DECRETO-LEGGE 29 ottobre 1986, n. 708 - Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilita' abitative

Coming into Force29 Ottobre 1986
Enactment Date29 Ottobre 1986
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1986/10/29/086U0708/CONSOLIDATED/19990518
Published date29 Ottobre 1986
Official Gazette PublicationGU n.252 del 29-10-1986
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare norme dirette a fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilita' abitative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; EMANA il seguente decreto:

Art 1.
  1. Fino al 31 marzo 1987 e' sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione.

  2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai provvedimenti di rilascio emessi in una delle ipotesi previste dall'articolo 59, primo comma, numeri 1), limitatamente all'uso abitativo, 2), 3), 6), 7) e 8), della legge 27 luglio 1978, n. 392, e dell'articolo 3, primo comma, numeri 2), 3), 4) e 5), del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, ovvero fondati sulla morosita' del conduttore o del subconduttore, nonche' per morosita' sopravvenuta risultante da decreto ingiuntivo o da altro titolo esecutivo.

Art 1.
  1. Fino al 31 marzo 1987 e' sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione.

  2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai provvedimenti di rilascio emessi in una delle ipotesi previste dall'articolo 59, primo comma, numeri 1), limitatamente all'uso abitativo, 2), 3), 6), 7) e 8), della legge 27 luglio 1978, n. 392, e dall'articolo 3, primo comma, numeri 2), 3), 4) e 5), del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, ovvero fondati sulla morosita' del conduttore o del subconduttore, nonche' per morosita' sopravvenuta risultante da decreto ingiuntivo o da altro titolo esecutivo.

Art 1.

(( 1. Fino al 31 marzo 1987 l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili di proprieta' privata e pubblica ad uso abitazione e' sospesa nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti ed in quelli della delibera adottata dal CIPE in data 30 maggio 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 1985. Le stesse disposizioni si applicano negli altri comuni capoluogo di provincia.

  1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto il CIPE, sentite le regioni, procede entro il 31 marzo 1987 alla integrale revisione della delibera assunta in data 30 maggio 1985 classificando ad alta tensione abitativa solo quei comuni, superiori a 10.000 abitanti secondo le risultanze dell'ultimo censimento, compresi nei mandamenti pretorili nei quali il rapporto tra le richieste di esecuzione relative all'anno 1986 e le famiglie residenti risulti superiore allo stesso rapporto considerato a livello nazionale )).

Art 1.
  1. Fino al 31 marzo 1987 l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili di proprieta' privata e pubblica ad uso abitazione e' sospesa nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti ed in quelli della delibera adottata dal CIPE in data 30 maggio 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 1985. Le stesse disposizioni si applicano negli altri comuni capoluogo di provincia.

  2. Ai fini dell'applicazione degli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto il CIPE, sentite le regioni, procede entro il 31 marzo 1987 alla integrale revisione della delibera assunta in data 30 maggio 1985 classificando ad alta tensione abitativa solo quei comuni, superiori a 10.000 abitanti secondo le risultanze dell'ultimo censimento, compresi nei mandamenti pretorili nei quali il rapporto tra le richieste di esecuzione relative all'anno 1986 e le famiglie residenti risulti superiore allo stesso rapporto considerato a livello nazionale . 2

Art 2.
  1. Presso le prefetture delle province comprendenti i comuni di cui all'articolo 4 restano o sono costituite le commissioni di cui all'articolo 13, terzo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. La loro composizione e' integrata da tre rappresentanti delle organizzazioni dei proprietari e da tre rappresentanti delle organizzazioni degli inquilini maggiormente rappresentative a livello nazionale.

  2. I rappresentanti dei proprietari e degli inquilini sono nominati dal prefetto su designazione delle rispettive organizzazioni provinciali.

  3. Le designazioni di cui al comma 2 debbono pervenire al prefetto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e la nomina deve avvenire entro i successivi dieci giorni.

  4. In mancanza delle designazioni provvede il prefetto entro i termini suindicati, in modo da assicurare la rappresentanza paritetica delle categorie.

