DECRETO 25 febbraio 2003, n. 99 - Regolamento concernente le modalita' per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che all'articolo 49 ha previsto, a decorrere dalla nuova legislatura, l'istituzione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.

382; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4; Visto il decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 368 e in particolare l'articolo 36, comma 1; Considerata la necessita' di determinare organicamente le modalita' per l'ammissione alle scuole di specializzazione, i contenuti e le modalita' delle prove, nonche' i criteri per la valutazione dei titoli e per la composizione delle commissioni giudicatrici; Ritenuta la necessita', cosi' come prevista dal su citato articolo 36 del decreto legislativo n. 368/1999, di attribuire i punteggi da assegnare alle prove secondo parametri oggettivi, nonche' di assegnare i punteggi relativi al voto di laurea e al curriculum degli studi di coloro che partecipano alla selezione per l'accesso alle scuole di specializzazione dell'area medica secondo parametri oggettivi; Vista la necessita', cosi' come previsto dal su citato articolo 36 del decreto legislativo n. 368/1999, di costituire le relative commissioni giudicatrici della prova di selezione secondo criteri predeterminati; Visto il parere del Consiglio Universitario Nazionale del 23 maggio 2002; Visto il parere del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari in data 20 giugno 2002; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 29 luglio 2002; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi con nota protocollo n. 1.1.4/31890/4.23.40 dell'11 ottobre 2002; Adotta il seguente regolamento

Art. 1.

Definizioni 1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di accesso dei medici alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia di cui al titolo VI articoli 34-46 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Restano ferme le disposizioni speciali che consentono l'accesso ai laureati non medici ad alcune delle predette scuole.

  1. Ai sensi del presente regolamento si intendono

    1. per universita', gli atenei e gli istituti di istruzione universitaria, statali e non statali che rilasciano titoli di studio con valore legale; b) per scuola o scuole, la scuola o le scuole di specializzazione per le professioni dell'area medica, di cui al titolo VI, articoli 34-46, del decreto legislativo n. 368/99; c) per MIUR, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; d) per CUN, il Consiglio universitario nazionale; e) per CNSU, il Consiglio nazionale degli studenti universitari.

      Avvertenza

      Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e, l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

      Note alle premesse

      - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, prevede ´Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.ª.

      - L'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) riguarda

      ´Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999 (9/c), uno o piu' decreti legislativi diretti a

    2. razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonche' di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo; b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le societa' per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale; c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche; d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonche' gli organismi operanti nel settore stesso.

  2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della Commissione di cui all'art. 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi.

    Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

  3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.

  4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge recanti principi e criteri direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre 1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilita' di direzione politica e compiti e responsabilita' di direzione delle amministrazioni, nonche', ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti principi e criteri direttivi

    1. completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di...

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