LEGGE 21 febbraio 1989, n. 61 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilita' abitative

Coming into Force28 Febbraio 1989
Enactment Date21 Febbraio 1989
Published date27 Febbraio 1989
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1989/02/27/089G0089/CONSOLIDATED/19890302
Official Gazette PublicationGU n.48 del 27-02-1989
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilita' abitative, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 21 febbraio 1989 COSSIGA

DE MITA, Presidente del

Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Art 1.
  1. Il decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilita' abitative, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 21 febbraio 1989 COSSIGA

DE MITA, Presidente del

Consiglio dei Ministri

((FERRI, Ministro

dei lavori pubblici)) Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Allegato

All'articolo 1:

al comma 1, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

" a) nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova,

Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonche' nei comuni confinanti con gli stessi;

  1. negli altri comuni capoluogo di provincia;

  2. nei comuni, considerati ad alta tensione abitativa,

    individuati nella delibera CIPE 30 maggio 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 19 giugno 1985, non compresi nelle lettere precedenti;

  3. nei comuni di cui alla delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 152,

    pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1987, non compresi nelle lettere a), b) e c)";

    il comma 2 e' sostituito dal seguente:

    "2. Nei comuni terremotati della Campania e della Basilicata, anche

    se compresi nelle lettere a), b), c) e d) del comma 1, la sospensione ha effetto sino al 31 dicembre 1989";

    dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

    "2-bis. E' aumentata al cinquanta per cento la quota di cui al

    secondo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Gli enti ivi previsti, entro trenta giorni dalla stipula del contratto con lo sfrattato, devono darne comunicazione al di lui locatore, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al domicilio eletto risultante dalla copia del provvedimento di rilascio allegato alla richiesta di locazione.

    2-ter. Nell'ambito della quota di cui al comma 2- bis gli stessi

    enti dovranno dare la precedenza agli eventuali sfrattati da propri immobili venduti frazionatamente".

    Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:

    "Art. 1-bis. - 1. Durante il periodo di sospensione dell'esecuzione

    il conduttore e' tenuto a corrispondere, ai sensi dell'articolo 1591 del codice civile, una somma mensile...

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