Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo
S.ORD. ALLA G.U. N. 302 SERIE GENERALE PARTE PRIMA DEL 29 12 1998
SUPPLEMENTO 210 DEL 29 12 1998
LEGGE 23 dicembre 1998, n. 448.
Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ENTRATA
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE
SUI REDDITI E DI IMPOSTA REGIONALE
SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Art. 1.
(Restituzione del contributo straordinario
per l'Europa)
1. A ciascun contribuente e' restituito un importo pari al 60 per
cento del contributo straordinario per l'Europa effettivamente
trattenuto o versato.
2. Per i contribuenti titolari di partita IVA, la restituzione e'
effettuata mediante compensazione di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con i versamenti da eseguire a
decorrere dal mese di gennaio 1999.
3. Per i lavoratori dipendenti e pensionati che intrattengono il
rapporto con il sostituto d'imposta che ha trattenuto il contributo
straordinario per l'Europa, l'importo spettante, tenendo conto anche
dell'eventuale risultato dell'assistenza fiscale, e' riconosciuto
dallo stesso sostituto d'imposta a partire dalle operazioni di
conguaglio di fine anno 1998 deducendolo, fino ad integrale
compensazione, dalle ritenute dovute. L'importo rimborsato e
l'eventuale eccedenza ancora da rimborsare devono essere indicati
nelle certificazioni dei redditi di lavoro dipendente e assimilati da
consegnare ai percipienti. Eventuali differenze sono regolate dagli
interessati con la dichiarazione dei redditi del 1998, ovvero per il
tramite del medesimo sostituto d'imposta che provvede entro il
secondo periodo di paga utile successivo a quello in cui ha ricevuto
un'apposita richiesta contenente l'indicazione della predetta
differenza.
4. Per i lavoratori dipendenti e pensionati diversi da quelli di
cui al comma 3 l'importo e' ammesso in diminuzione delle imposte
risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative al 1998, ovvero
per il tramite del sostituto d'imposta che provvede entro il secondo
periodo di paga utile successivo a quello in cui ha ricevuto una
apposita richiesta contenente l'indicazione della predetta
differenza.
5. Per tutti gli altri contribuenti l'importo di cui al comma 1 e'
ammesso in diminuzione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni
dei redditi relative al 1998.
6. I contribuenti che non possono utilizzare in diminuzione
l'ammontare di cui al comma 1 secondo le modalita' previste nei commi
precedenti possono, entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, presentare al Centro di servizio delle
imposte dirette e indirette competente sulla base del loro domicilio
fiscale apposita istanza di rimborso. Il Centro di servizio provvede
tramite la tesoreria provinciale ad effettuare il rimborso entro
novanta giorni dal ricevimento delle istanze.
Art. 2.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 1997,
-
449, ed al decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78)
1. All'articolo 59, comma 23, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
le parole: "31 marzo 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio
1999". All'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 1998,
-
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n.
176, le parole: "31 dicembre 1998" sono sostituite dalle seguenti:
"31 maggio 1999".
Art. 3.
(Incentivi per le imprese)
1. In attesa del generale riordino degli ordinamenti relativi alle
prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24
della legge 9 marzo 1989, n. 88, e dell'armonizzazione delle relative
forme di contribuzione, con effetto dalla data di entrata in vigore
dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma
5 dell'articolo 8, sono soppressi:
-
il contributo destinato al finanziamento degli asili-nido, di
cui all'articolo 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044;
-
i contributi destinati alle finalita' del soppresso Ente
nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, di
cui all'articolo 28 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e
all'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30
agosto 1956, n. 1124;
-
il contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la
tubercolosi, di cui all'articolo 28 della legge 3 giugno 1975, n.
160, e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2
febbraio 1960, n. 54, e successive modificazioni e integrazioni.
2. I termini di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 16 aprile 1997, n. 146, sono prorogati di due anni.
3. Nei confronti dei settori per i quali altre aliquote
contributive di finanziamento della gestione di cui al comma 1
risultano inferiori rispetto a quelle a carico del settore industria
la soppressione delle aliquote di cui al medesimo comma 1 ha effetto
dall'anno 2000.
