LEGGE 27 aprile 1962, n. 231 - Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, per la cessione in proprieta' degli alloggi di tipo popolare ed economico

Coming into Force01 Giugno 1962
Enactment Date27 Aprile 1962
Published date17 Maggio 1962
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1962/05/17/062U0231/CONSOLIDATED/20091214
Official Gazette PublicationGU n.125 del 17-05-1962
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Le disposizioni contenute negli articoli 5, 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, sono abrogate.

Art 2.

L'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e' sostituito dai seguenti:

"Nella attuazione delle presenti norme deve essere esclusa dalla cessione in proprieta' una quota pari al venti per cento degli alloggi di proprieta' delle Province, dei Comuni, degli Istituti autonomi per le case popolari, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici ed una quota pari al trenta per cento degli alloggi dell'Istituto nazionale per le case agli impiegati dello Stato.

Coloro i quali restano esclusi dalla possibilita' di riscatto a causa della costituzione della quota di riserva prevista dal precedente comma hanno diritto di priorita' nelle successive assegnazioni di alloggi a riscatto".

L'articolo 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e' sostituito dal seguente:

"Le attribuzioni previste dal precedente comma spettano al Ministro per i trasporti, per quanto riguarda gli alloggi dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, ed al Ministro per le poste e le telecomunicazioni per quanto riguarda gli alloggi dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici".

Art 3.

L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e' sostituito dal seguente:

"Hanno diritto alla cessione in proprieta': coloro i quali sono assegnatari di case contemplate dalla presente legge".

Art 4.

L'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e' sostituito dal seguente:

"Il prezzo di cessione degli alloggi e' dato dal valore venale degli alloggi stessi al momento nel quale gli enti interessati deliberano la cessione, ridotto del trenta per cento, nonche' di un ulteriore 0,25 per cento per ogni anno di effettiva occupazione dell'alloggio da parte del richiedente".

Art 5.

All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e' aggiunto il seguente comma:

"Per gli edifici costruiti con il contributo dello Stato ed ultimati dopo il 1 luglio 1961 il valore venale degli alloggi deve essere pari al costo al netto dei contributi statali".

Art 6.

Il tasso d'interesse per il pagamento rateale del prezzo degli alloggi fissato dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e' stabilito nella misura del cinque per cento.

Il prezzo di cessione non puo' essere inferiore alla somma occorrente agli enti proprietari per recuperare gli apporti di carattere patrimoniale per la realizzazione degli alloggi e per estinguere i residui debiti contratti da essi per la costruzione di ogni singolo alloggio, al netto dei contributi dello Stato.

La valutazione degli apporti di cui al comma precedente sara' effettuata, nel caso di apporti in danaro, al valore nominale e, nel caso di apporto di natura reale, mediante stima, al valore del giorno della deliberazione di cessione, da parte della Commissione provinciale di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

Art 7.

L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e' sostituito dal seguente:

"Gli Enti interessati danno notizia degli alloggi compresi nella quota di riserva ai rispettivi assegnatari mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Gli assegnatari degli alloggi non compresi nella quota di riserva, anche se di nuova costruzione, possono chiedere la cessione in proprieta' dell'alloggio del quale sono in godimento.

Le domande possono essere presentate in qualsiasi momento all'ufficio locale dell'ente che gestisce gli alloggi e debbono essere accompagnate, a pena di inammissibilita', da un deposito di lire 5.000 in conto delle spese contrattuali. Il deposito e' incamerato dall'ente proprietario qualora l'aspirante receda dalla richiesta cessione ed e', invece, restituito a chi non potesse conseguire la cessione per...

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