modalita' di cui al presente decreto. Per le assegnazioni si applica l'art. 28 del testo unico anzidetto.

Le disponibilita' del fondo destinate al restante territorio nazionale nella misura pari al 35% sono assegnate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'utilizzazione secondo i fini e con le modalita' di cui al presente decreto. A tal fine presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' autorizzata una gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. I relativi stanziamenti, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato affluiscono ad apposita contabilita' speciale istituita presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi dell'art. 585 del regolamento di contabilita' dello Stato e art. 1223, lettera b), delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro. I relativi ordini di pagamento sono emessi a firma del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato o di un suo delegato. Entro il mese di maggio di ogni anno il rendiconto della gestione dell'anno precedente viene trasmesso alla ragioneria centrale presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che, verificata la legalita' della spesa e la regolarita' della documentazione, lo inoltra alla Corte dei conti per l'esame e la dichiarazione di regolarita'.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134 7

Art 2.

Attribuzioni del CIPE e del CICR

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, definisce le direttive, i criteri e le modalita' per la concessione del credito agevolato, nonche' le ulteriori procedure per assicurare sia la massima snellezza e rapidita' sia il coordinamento fra la concessione del credito agevolato e la concessione del contributo in conto capitale di cui all'art. 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183, sia il coordinamento dei predetti contributi con il contributo in conto canoni di cui all'art. 17 della citata legge, per le imprese ubicate nei territori meridionali, anche mediante l'indicazione della documentazione necessaria e dei termini per il compimento di singoli atti; entro il termine suddetto il CIPE definisce, altresi', criteri e modalita' per l'attuazione della locazione finanziaria di attivita' industriali, di cui al citato art. 17.

Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, in correlazione con gli adempimenti di cui al comma precedente, emana le direttive di competenza con particolare riferimento agli aspetti tecnici della concessione del credito. Restano, comunque, ferme nei riguardi del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio le competenze e le attribuzioni previste dal regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134 7 AGGIORNAMENTO (7)

Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 ha disposto (con l'art. 23, comma 11) che "I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge."

Art 3.

Istituti autorizzati ad esercitare il credito a medio termine

I finanziamenti agevolati previsti dal presente decreto sono effettuati dagli istituti di credito abilitati all'esercizio del credito a medio termine, all'uopo designati con decreto del Ministro per il tesoro. In attesa dell'emanazione di tale decreto restano valide le designazioni degli istituti in precedenza effettuate.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134 7 AGGIORNAMENTO (7)

Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 ha disposto (con l'art. 23, comma 11) che "I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge."

Art 4.

Autorizzazioni per nuovi investimenti

La concessione del credito agevolato nei casi previsti dagli articoli 5, 6 e 8 del presente decreto, a favore delle imprese che realizzano nel centro-nord progetti comportanti un investimento globale superiore a 500 milioni di lire, e' subordinata all'autorizzazione da parte del CIPE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito in legge 24 maggio 1976, n. 350.

In tali casi l'autorizzazione e' richiesta contestualmente alla domanda di credito agevolato presentata ai sensi dell'art. 9 del presente decreto.

Per le iniziative da realizzare nei territori meridionali per le quali sono richieste le agevolazioni finanziarie del presente decreto e dell'art. 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183, la domanda di autorizzazione per i progetti comportanti investimenti comunque superiori a 10 miliardi, come previsto dal primo comma dell'art. 3 del citato decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito in legge 24 maggio 1976, n. 350, va fatta contestualmente alla richiesta delle agevolazioni stesse.

Art 4.

Autorizzazioni per nuovi investimenti

La concessione del credito agevolato nei casi previsti dagli articoli 5, 6 e 8 del presente decreto, a favore delle imprese che realizzano nel centro-nord progetti comportanti un investimento globale superiore a lire 2.000 milioni e' subordinata all'autorizzazione da parte del CIPI ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito, con modificazioni, nella legge 24 maggio 1976, n. 350.

In tali casi l'autorizzazione e' richiesta contestualmente alla domanda di credito agevolato presentata ai sensi dell'art. 9 del presente decreto.

Per le iniziative da realizzare nei territori meridionali per le quali sono richieste le agevolazioni finanziarie del presente decreto e dell'art. 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183, la domanda di autorizzazione per i progetti comportanti investimenti comunque superiori a 10 miliardi, come previsto dal primo comma dell'art. 3 del citato decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito in legge 24 maggio 1976, n. 350, va fatta contestualmente alla richiesta delle agevolazioni stesse.

Art 4.

Autorizzazioni per nuovi investimenti

La concessione del credito agevolato nei casi previsti dagli articoli 5, 6 e 8 del...

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