Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo

S.ORD. ALLA G.U. N. 302 SERIE GENERALE PARTE PRIMA DEL 29 12 1998

SUPPLEMENTO 210 DEL 29 12 1998

LEGGE 23 dicembre 1998, n. 448.

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

TITOLO I

DISPOSIZIONI

IN MATERIA DI ENTRATA

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE

SUI REDDITI E DI IMPOSTA REGIONALE

SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Art. 1.

(Restituzione del contributo straordinario

per l'Europa)

1. A ciascun contribuente e' restituito un importo pari al 60 per

cento del contributo straordinario per l'Europa effettivamente

trattenuto o versato.

2. Per i contribuenti titolari di partita IVA, la restituzione e'

effettuata mediante compensazione di cui all'articolo 17 del decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con i versamenti da eseguire a

decorrere dal mese di gennaio 1999.

3. Per i lavoratori dipendenti e pensionati che intrattengono il

rapporto con il sostituto d'imposta che ha trattenuto il contributo

straordinario per l'Europa, l'importo spettante, tenendo conto anche

dell'eventuale risultato dell'assistenza fiscale, e' riconosciuto

dallo stesso sostituto d'imposta a partire dalle operazioni di

conguaglio di fine anno 1998 deducendolo, fino ad integrale

compensazione, dalle ritenute dovute. L'importo rimborsato e

l'eventuale eccedenza ancora da rimborsare devono essere indicati

nelle certificazioni dei redditi di lavoro dipendente e assimilati da

consegnare ai percipienti. Eventuali differenze sono regolate dagli

interessati con la dichiarazione dei redditi del 1998, ovvero per il

tramite del medesimo sostituto d'imposta che provvede entro il

secondo periodo di paga utile successivo a quello in cui ha ricevuto

un'apposita richiesta contenente l'indicazione della predetta

differenza.

4. Per i lavoratori dipendenti e pensionati diversi da quelli di

cui al comma 3 l'importo e' ammesso in diminuzione delle imposte

risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative al 1998, ovvero

per il tramite del sostituto d'imposta che provvede entro il secondo

periodo di paga utile successivo a quello in cui ha ricevuto una

apposita richiesta contenente l'indicazione della predetta

differenza.

5. Per tutti gli altri contribuenti l'importo di cui al comma 1 e'

ammesso in diminuzione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni

dei redditi relative al 1998.

6. I contribuenti che non possono utilizzare in diminuzione

l'ammontare di cui al comma 1 secondo le modalita' previste nei commi

precedenti possono, entro diciotto mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge, presentare al Centro di servizio delle

imposte dirette e indirette competente sulla base del loro domicilio

fiscale apposita istanza di rimborso. Il Centro di servizio provvede

tramite la tesoreria provinciale ad effettuare il rimborso entro

novanta giorni dal ricevimento delle istanze.

Art. 2.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 1997,

  1. 449, ed al decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78)

    1. All'articolo 59, comma 23, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,

    le parole: "31 marzo 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio

    1999". All'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 1998,

  2. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n.

    176, le parole: "31 dicembre 1998" sono sostituite dalle seguenti:

    "31 maggio 1999".

    Art. 3.

    (Incentivi per le imprese)

    1. In attesa del generale riordino degli ordinamenti relativi alle

    prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24

    della legge 9 marzo 1989, n. 88, e dell'armonizzazione delle relative

    forme di contribuzione, con effetto dalla data di entrata in vigore

    dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma

    5 dell'articolo 8, sono soppressi:

  3. il contributo destinato al finanziamento degli asili-nido, di

    cui all'articolo 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044;

  4. i contributi destinati alle finalita' del soppresso Ente

    nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, di

    cui all'articolo 28 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e

    all'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30

    agosto 1956, n. 1124;

  5. il contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la

    tubercolosi, di cui all'articolo 28 della legge 3 giugno 1975, n.

    160, e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2

    febbraio 1960, n. 54, e successive modificazioni e integrazioni.

    2. I termini di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto

    legislativo 16 aprile 1997, n. 146, sono prorogati di due anni.

    3. Nei confronti dei settori per i quali altre aliquote

    contributive di finanziamento della gestione di cui al comma 1

    risultano inferiori rispetto a quelle a carico del settore industria

    la soppressione delle aliquote di cui al medesimo comma 1 ha effetto

    dall'anno 2000.

    4. All'articolo 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono

    apportate le seguenti modificazioni:

  6. al comma 17, le parole: "fino al 31 dicembre 1999" sono

    sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2001";

  7. al comma 18, le parole: "lire 1.050.000 fino al 31 dicembre

    1999" sono sostituite dalle seguenti: "lire 1.400.000 fino al 31

    dicembre 1999, lire 1.150.000 fino al 31 dicembre 2000, lire

    1.050.000 fino al 31 dicembre 2001".

