Attuazione del regolamento CEE n. 1177/2002 del Consiglio del 27 giugno 2002, relativo ad un meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il regolamento (CE) n. 1177/2002 del Consiglio dei 27 giugno 2002, relativo ad un meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale; Visto l'art. 4, comma 153, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che ha disposto uno stanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2004 per permettere l'applicazione del predetto regolamento n.

1177/2002 ed ha previsto che con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vengano stabilite le modalita' di concessione del contributo di cui al regolamento medesimo; Visto il decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, recante Provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore navale come modificato e prorogato dal decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, dal decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, dalla legge 31 luglio 1997, n.

261, dalla legge 30 novembre 1998, n. 413, e dalla legge 28 dicembre 1999, n. 522; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo; Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 8 novembre 1990, n. 373, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 1990 come richiamato dall'art. 20 del citato decreto-legge n. 564/93 convertito; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 5 maggio 2000 registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2000 nel registro n. 2, foglio n. 15, recante criteri di priorita' per la concessione di contributi all'industria cantieristica; Considerato che lo stanziamento disposto dall'art. 4, comma 153, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' limitato al solo anno 2004 e che, pertanto, le procedure di concessione ed erogazione del contributo devono essere strutturate in modo da consentire l'utilizzo delle relative risorse, prevedendo quindi la corresponsione del beneficio in un'unica soluzione, previa presentazione di idonea fidejussione, e la mera verifica, a lavori ultimati, dell'importo del contributo corrisposto ai fini dell'eventuale concessione del saldo del contributo o dell'eventuale restituzione di somme erogate in eccedenza; Visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalita' d'applicazione dell'art. 93 del trattato CE ed in particolare l'art. 3...

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