LEGGE 23 dicembre 1986, n. 899 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilita' abitative

Coming into Force28 Dicembre 1986
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1986/12/27/086U0899/ORIGINAL
Published date27 Dicembre 1986
Enactment Date23 Dicembre 1986
Official Gazette PublicationGU n.299 del 27-12-1986
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilita' abitative, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:

    L'articolo 1 e sostituito dal seguente:

    "Art. 1. - 1. Fino al 31 marzo 1987 l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili di proprieta' privata e pubblica ad uso abitazione e' sospesa nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti ed in quelli della delibera adottata dal CIPE in data 30 maggio 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 1985. Le stesse disposizioni si applicano negli altri comuni capoluogo di provincia.

  2. Ai fini dell'applicazione degli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto il CIPE, sentite le regioni, procede entro il 31 marzo 1987 alla integrale revisione della delibera assunta in data 30 maggio 1985 classificando ad alta tensione abitativa solo quei comuni, superiori a 10.000 abitanti secondo le risultanze dell'ultimo censimento, compresi nei mandamenti pretorili nei quali il rapporto tra le richieste di esecuzione relative all'anno 1986 e le famiglie residenti risulti superiore allo stesso rapporto considerato a livello nazionale".

    All'articolo 2:

    al comma 1, le parole: "articolo 4" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 1";

    al comma 3, le parole: "entrata in vigore" sono sostituite dalla parola: "conversione".

    All'articolo 3:

    al comma 1, dopo le parole: "decreto ingiuntivo" sono inserite le seguenti: "provvisoriamente esecutivo";

    al comma 2, dopo le parole: "con dichiarazione" sono inserite le seguenti: "sostitutiva di atto di notorieta'";

    e aggiunto, in fine, il seguente comma:

    "5-bis. Nei confronti dei soggetti titolari di assegnazioni di alloggi, in corso di costruzione o ultimati, di edilizia sovvenzionata ovvero agevolata, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio e' sospesa fino alla effettiva consegna dell'alloggio e comunque non oltre il 31 dicembre 1987, ferma restando la esclusione per morosita'".

    L'articolo 4 e' sostituito dal seguente:

    "Art. 4. - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 si applicano sino al 31 marzo 1988 ai comuni di cui all'articolo 1.

  3. Le disposizioni di cui al comma 1 nonche' ai precedenti articoli 1, 2 e 3 non si applicano ai...

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