DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1988, n. 551 - Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilita' abitative

Coming into Force01 Gennaio 1989
Enactment Date30 Dicembre 1988
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1988/12/31/088G0626/CONSOLIDATED/19981215
Published date31 Dicembre 1988
Official Gazette PublicationGU n.306 del 31-12-1988
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di regolamentare le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio degli immobili urbani, tenuto conto anche della eccezionale carenza di disponibilita' abitative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 dicembre 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia; E M A N A il seguente decreto:

Art 1.
  1. L'esecuzione delle sentenze di condanna al rilascio di immobili urbani di proprieta' privata e pubblica, adibiti ad uso di abitazione, per cessazione del contratto alla scadenza, nonche' l'esecuzione delle ordinanze di convalida di licenza o di sfratto di cui all'articolo 663 del codice di procedura civile e di quelle di rilascio di cui all'articolo 665 del codice di procedura civile per finita locazione relativa a detti immobili, e' sospesa sino al 30 aprile 1989:

    1. nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonche' nei comuni con gli stessi confinanti;

    2. nei seguenti capoluoghi di provincia, di cui all'allegato A della delibera CIPE 30 maggio 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 19 giugno 1985: Agrigento, Ancona, Aosta, Arezzo, Avellino, Benevento, Bergamo, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari, Campobasso, Caserta, Chieti, Cremona, Ferrara, Foggia, Grosseto, Imperia, L'Aquila, La Spezia, Latina, Lecce, Livorno, Mantova, Massa Carrara, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Padova, Parma, Pavia, Perugia, Pescara, Pisa, Potenza, Reggio Calabria, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Taranto, Trapani, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Verona, Vicenza e Viterbo;

    3. nei comuni di cui alla delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 152, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1987, non compresi nelle lettere a) e b).

  2. Nei comuni terremotati della Campania e della Basilicata, anche se compresi nelle lettere a) , b) e c) del comma 1, nonche' nei comuni per i quali sia intervenuta dichiarazione di calamita' naturale di particolare gravita', espressa con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, i cui effetti siano ancora in corso, la sospensione ha effetto sino al 31 dicembre 1989.

Art 1.
  1. L'esecuzione delle sentenze di condanna al rilascio di immobili urbani di proprieta' privata e pubblica, adibiti ad uso di abitazione, per cessazione del contratto alla scadenza, nonche' l'esecuzione delle ordinanze di convalida di licenza o di sfratto di cui all'articolo 663 del codice di procedura civile e di quelle di rilascio di cui all'articolo 665 del codice di procedura civile per finita locazione relativa a detti immobili, e' sospesa sino al 30 aprile 1989:

(( a) nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonche' nei comuni confinanti con gli stessi;

  1. negli altri comuni capoluogo di provincia;

  2. nei comuni, considerati ad alta tensione abitativa, individuati nella delibera CIPE 30 maggio 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 19 giugno 1985, non compresi nelle lettere precedenti;

  3. nei comuni di cui alla delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 152, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1987, non compresi nelle lettere a), b) e c))).

2. Nei comuni terremotati della Campania e della Basilicata, anche se compresi nelle lettere a), b), c) e d) del comma 1, la sospensione ha effetto sino al 31 dicembre 1989.

((2-bis. E' aumentata al cinquanta per cento la quota di cui al secondo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Gli enti ivi previsti, entro trenta giorni dalla stipula del contratto con lo sfrattato, devono darne comunicazione al di lui locatore, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al domicilio eletto risultante dalla copia del provvedimento di rilascio allegato alla richiesta di locazione.

2-ter. Nell'ambito della quota di cui al comma 2- bis gli stessi enti dovranno dare la precedenza agli eventuali sfrattati da propri immobili venduti frazionatamente)).

