DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 febbraio 2014, n. 59 - Regolamento di organizzazione del Ministero della salute. (14G00073)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, e in particolare gli articoli 47-bis, 47-ter e 47-quater;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, e in particolare gli articoli 15 e 18;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e, in particolare, l'articolo 2: comma 10, che prevede la riorganizzazione delle amministrazioni per le quali sono stati adottati i provvedimenti di riduzione della dotazione organica ai sensi dei commi 1 e 5 del medesimo articolo;

comma 10-ter, secondo il quale «Al fine di semplificare ed accelerare il riordino previsto dal comma 10 e dall'articolo 23-quinquies, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2012, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. I decreti previsti dal presente comma sono soggetti al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di aver vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente.»;

Visto l'articolo 1, comma 406 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che ha disposto la proroga al 28 febbraio 2013 del termine di cui al citato articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge n. 95 del 2012;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, con il quale e' stata rideterminata in riduzione, tra l'altro, la dotazione organica del Ministero della salute, in attuazione dell'articolo 2, commi 1 e 5, del citato decreto-legge n. 95 del 2012;

Visto l'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ai sensi del quale, le amministrazioni che hanno provveduto a effettuare la riduzione delle dotazioni organiche devono adottare i propri regolamenti di organizzazione entro il termine massimo del 31 dicembre 2013, e che il termine previsto dal citato articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge n. 95 del 2012, e' differito al 31 dicembre 2013;

Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, ai sensi del quale il termine del 31 dicembre 2013, di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 101 del 2013 si intende rispettato dai Ministeri che entro la medesima data trasmettano al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e che prevede che gli assetti organizzativi definiti con il predetto provvedimento, qualora determinino comprovati effetti di riduzione di spesa, possono derogare alla disciplina legislativa vigente concernente le strutture di primo livello di ciascun ministero, nel rispetto delle disposizioni generali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'articolo 13 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, recante istituzione del Comitato di supporto strategico degli istituti zooprofilattici sperimentali;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione;

Visto l'articolo 1, commi 82 e 84, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013), concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni statali di regolazione finanziaria delle partite debitorie e creditorie connesse alla mobilita' sanitaria internazionale e quelle in materia di assistenza sanitaria indiretta, di cui all'articolo 3, comma 1, lett. b), del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2013, n. 138, recante il regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance;

Visto l'articolo 1, comma 233, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilita' 2014), che nel mantenere al Ministero della salute le competenze in materia di assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante accentra le stesse presso gli uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera con riduzione di una unita' della dotazione organica dei dirigenti di II fascia del Ministero;

Vista la proposta formulata dal Capo dell'Ufficio legislativo del Ministro della salute, d'ordine del Ministro, con nota del 23 dicembre 2013, prot. n. 7211-P, ai fini della predisposizione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riorganizzazione del Dicastero ai sensi dell'articolo 2, comma 10-ter, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, e successive modificazioni;

Preso atto che sulla proposta di riorganizzazione del Ministero della salute, sono state informate le Organizzazioni sindacali nella riunione tenutasi in data 18 dicembre 2013;

Visto l'articolo 2, comma 10-ter, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, e successive modificazioni, che prevede la facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato sugli schemi di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare ai sensi della medesima norma;

Considerato che l'organizzazione ministeriale proposta risulta coerente con: a) i compiti e le funzioni attribuite al Ministero della salute dalla normativa vigente;

  1. i criteri contenuti nell'articolo 2, comma 10, del citato decreto-legge n. 95 del 2012;

  2. la nuova dotazione organica, come rideterminata dal menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013 e modificata in attuazione dell'articolo 1, comma 233 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

  3. l'articolo 1, comma 6, del citato decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, secondo cui gli assetti organizzativi definiti, qualora determinino comprovati effetti di riduzione di spesa, possono derogare alla disciplina legislativa vigente concernente le strutture di primo livello di ciascun Ministero, nel rispetto delle disposizioni generali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

    Ritenuto pertanto, per la suddetta motivazione, nonche' per ragioni di speditezza e celerita', di non avvalersi della facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato;

    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 31 gennaio 2014;

    Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

    Decreta: Art. 1 Organizzazione del Ministero della salute 1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione del Ministero della salute di seguito denominato «Ministero». 2. Il Ministero della salute, si articola in dodici Direzioni generali coordinate da un Segretario generale, le quali assumono le seguenti denominazioni:

  4. Direzione generale della prevenzione sanitaria;

  5. Direzione generale della programmazione sanitaria;

  6. Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale;

  7. Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico;

  8. Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanita';

  9. Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure;

  10. Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari;

  11. Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione;

  12. Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica;

  13. Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute;

  14. Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali;

  15. Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio. 3. Le direzioni generali, che svolgono le funzioni previste dal presente regolamento, nonche' ogni altra funzione a esse connessa attribuita al Ministero dalla vigente normativa, provvedono altresi', secondo le rispettive competenze, ai compiti in materia di contenzioso e alle attivita' connesse all'espletamento delle procedure di evidenza pubblica e alla stipulazione di contratti, assumendone le rispettive responsabilita'. Il coordinamento del contenzioso afferente a piu' direzioni e' assicurato dal segretario generale. 4. Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, ove non...

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