DECRETO-LEGGE 21 ottobre 1996, n. 536 - Misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la rideterminazione del tetto di spesa per l'anno 1996

Coming into Force23 Ottobre 1996
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1996/10/22/096G0564/CONSOLIDATED/20140321
Published date22 Ottobre 1996
Enactment Date21 Ottobre 1996
Official Gazette PublicationGU n.248 del 22-10-1996
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la rideterminazione del tetto di spesa farmaceutica dell'anno 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e delle finanze; EMANA il seguente decreto-legge:

Art 1.
  1. La seconda fase dell'adeguamento al prezzo medio europeo dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, di cui alla delibera CIPE 8 agosto 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 17 agosto 1996, avra' effetto dal 1 gennaio 1997. Restano valide le disposizioni sulle modalita' di applicazione dell'adeguamento al prezzo medio europeo previste al punto 3 della predetta delibera CIPE.

  2. Il comma 11-bis dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, introdotto dal decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, e' sostituito dal seguente:

    "11 -bis. In deroga alle disposizioni del comma 11, per il 1996 e per il 1997 l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica puo' registrare un incremento non superiore al 14 per cento rispetto a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, fermo restando il mantenimento delle occorrenze finanziarie delle regioni nei limiti degli stanziamenti suddetti.".

  3. Per le cessioni e le importazioni dei farmaci appartenenti alla classe c) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' stabilita, fino al 31 dicembre 1996, nella misura del 10 per cento. Restano immutati i prezzi al pubblico dei medicinali predetti vigenti alla data del 1 ottobre 1996.

  4. Qualora non esista valida alternativa terapeutica, sono erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, a partire dal 1 gennaio 1997, i medicinali innovativi la cui commercializzazione e' autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, i medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e i medicinali da impiegare per un'indicazione...

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