nei comuni di cui alla delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 152,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1987, non compresi nelle lettere a), b) e c)";
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Nei comuni terremotati della Campania e della Basilicata, anche
se compresi nelle lettere a), b), c) e d) del comma 1, la sospensione ha effetto sino al 31 dicembre 1989";
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. E' aumentata al cinquanta per cento la quota di cui al
secondo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Gli enti ivi previsti, entro trenta giorni dalla stipula del contratto con lo sfrattato, devono darne comunicazione al di lui locatore, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al domicilio eletto risultante dalla copia del provvedimento di rilascio allegato alla richiesta di locazione.
2-ter. Nell'ambito della quota di cui al comma 2- bis gli stessi
enti dovranno dare la precedenza agli eventuali sfrattati da propri immobili venduti frazionatamente".
Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
"Art. 1-bis. - 1. Durante il periodo di sospensione dell'esecuzione
il conduttore e' tenuto a corrispondere, ai sensi dell'articolo 1591 del codice civile, una somma mensile...