DECRETO-LEGGE 1 aprile 1989, n. 120 - Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia

Coming into Force04 Aprile 1989
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1989/04/03/089G0148/CONSOLIDATED/20001229
Enactment Date01 Aprile 1989
Published date03 Aprile 1989
Official Gazette PublicationGU n.77 del 03-04-1989
CAPO I

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di procedere all'adozione di una serie di misure sociali e di reindustrializzazione necessarie per far fronte ai problemi sociali, occupazionali ed economici derivanti dall'attuazione, a decorrere dal 1› gennaio 1989, del piano di risanamento della siderurgia nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 marzo 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle partecipazioni statali, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e per il coordinamento delle politiche comunitarie; E M A N A

il seguente decreto:

Art 1.
  1. Rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni di cui egli articoli 2 e 3 i lavoratori dipendenti dalle imprese a partecipazione statale di cui all'elenco allegato al presente decreto. I benefici di cui agli articoli 2 e 3 si applicano anche ai dipendenti delle imprese siderurgiche a partecipazione statale in liquidazione, nonche' ai dipendenti delle imprese di cui al presente comma i quali, successivemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, passino alle dipendenze di altro datore di lavoro a seguito di trasferimento totale o parziale dell'azienda.

  2. Possono altresi' essere ammessi ai benefici di cui agli articoli 2 e 3 i dipendenti delle imprese che, da data anteriore al 14 giugno 1988, svolgono in modo continuativo e prevalente attivita' di servizio e manutenzione negli stabilimenti siderurgici delle imprese di cui al comma 1, ivi comprese le imprese edili, nonche' le imprese che svolgono attivita' di produzione del carbone coke, per le quali intervenga il positivo accertamento del CIPI, ai sensi dello articolo 2, comma quinto, lettere a) e c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni. Possono essere ammessi ai predetti benefici, sempre in caso di positivo accertamento da parte del CIPI, anche i lavoratori che, occupati da data anteriore al 1› gennaio 1988, siano successivamente passati alle dipendenze dell'impresa in conseguenza del subingresso di quest'ultima nella attivita' di servizio e manutenzione presso le imprese di cui al comma 1.

Art 1 bis.

Art. 1-bis.

(( 1. La disciplina in materia di pensionamento anticipato di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, continua a trovare applicazione dal 1 gennaio 1989 al 31 gennaio 1990 per i lavoratori dipendenti dalle imprese per la produzione di tubi senza saldature che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano in corso di realizzazione o realizzato programmi di riconversione produttiva con le incentivazioni di cui al decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 88, e per i lavoratori dipendenti dalle imprese siderurgiche che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fruiscano del trattamento straordinario di integrazione salariale a seguito di cessata attivita' dell'unita' produttiva cui erano addetti, a condizione che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, siano in corso di attuazione programmi pubblici o privati di riconversione e di promozione industriali accertati con la deliberazione del CIPI del 20 luglio 1988 ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

  1. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 10 miliardi per l'anno 1989, lire 8 miliardi per il 1990 e lire 8 miliardi per il 1991, si provvede per l'anno 1989 a carico delle separate contabilita' degli interventi straordinari di cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria. Per gli anni 1990 e 1991 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1989, a tal fine parzialmente utilizzando l'accantonamento: "Norme in materia di trattamento di disoccupazione")).

Art 2.
  1. Con effetto fino al 31 dicembre 1991, il pensionamento anticipato e' riconosciuto, secondo le disposizioni di cui ai commi 8 e 9, ai lavoratori dipendenti dalle imprese di cui all'articolo 1 aventi anzianita' aziendale anteriore al 1 gennaio 1988, che abbiano compiuto i 50 anni di eta' e possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti 180 contributi mensili ovvero 780 contributi settimanali, di cui, rispettivamente, alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488. Alle lavoratrici si applica l'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.