Art 2.
  1. Presso le prefetture delle province comprendenti i comuni di cui all' articolo 1 restano o sono costituite le commissioni di cui all'articolo 13, terzo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. La loro composizione e' integrata da tre rappresentanti delle organizzazioni dei proprietari e da tre rappresentanti delle organizzazioni degli inquilini maggiormente rappresentative a livello nazionale.

  2. I rappresentanti dei proprietari e degli inquilini sono nominati dal prefetto su designazione delle rispettive organizzazioni provinciali.

  3. Le designazioni di cui al comma 2 debbono pervenire al prefetto entro trenta giorni dalla data di conversione del presente decreto e la nomina deve avvenire entro i successivi dieci giorni.

  4. In mancanza delle designazioni provvede il prefetto entro i termini suindicati, in modo da assicurare la rappresentanza paritetica delle categorie.

Art 3.
  1. Il prefetto, acquisito il parere della commissione di cui all'articolo 2, determina i criteri circa l'impiego della forza pubblica nei procedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo, dando priorita' ai casi di morosita' sopravvenuta del conduttore, se risultante da decreto ingiuntivo o da altro titolo esecutivo.

  2. E' assicurata inoltre la priorita' all'esecuzione dei provvedimenti di rilascio emessi per finita locazione qualora il locatore, con dichiarazione da allegare al titolo esecutivo, affermi sotto la sua responsabilita' di avere urgente necessita' di adibire l'immobile locato ad uso abitativo proprio, del coniuge, dei genitori o dei figli.

  3. Il locatore che, nel termine di novanta giorni dall'avvenuta consegna non abbia adibito, senza giustificato motivo, l'immobile ad abitazione propria, del coniuge, dei genitori o dei figli, e' tenuto al rimborso delle spese di trasloco e degli altri oneri sopportati dal conduttore ovvero al risarcimento del danno in misura non superiore a 48 mensilita' del canone determinato ai sensi degli articoli da 12 a 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

  4. Nella formulazione del parere di cui al comma 1, la commissione tiene conto delle eventuali conseguenze che i provvedimenti di rilascio da eseguirsi contestualmente possono produrre, in relazione anche alla situazione abitativa dei comuni.

  5. In ogni caso l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio non puo' essere rinviata oltre i dodici mesi decorrenti rispettivamente dal 31 marzo 1987 ovvero, per i provvedimenti la cui esecutorieta' e' successiva a tale data, dalla esecutorieta' stessa.

Art 3.
  1. Il prefetto, acquisito il parere della commissione di cui all'articolo 2, determina i criteri circa l'impiego della forza pubblica nei procedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo, dando priorita' ai casi di morosita' sopravvenuta del conduttore, se risultante da decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo o da altro titolo esecutivo.

  2. E' assicurata inoltre la priorita' all'esecuzione dei provvedimenti di rilascio emessi per finita locazione qualora il locatore, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' da allegare al titolo esecutivo, affermi sotto la sua responsabilita' di avere urgente necessita' di adibire l'immobile locato ad uso abitativo proprio, del coniuge, dei genitori o dei figli.

  3. Il locatore che, nel termine di novanta giorni dall'avvenuta consegna non abbia adibito, senza giustificato motivo, l'immobile ad abitazione propria, del coniuge, dei genitori o dei figli, e' tenuto al rimborso delle spese di trasloco e degli altri oneri sopportati dal conduttore ovvero al risarcimento del danno in misura non superiore a 48 mensilita' del canone determinato ai sensi degli articoli da 12 a 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

  4. Nella formulazione del parere di cui al comma 1, la commissione tiene conto delle eventuali conseguenze che i provvedimenti di rilascio da eseguirsi contestualmente possono produrre, in relazione anche alla situazione abitativa dei comuni.

  5. In ogni caso l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio non puo' essere rinviata oltre i dodici mesi decorrenti rispettivamente dal 31 marzo 1987 ovvero, per i provvedimenti la cui esecutorieta' e' successiva a tale data, dalla esecutorieta' stessa.

5-bis. Nei confronti dei soggetti titolari di assegnazioni di alloggi, in corso di costruzione...

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