    5. Per i nuovi assunti negli anni 1999, 2000 e 2001 ad incremento

    delle unita' effettivamente occupate al 31 dicembre 1998, a tutti i

    datori di lavoro privati ed agli enti pubblici economici, operanti

    nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e

    Sardegna e' riconosciuto lo sgravio contributivo in misura totale dei

    contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale

    (INPS) a loro carico, per un periodo di tre anni dalla data di

    assunzione del singolo lavoratore, sulle retribuzioni assoggettate a

    contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Il

    beneficio si intende riconosciuto anche alle societa' cooperative di

    lavoro, relativamente ai nuovi soci lavoratori con i quali venga

    instaurato un rapporto di lavoro assimilabile a quello di lavoratori

    dipendenti. Nelle regioni Abruzzo e Molise le disposizioni del

    presente comma si applicano limitatamente ai nuovi assunti nell'anno

    1999. Le agevolazioni di cui al presente comma non sono cumulabili,

    in capo al medesimo lavoratore, con quella di cui all'articolo 4,

    comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

    6. Le agevolazioni previste dal comma 5 si applicano a condizione

    che:

  8. l'impresa, anche di nuova costituzione, realizzi un incremento

    del numero di dipendenti a tempo pieno e indeterminato. Per le

    imprese gia' costituite al 31 dicembre 1998, l'incremento e'

    commisurato al numero di dipendenti esistenti a tale data;

  9. l'impresa di nuova costituzione eserciti attivita' che non

    assorbono neppure in parte attivita' di imprese giuridicamente

    preesistenti ad esclusione delle attivita' sottoposte a limite

    numerico o di superficie;

  10. il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove

    assunzioni non subisca riduzioni nel corso del periodo agevolato;

  11. l'incremento della base occupazionale venga considerato al

    netto delle diminuzioni occupazionali in societa' controllate ai

    sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per

    interposta persona, allo stesso soggetto e, in caso di affidamento da

    parte di amministrazioni pubbliche di servizi o di opere in

    concessione o appalto, al netto del personale comunque gia' occupato

    nelle medesime attivita' al 31 dicembre dell'anno precedente;

  12. i nuovi dipendenti siano iscritti nelle liste di collocamento o

    di mobilita' oppure fruiscano della cassa integrazione guadagni nei

    territori di cui al comma 5;

  13. i contratti di lavoro siano a tempo indeterminato;

  14. siano osservati i contratti collettivi nazionali per i soggetti

    assunti;

  15. siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza

    dei lavoratori previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n.

    626, e successive modificazioni ed integrazioni;

  16. siano rispettati i parametri delle prestazioni ambientali come

    definiti dall'articolo 6, comma 6, lettera f), del decreto del

    Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre

    1995, n. 527, e successive modificazioni.

    7. L'efficacia delle misure di cui ai commi 4 e 5 e' subordinata

    all'autorizzazione ed ai vincoli della Commissione delle Comunita'

    europee ai sensi degli articoli 92 e seguenti del Trattato istitutivo

    della Comunita' europea.

    8. Il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del

    decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,

    dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' rifinanziato per un importo di

    lire 200 miliardi annue a decorrere dal 1999 finalizzato ad

    agevolazioni contributive a fronte di progetti di riduzione

    dell'orario di lavoro.

    9. I soggetti di eta' inferiore a 32 anni che si iscrivono per la

    prima volta alla Gestione speciale degli artigiani o a quella degli

    esercenti attivita' commerciali, nel periodo dal 1 gennaio 1999 al 31

    dicembre 2000, beneficiano, per i tre anni successivi all'iscrizione,

    di uno sgravio del 50 per cento dell'aliquota contributiva vigente

    per le gestioni predette. All'articolo 4, comma 16, della legge 27

    dicembre 1997, n. 449, le parole: "31 dicembre 1999" sono sostituite

    dalle seguenti: "31 dicembre 1998".

    10. Gli stanziamenti nell'ambito del bilancio dello Stato relativi

    alle amministrazioni ed agli enti pubblici beneficiari della

    soppressione dei contributi di cui al comma 1 sono ridotti in

    proporzione agli effetti derivanti dalla soppressione medesima.

    11. I commi da 210 a 213 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre

    1996, n. 662, sono abrogati.

    12. All'articolo 64, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,

    dopo le parole: "sui redditi" sono aggiunte le seguenti: "e la

    riduzione degli oneri sociali gravanti sul costo del lavoro".

    13. Ai complessivi oneri derivanti dall'attuazione del presente

    articolo...

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