4. All'articolo 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono
apportate le seguenti modificazioni:
-
al comma 17, le parole: "fino al 31 dicembre 1999" sono
sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2001";
-
al comma 18, le parole: "lire 1.050.000 fino al 31 dicembre
1999" sono sostituite dalle seguenti: "lire 1.400.000 fino al 31
dicembre 1999, lire 1.150.000 fino al 31 dicembre 2000, lire
1.050.000 fino al 31 dicembre 2001".
5. Per i nuovi assunti negli anni 1999, 2000 e 2001 ad incremento
delle unita' effettivamente occupate al 31 dicembre 1998, a tutti i
datori di lavoro privati ed agli enti pubblici economici, operanti
nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e
Sardegna e' riconosciuto lo sgravio contributivo in misura totale dei
contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) a loro carico, per un periodo di tre anni dalla data di
assunzione del singolo lavoratore, sulle retribuzioni assoggettate a
contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Il
beneficio si intende riconosciuto anche alle societa' cooperative di
lavoro, relativamente ai nuovi soci lavoratori con i quali venga
instaurato un rapporto di lavoro assimilabile a quello di lavoratori
dipendenti. Nelle regioni Abruzzo e Molise le disposizioni del
presente comma si applicano limitatamente ai nuovi assunti nell'anno
1999. Le agevolazioni di cui al presente comma non sono cumulabili,
in capo al medesimo lavoratore, con quella di cui all'articolo 4,
comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
6. Le agevolazioni previste dal comma 5 si applicano a condizione
che:
-
l'impresa, anche di nuova costituzione, realizzi un incremento
del numero di dipendenti a tempo pieno e indeterminato. Per le
imprese gia' costituite al 31 dicembre 1998, l'incremento e'
commisurato al numero di dipendenti esistenti a tale data;
-
l'impresa di nuova costituzione eserciti attivita' che non
assorbono neppure in parte attivita' di imprese giuridicamente
preesistenti ad esclusione delle attivita' sottoposte a limite
numerico o di superficie;
-
il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove
assunzioni non subisca riduzioni nel corso del periodo agevolato;
-
l'incremento della base occupazionale venga considerato al
netto delle diminuzioni occupazionali in societa' controllate ai
sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per
interposta persona, allo stesso soggetto e, in caso di affidamento da
parte di amministrazioni pubbliche di servizi o di opere in
concessione o appalto, al netto del personale comunque gia' occupato
nelle medesime attivita' al 31 dicembre dell'anno precedente;
-
i nuovi dipendenti siano iscritti nelle liste di collocamento o
di mobilita' oppure fruiscano della cassa integrazione guadagni nei
territori di cui al comma 5;
-
i contratti di lavoro siano a tempo indeterminato;
-
siano osservati i contratti collettivi nazionali per i soggetti
assunti;
-
siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza
dei lavoratori previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e successive modificazioni ed integrazioni;
-
siano rispettati i parametri delle prestazioni ambientali come
definiti dall'articolo 6, comma 6, lettera f), del decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre
1995, n. 527, e successive modificazioni.
7. L'efficacia delle misure di cui ai commi 4 e 5 e' subordinata
all'autorizzazione ed ai vincoli della Commissione delle Comunita'
europee ai sensi degli articoli 92 e seguenti del Trattato istitutivo
della Comunita' europea.
8. Il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' rifinanziato per un importo di
lire 200 miliardi annue a decorrere dal 1999 finalizzato ad
agevolazioni contributive a fronte di progetti di riduzione
dell'orario di lavoro.
9. I soggetti di eta' inferiore a 32 anni che si iscrivono per la
prima volta alla Gestione speciale degli artigiani o a quella degli
esercenti attivita' commerciali, nel periodo dal 1 gennaio 1999 al 31
dicembre 2000, beneficiano, per i tre anni successivi all'iscrizione,
di uno sgravio del 50 per cento dell'aliquota contributiva vigente
per le gestioni predette. All'articolo 4, comma 16, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, le parole: "31 dicembre 1999" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 1998".
10. Gli stanziamenti nell'ambito del bilancio dello Stato relativi
alle amministrazioni ed agli enti pubblici beneficiari della
soppressione dei contributi di cui al comma 1 sono ridotti in
proporzione agli effetti derivanti dalla soppressione medesima.
11. I commi da 210 a 213 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, sono abrogati.
12. All'articolo 64, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
dopo le parole: "sui redditi" sono aggiunte le seguenti: "e la
riduzione degli oneri sociali gravanti sul costo del lavoro".
13. Ai complessivi oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo...
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