DECRETO-LEGGE 10 novembre 2020, n. 150 - Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario

Coming into Force11 Novembre 2020
Enactment Date10 Novembre 2020
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2020/11/10/20G00171/CONSOLIDATED/20201231
Published date10 Novembre 2020
Official Gazette PublicationGU n.280 del 10-11-2020
Capo I Disposizioni urgenti per il servizio sanitario della regione Calabria
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 32 della Costituzione;

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della sanita' ha dichiarato la pandemia da COVID-19;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza, anche in ragione della situazione emergenziale in corso, di prevedere per la regione Calabria, misure eccezionali per garantire il rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA) in ambito sanitario, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nonche' per assicurare il fondamentale diritto alla salute attraverso il raggiungimento degli obiettivi previsti nei programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi sanitari;

Verificato il reiterato mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto dalla griglia dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e degli obiettivi economico-finanziari previsti dalla cornice programmata nell'ambito dei programmi operativi;

Ritenuta la indifferibile necessita' di intervenire per introdurre misure straordinarie per superare le gravi inadempienze amministrative e gestionali riscontrate nella regione Calabria;

Considerata altresi' la necessita' di assicurare che le consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario anche gia' scaduti o le cui condizioni che rendono necessario il rinnovo si verifichino entro il 31 dicembre 2020 si svolgano in condizioni di sicurezza per la salute dei cittadini;

Ritenuto di dover intervenire con urgenza, al fine di evitare, con riferimento all'espletamento delle suddette procedure, fenomeni di assembramento di persone e condizioni di contiguita' sociale al di sotto delle misure precauzionali adottate, ai fini del contenimento alla diffusione del virus;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 4 e 9 novembre 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e dell'interno; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1 Commissario ad acta e supporto alla struttura commissariale

  1. Il Commissario ad acta nominato dal Governo attua gli obiettivi previsti nei programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale della regione Calabria, svolge, ove delegato, i compiti di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e assicura l'attuazione delle misure di cui al presente capo.

  2. La regione Calabria mette a disposizione del Commissario ad acta il personale, gli uffici e i mezzi necessari all'espletamento dell'incarico, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Il contingente minimo di personale messo a disposizione dalla regione Calabria e' costituito da 25 unita' di personale dotato di adeguata esperienza professionale, appartenente ai ruoli regionali in posizione di distacco obbligatorio o da acquisire tramite interpello, in posizione di comando, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, da enti pubblici regionali e da enti del servizio sanitario regionale. In caso di inadempienza da parte della regione nel fornire il necessario supporto, il Commissario ad acta ne da' comunicazione al Consiglio dei ministri ed invita la regione a garantire il necessario supporto entro trenta giorni. In caso di perdurante inadempienza il Ministro della salute, previa delibera del Consiglio dei ministri, adotta, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, le necessarie misure per il superamento degli ostacoli riscontrati, anche delegando il Commissario ad acta ad assumere gli atti amministrativi, organizzativi e gestionali necessari.

  3. Il Commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e' affiancato da uno o piu' sub commissari in possesso di qualificata e comprovata professionalita' ed esperienza in materia di gestione sanitaria e in materia amministrativa.

  4. Il Commissario ad acta si avvale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) che fornisce supporto tecnico e operativo. A tal fine, l'AGENAS puo' avvalersi di personale comandato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel limite di dodici unita' e puo' ricorrere a profili professionali attinenti ai settori dell'analisi, valutazione, controllo e monitoraggio delle performance sanitarie, anche con riferimento alla trasparenza dei processi, con contratti di lavoro flessibile nel limite di venticinque unita', individuati tramite procedura selettiva. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del secondo periodo, nel limite di euro 244.000 per l'anno 2020, di euro 1.459.000 per l'anno 2021 e di euro 1.216.000 per l'anno 2022, si provvede utilizzando l'avanzo di amministrazione di AGENAS, come approvato in occasione del rendiconto generale annuale. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 125.660 per l'anno 2020, a euro 751.385 per l'anno 2021 e a euro 626.240 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. Per le medesime finalita' di cui al primo periodo, i contratti di lavoro flessibile stipulati ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 35, convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, possono essere prorogati sino al 31 dicembre 2020 con oneri a valere sulle somme non spese accertate per l'anno 2020 di cui al comma 4 del medesimo articolo 8.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 32 della Costituzione;

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della sanita' ha dichiarato la pandemia da COVID-19;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza, anche in ragione della situazione emergenziale in corso, di prevedere per la regione Calabria, misure eccezionali per garantire il rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA) in ambito sanitario, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nonche' per assicurare il fondamentale diritto alla salute attraverso il raggiungimento degli obiettivi previsti nei programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi sanitari;

Verificato il reiterato mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto dalla griglia dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e degli obiettivi economico-finanziari previsti dalla cornice programmata nell'ambito dei programmi operativi;

Ritenuta la indifferibile necessita' di intervenire per introdurre misure straordinarie per superare le gravi inadempienze amministrative e gestionali riscontrate nella regione Calabria;

Considerata altresi' la necessita' di assicurare che le consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario anche gia' scaduti o le cui condizioni che rendono necessario il rinnovo si verifichino entro il 31 dicembre 2020 si svolgano in condizioni di sicurezza per la salute dei cittadini;

Ritenuto di dover intervenire con urgenza, al fine di evitare, con riferimento all'espletamento delle suddette procedure, fenomeni di assembramento di persone e condizioni di contiguita' sociale al di sotto delle misure precauzionali adottate, ai fini del contenimento alla diffusione del virus;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 4 e 9 novembre 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e dell'interno; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1 Commissario ad acta e supporto alla struttura commissariale

  1. Il Commissario ad acta nominato dal Governo ai sensi del comma 569 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, attua gli obiettivi previsti nei programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale della regione Calabria, svolge, ove delegato, i compiti di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e assicura l'attuazione delle misure di cui al presente capo.

  2. La regione Calabria mette a disposizione del Commissario ad acta il personale, gli uffici e i mezzi necessari all'espletamento dell'incarico, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Il contingente minimo di personale messo a disposizione dalla regione Calabria e' costituito da 25 unita' di personale dotato di adeguata esperienza professionale, appartenente ai ruoli regionali in posizione di distacco obbligatorio o da acquisire tramite interpello, in...

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