LEGGE 2 aprile 1986, n. 88 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, recante misure urgenti per il settore siderurgico

Coming into Force04 Aprile 1986
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1986/04/04/086U0088/ORIGINAL
Published date04 Aprile 1986
Enactment Date02 Aprile 1986
Official Gazette PublicationGU n.78 del 04-04-1986
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, recante misure urgenti per il settore siderurgico, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:

    L'articolo 2 e' sostituito dal seguente.

    "1. Alle imprese per la produzione di tubi senza saldature che entro il 30 settembre 1986 realizzino, anche mediante accordi interaziendali, riduzioni delle capacita' produttive mediante la demolizione degli impianti e' concesso un contributo di lire cinquantamila per ogni tonnellata di capacita' soppressa cosi' come risultante a seguito degli adempimenti previsti dal quinto comma dell'articolo 4 della legge 31 maggio 1984, n. 193. Alle imprese per la produzione di tubi senza saldature che realizzino programmi di specializzazione produttiva il contributo predetto e' elevato a lire centomila per ogni tonnellata di capacita' produttiva soppressa.

  2. Il predetto contributo e' elevato a lire duecentocinquantamila a favore delle imprese con l'obbligo di reinvestire, a tutela dell'occupazione locale, l'intero importo di maggiorazione del contributo o in altri settori industriali, non incompatibili con il regime autorizzatorio previsto dal decreto-legge 31 gennaio 1983, n. 19, convertito dalla legge 31 marzo 1983, n. 87, o in attivita' di servizi alla produzione.

  3. Il contributo di cui al comma 1 e' elevato a lire trecentomila a favore delle imprese localizzate nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ed e' cumulabile con ogni altra forma d'incentivazione produttiva prevista dalla vigente legislazione, con l'obbligo di reinvestire, a tutela dell'occupazione locale, l'intero importo di tale maggiorazione di contributo o in altri settori industriali, non incompatibili con il regime autorizzatorio previsto dal decreto-legge 31 gennaio 1983, n. 19, convertito dalla legge 31 marzo 1983, n. 87, o in attivita' di servizi alla produzione.

  4. I predetti impianti debbono essere in stato di accertata effettiva agibilita' al 1 luglio 1983 e in possesso dell'istante alla data del 30 giugno 1983. Il possessore non proprietario deve essere autorizzato alla demolizione degli impianti dal proprietario degli stessi. La domanda di contributo deve pervenire al Ministero dell'industria, del...

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