Massimario di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine867-871

    I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.


Page 867

@Alberghi - Locazione di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione e locanda - Inizio dell'attività alberghiera da parte del conduttore - Natura del rapporto

L'art. 1, comma nono septies, del D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, in legge 5 aprile 1985, n. 118, ai sensi del quale si ha locazione di immobile ad uso alberghiero (come tale assoggettata alla disciplina degli artt. 27-42 della legge 27 luglio 1978, n. 392), e non affitto di azienda, quando l'attività alberghiera sia stata iniziata dal conduttore, opera, a norma del successivo comma nono octies, anche con riguardo ai rapporti in precedenza costituiti, se siano in atto (pure solo sul piano fattuale) alla data di entrata in vigore di detta legge di conversione (24 aprile 1985). Per tali rapporti, pertanto, la questione della ricorrenza dell'una o dell'altra delle indicate ipotesi contrattuali, ove ancora sub iudice, resta vincolata allo ius superveniens, di modo che, in caso di attività alberghiera iniziata dal cessionario, deve essere necessariamente risolta nel senso della locazione, a prescindere da ogni indagine sull'intenzione delle parti contraenti o sull'obiettiva consistenza dei beni dedotti in contratto.

    Cass. civ., sez. III, 29 settembre 1999, n. 10767, Rondi c. Marcoz. (D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, art. 1).


@Amministratore del condominio - Revoca - Giudizio relativo - Qualità di parte dell'amministratore

Nel giudizio promosso da alcuni condomini per la revoca dell'amministratore per violazione del mandato, l'interessato legittimato a contraddire è soltanto l'amministratore e non il condominio il quale non è tenuto né ad autorizzare né a ratificare la resistenza in giudizio dell'amministratore medesimo, trattandosi di ipotesi estranea a quelle previste dagli artt. 1130 e 1131 c.c. e ciò malgrado le ripercussioni nei confronti del condominio degli effetti della pronuncia giudiziale.

    Cass. civ., sez. II, 23 agosto 1999, n. 8837, Liburdi c. Fraioli. (C.c., art. 1130; c.c., art. 1131).


@Appello civile - Domande nuove - Diversa prospettazione della formazione della causa petendi, non implicante nuove indagini - Esclusione

Non costituisce domanda nuova in appello quella mediante la quale una parte, fermi petitum e causa petendi del primo grado, modifichi la prospettazione delle modalità di formazione di quest'ultima avvalendosi di documenti già prodotti. (Nella specie la domanda era fondata su un regolamento condominiale contrattuale, formato tramite rappresentante; avendo il giudice di primo grado ravvisato il difetto di forma della rappresentanza, in secondo grado, in base ad un documento già prodotto nel precedente grado, l'appellante rilevava la ratifica del dominus).

    Cass. civ., sez. II, 9 settembre 1999, n. 9567, S.r.l. Evip Immobiliare c. Condominio di via Villa Pepoli, 23, Roma. (C.p.c., art. 163; c.p.c., art. 345).


@Avviamento commerciale - Indennità - Corresponsione - Esecuzione dei provvedimenti di rilascio

La corresponsione dell'indennità di avviamento di cui all'art. 34, terzo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, non condiziona il diritto del locatore alla esecuzione del provvedimento di rilascio, ma solo l'inizio di tale esecuzione, per cui non deve necessariamente precedere la notificazione del precetto, che, come è reso palese dall'art. 479 c.p.c., è solo atto prodromico rispetto alla esecuzione, ed, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., può essere impugnato con l'opposizione alla esecuzione, prima che questa sia iniziata, solo per contestare il diritto dell'istante di procedere alla esecuzione per l'inesistenza o invalidità del titolo esecutivo o la successiva modifica o estinzione del diritto. Ne consegue che, ove non sia stata corrisposta l'indennità di avviamento, il conduttore può proporre opposizione alla esecuzione solo dopo che questa sia iniziata, e non prima, contro il precetto, che, anche se intimato anteriormente a detta corresponsione, è pienamente legittimo.