  2. Il trattamento di pensione compete dal primo giorno del mese successivo a quello della risoluzione del rapporto di lavoro ed e' calcolato sulla base dell'anzianita' contributiva, aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quello di compimento del sessantesimo anno di eta' se uomo e del cinquantacinquesimo anno di eta' se donna.

  3. Il pensionamento anticipato di cui al presente articolo e' riconosciuto, sussistendone i requisiti, anche ai lavoratori titolari di pensione o di assegno di invalidita'.

  4. Ai lavoratori di cui al comma 3 e' corrisposto un supplemento di pensione commisurato alle mensilita' mancanti al raggiungimento della normale eta' pensionabile e liquidato secondo le norme vigenti.

  5. Ai dirigenti che possono far valere i medesimi requisiti di eta' e di anzianita' contributiva previsti dal comma 1 presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali e' dovuto, dall'Istituto medesimo, a domanda e a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della risoluzione del rapporto di lavoro, l'assegno di cui all'articolo 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

  6. L'anzianita' contributiva dei dirigenti ai quali e' corrisposto il predetto assegno e' aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quello del compimento del sessantesimo anno di eta' se uomo e del cinquantacinquesimo anno di eta' se donna.

  7. Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione e dell'assegno di cui al comma 5 con la retribuzione si applicano le norme relative alla pensione di anzianita' di cui all'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Il trattamento e l'assegno non sono compatibili con le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione, ne' con il trattamento di cui al comma 10. 8. I lavoratori sono tenuti a presentare domanda ai fini dell'ammissione ai benefici previsti nei commi da 1 a 7 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero, nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, dalla data di pubblicazione della delibera di accertamento del CIPI, se posteriore alla predetta data, ovvero, se non abbiano i requisiti, dalla data in cui li maturano. Il lavoratore che presenti la domanda successivamente al termine prescritto perde il beneficio dell'aumento dell'anzianita' contributiva ai fini del calcolo della pensione. La domanda prevista dal presente comma non equivale a dimissioni dal rapporto di lavoro. 9. In conseguenza dell'accoglimento della domanda di cui al comma 8 il rapporto di lavoro si estingue al termine del mese in cui il predetto accoglimento interviene ed il lavoratore ha diritto alla corresponsione di una somma pari all'indennita' di mancato preavviso prevista nel caso di licenziamento.

  8. I lavoratori di cui all'articolo 1 aventi anzianita' aziendale anteriore al 1 gennaio 1988, i quali beneficiano del trattamento di integrazione salariale e intendano intraprendere una attivita' di lavoro autonomo od associato, hanno facolta' di richiedere, in sostituzione del trattamento predetto e qualora presentino le dimissioni dal rapporto di lavoro, la corresponsione di una somma pari a trentasei mensilita' del trattamento massimo di integrazione salariale, diminuita di una somma pari a quella del trattamento di integrazione salariale percepito nel periodo intercorrente tra il trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, ovvero, nel caso di lavoratore ammesso successivamente al godimento del predetto trattamento, purche' non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tra il giorno della ammissione e quello della risoluzione del rapporto. Il predetto trattamento e' a carico della gestione straordinaria della Cassa integrazione guadagni.

  9. Nei territori del Mezzogiorno la misura della somma di cui al comma 10 e' aumentata a quarantadue mensilita'.

  10. I lavoratori di cui ai commi 10 e 11 sono equiparati a quelli indicati dall'articolo 14, comma 1, lettera a), della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e possono, conseguentemente, costituire cooperative ammissibili ai benefici previsti dalla legge stessa.

  11. I lavoratori che percepiscono le somme di cui ai commi 10 e 11 e che si impieghino alle altrui dipendenze nel periodo di dodici mesi dalla data della risoluzione del rapporto di lavoro sono tenuti a corrispondere alla gestione di cui al medesimo comma una somma pari a dodici mensilita' del trattamento massimo di integrazione salariale. 14. Per i dipendenti...

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