Art 1.
  1. L'esecuzione delle sentenze di condanna al rilascio di immobili urbani di proprieta' privata e pubblica, adibiti ad uso di abitazione, per cessazione del contratto alla scadenza, nonche' l'esecuzione delle ordinanze di convalida di licenza o di sfratto di cui all'articolo 663 del codice di procedura civile e di quelle di rilascio di cui all'articolo 665 del codice di procedura civile per finita locazione relativa a detti immobili, e' sospesa sino al 30 aprile 1989:

    1. nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonche' nei comuni confinanti con gli stessi;

    2. negli altri comuni capoluogo di provincia;

    3. nei comuni, considerati ad alta tensione abitativa, individuati nella delibera CIPE 30 maggio 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 19 giugno 1985, non compresi nelle lettere precedenti;

    4. nei comuni di cui alla delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 152, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1987, non compresi nelle lettere a), b) e c).

  2. Nei comuni terremotati della Campania e della Basilicata, anche se compresi nelle lettere a), b), c) e d) del comma 1, la sospensione ha effetto sino al 31 dicembre 1989.

    2-bis. E' aumentata al cinquanta per cento la quota di cui al secondo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Gli enti ivi previsti, entro trenta giorni dalla stipula del contratto con lo sfrattato, devono darne comunicazione al di lui locatore, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al domicilio eletto risultante dalla copia del provvedimento di rilascio allegato alla richiesta di locazione.

    2-ter. Nell'ambito della quota di cui al comma 2- bis gli stessi enti dovranno dare la precedenza agli eventuali sfrattati da propri immobili venduti frazionatamente. 5 AGGIORNAMENTO (5)

    La L. 9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Nei comuni indicati all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo per finita locazione sono sospese per un periodo di centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge".

    Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, il reddito imponibile derivante al proprietario dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 a seguito di accordo definito in sede locale e nel rispetto dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4, ovvero nel rispetto delle condizioni fissate dal decreto di cui al comma 3 del medesimo articolo 4, determinato ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e' ulteriormente ridotto del 30 per cento. Per i suddetti contratti il corrispettivo annuo ai fini della determinazione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro e' assunto nella misura minima del 70 per cento".

Art 1 bis.

Art. 1-bis

1. Durante il periodo di sospensione dell'esecuzione il conduttore e' tenuto a corrispondere, ai sensi dell'articolo 1591 del codice civile, una somma mensile pari all'ammontare del canone dovuto alla cessazione del contratto, cui si applicano gli aggiornamenti previsti dall'articolo 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392, maggiorato del venti per cento. Durante il periodo predetto sono altresi' dovuti gli oneri accessori di cui all'articolo 9 della citata legge n. 392 del 1978.

Art 1 bis.

Art. 1-bis ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 9 DICEMBRE 1998, N. 431

Art 2.
  1. La sospensione dell'esecuzione dei titoli di cui all'articolo 1 non si applica qualora il conduttore:

    1. abbia abbandonato l'immobile;

    2. abbia comunque la disponibilita' non precaria di altro alloggio;

    3. versi in stato di inadempimento, sopravvenuto alla scadenza del contratto, agli obblighi di cui all'articolo 1591 del codice civile, anche se riferito agli oneri accessori, quando l'importo complessivo non pagato superi quello di due mensilita' del canone.

  2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il pretore competente, ai sensi dell'articolo 26 del codice di procedura civile, su ricorso del locatore e, ove ne ravvisi la necessita', disposti accertamenti di polizia e sentite le parti, dichiara la decadenza dalla sospensione con decreto, avverso il quale e' ammessa opposizione, alla quale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 617 e 618 del codice di procedura civile.

  3. Successivamente alle scadenze del periodo di sospensione, di cui al comma 1 dell'articolo 1, il pretore, con le stesse modalita' di cui al comma 2, dichiara la sussistenza di una delle ipotesi ivi contemplate.

Art 2.
  1. La sospensione dell'esecuzione dei titoli di cui all'articolo 1 non si applica qualora il conduttore:

    1. abbia abbandonato...

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