    Cass. civ., sez. III, 3 settembre 1999, n. 9293, INA S.p.A. c. De Leo ed altra. (C.p.c., art. 479; c.p.c., art. 615; L. 27 luglio 1978 n. 392, art. 34).


@Avviamento commerciale - Indennità - Determinazione - Prosecuzione tacita del rapporto

In tema di contratti di locazione non abitativa venuti a cessare alle scadenze legali fissate negli artt. 67 e 71 della legge n. 392 del 1978, se il rapporto successivamente prosegue anche tacitamente fra le parti, viene a nascita un rapporto del tutto nuovo, soggetto alla disciplina ordinaria di cui alla suddetta legge, e pertanto anche a quella di cui all'art. 34 circa i criteri di determinazione della indennità per la perdita dell'avviamento commerciale.

    Cass. civ., sez. III, 1 settembre 1999, n. 9195, Stracciari c. Fantart di Clò Maria Teresa & c. sas, ed altra. (L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 34; L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 71).


@Azioni giudiziaria del condominio - Legittimazione dell'amministratore - Rivendica - Autorizzazione dell'assemblea

A norma dell'art. 1131 comma primo c.c., tra i maggiori poteri che l'assemblea o il regolamento di condominio possono conferire all'amministratore per la rappresentanza nel condominio stesso rientrano anche quelli attinenti all'esercizio dell'azione di rivendica.

    Cass. civ., sez. II, 11 agosto 1999, n. 8589, Cond. V. Oderisi da Gubbio 51 Roma c. Regione Lazio. (C.c., art. 1131).


@Calamità pubbliche - Calamità naturali - Alluvioni - Concessione in uso di alloggio a titolo di locazione

Con riguardo ad una situazione nella quale, l'assegnazione da parte di un comune di un alloggio, a seguito dell'alluvione di Salerno del 1950 ed ai sensi del D.L.vo 12 aprile 1948 n. 1010, non sia stata seguita, in base alla disciplina allora vigente dell'art. 260 del R.D. 28 aprile 1938 n. 1165, dalla prevista concessione in uso a titolo di locazione mediante la stipula del relativo contratto, e, successivamente, verificatasi la morte dell'assegnatario, il godimento dell'unità immobiliare sia stato proseguito da parte di alcuni familiari (ed eredi) del medesimo (tra cui la moglie), senza che abbia mai avuto luogo alcuna cessione in proprietà dell'alloggio stesso (ai sensi del D.P.R. 17 gennaio 1959 n. 2, modificato dalla legge 27 aprile 1962 n. 231 e poi dalla legge 8 agosto 1977 n. 513 e dell'art. 53 della legge 5 agosto 1978 n. 457), in capo a quelli tra i detti familiari aventi titolo a subentrare all'assegnatario (coniuge, discendenti ed ascendenti conviventi), deve reputarsi che il godimento dell'immobile da parte di quei soggetti sia avvenuto senza titolo rispetto all'ente comunale, il quale, conseguentemente, ai sensi del secondo comma dell'art. 823 c.c., può ottenere il rilascio dell'alloggio o in via di autotutela, procedendo alla formale revoca dell'originaria assegnazione, o attraverso un'ordinaria azione di rilascio per occupazione senza titolo, che non deve essere preceduta da detta revoca. (Nella specie la Suprema Corte, in applicazione di tali principi, haPage 868 cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva, viceversa, rigettato l'azione di rilascio per occupazione senza titolo esercitata dal comune, riconducendo l'originario godimento dell'assegnatario, per effetto della mancata stipula della locazione, alla figura del contratto di comodato e considerando che in detto contratto e nell'assegnazione erano subentrati gli eredi, che potevano essere richiesti del rilascio solo in presenza di una revoca dell'assegnazione stessa: la Suprema Corte ha osservato che la sopra citata legislazione non prevedeva un comodato dell'alloggio ed ha rimarcato che - pur ammessa la possibilità di quella figura contrattuale - all'assegnatario non si sarebbero...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT