DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 gennaio 1959, n. 2 - Norme concernenti la disciplina della cessione in proprieta' degli alloggi di tipo popolare ed economico

Coming into Force03 Febbraio 1959
End of Effective Date17 Agosto 1977
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1959/01/19/059U0002/CONSOLIDATED/19770817
Enactment Date17 Gennaio 1959
Published date19 Gennaio 1959
Official Gazette PublicationGU n.14 del 19-01-1959
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 21 marzo 1958, n. 447, con la quale il Governo e' stato autorizzato ad emanare il testo delle norme per disciplinare la cessione in proprieta' degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Visti gli articoli 76 e 87, comma quinto, della Costituzione;

Sentita la Commissione parlamentare prevista dalla legge 21 marzo 1958, n. 447;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per l'interno, per il bilancio, per le finanze, per il tesoro, per la difesa, per i trasporti, per le poste e telecomunicazioni e per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Sono approvate le norme concernenti la disciplina della cessione in proprieta' degli alloggi di tipo popolare ed economico nel testo allegato al presente decreto e vistato dal Ministro per i lavori pubblici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 17 gennaio 1959 GRONCHI FANFANI - TOGNI - GONELLA - TAMBRONI - MEDICI - PRETI - ANDREOTTI - SEGNI - ANGELINI - SIMONINI - VIGORELLI Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato allo Corte dei conti, addi' 19 gennaio 1959

Atti del Governo, registro n. 116, foglio n. 39. - RELLEVA

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1977, N. 513

CAPO I
Art 1. - Categorie di alloggi soggetti alle presenti norme

Sono soggetti alla disciplina delle presenti norme:

1) gli alloggi costruiti o da costruire con il concorso o con il contributo dello Stato dalle Province, dai Comuni, dall'Istituto nazionale per le case agli impiegati dello Stato, dagli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti indicati nei numeri 4, 6, 11 e 12 dell'art. 16 del testo unico delle leggi sulla edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n.

1165, e successive modificazioni;

2) gli alloggi costruiti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ai sensi della parte seconda, titolo 2°, del detto testo unico nonche' gli alloggi non di servizio costruiti o da costruire, acquistati o d acquistare dalla stessa Amministrazione in base al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio n. 95, e alle leggi 3 novembre 1948, n. 1349, 30 ottobre 1952, n. 1324: 11 marzo 1953, n. 187: 31 ottobre 1953, n. 831: 24 dicembre 1954, n. 1273 e 9 novembre 1955, n. 1066, o con altri fondi appositamente iscritti nel bilancio delle Ferrovie dello Stato per la costruzione di alloggi non di servizio;

3) gli alloggi costruiti o da costruire, acquistati i da acquistare dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e dalla Azienda di Stato per i servizi telefonici ai sensi della parte seconda, titolo 3° del ripetuto testo unico ovvero delle leggi 4 aprile 1940, n. 3023 11 dicembre 1952, n. 2521 e 3 dicembre 1957, n. 1215;

4) gli alloggi costruiti o da costruire a totale carico dello Stato, esclusi i ricoveri provvisori;

5) ogni altro alloggio costruito o da costruire a totale carico dello Stato o col suo concorso o contributo per il quale le vigenti disposizioni gia' non prevedano l'acquisto della proprieta' da parte degli assegnatari o lo subordinino al consenso del Ministero dei lavori pubblici e degli enti finanziatori.

Art 1. - Categorie di alloggi soggetti alle presenti norme

Sono soggetti alla disciplina delle presenti norme:

1) gli alloggi costruiti o da costruire con il concorso o con il contributo dello Stato dalle Province, dai Comuni, dall'Istituto nazionale per le case agli impiegati dello Stato, dagli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti indicati nei numeri 4, 6, 11 e 12 dell'art. 16 del testo unico delle leggi sulla edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n.

1165, e successive modificazioni;

2) gli alloggi costruiti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ai sensi della parte seconda, titolo 2°, del detto testo unico nonche' gli alloggi non di servizio costruiti o da costruire, acquistati o d acquistare dalla stessa Amministrazione in base al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio n. 95, e alle leggi 3 novembre 1948, n. 1349, 30 ottobre 1952, n. 1324: 11 marzo 1953, n. 187: 31 ottobre 1953, n. 831: 24 dicembre 1954, n. 1273 e 9 novembre 1955, n. 1066, o con altri fondi appositamente iscritti nel bilancio delle Ferrovie dello Stato per la costruzione di alloggi non di servizio;

3) Gli alloggi costruiti o da costruire, acquistati o da acquistare dalla Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ai sensi della parte seconda, titolo III del ripetuto testo unico, ovvero delle leggi 4 aprile 1940, n. 302; 11 dicembre 1952, n. 2521; 3 dicembre 1957, numero 1215 e 30 giugno 1959, n. 477;

4) gli alloggi costruiti o da costruire a totale carico dello Stato, esclusi i ricoveri provvisori;

5) ogni altro alloggio costruito o da costruire a totale carico dello Stato o col suo concorso o contributo per il quale le vigenti disposizioni gia' non prevedano l'acquisto della proprieta' da parte degli assegnatari o lo subordinino al consenso del Ministero dei lavori pubblici e degli enti finanziatori.

Art 1. - PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1977, N. 513
Art 2. - Esclusione dalla cessione in proprieta'

Sono esclusi dalla cessione in proprieta':

  1. gli alloggi costruiti o da costruire ai sensi dello art. 343, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1152, e delle leggi 28 luglio 1950, n. 737; 27 dicembre 1953, n. 980, e 15 maggio 1954, n. 336, e successive integrazioni;

  2. gli alloggi la cui concessione sia essenzialmente condizionata alla prestazione in loco di un determinato servizio presso pubbliche Amministrazioni;

  3. gli alloggi che si trovano negli stessi immobili nei quali hanno sede uffici, comandi, reparti o servizi delle Amministrazioni predette.

Art 2 - PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1977, N. 513
Art 3. - Quote di riserva delle cessioni in proprieta'

Nella attuazione delle presenti norme deve essere esclusa dalla cessione in proprieta' una quota pari al 20% degli alloggi di proprieta' delle Province, dei comuni, degli Istituti autonomi per le case popolari e dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed una nota pari al 30% degli alloggi dell'Istituto nazionale per le case agli impiegati dello Stato.

Nel determinare la quota relativa all'istituto nazionale per le case agli impiegati dello Stato non si tiene conto degli alloggi indicati nell'art. 2.

Il Ministro per i lavori pubblici, sentiti gli enti proprietari, determina i criteri di ripartizione per territorio e per categorie di alloggio delle predette quote di esclusione; per gli alloggi riservati o costruiti in favore dei profughi tale determinazione e' adottata di concerto con il Ministero dell'interno.

Le attribuzioni previste dal precedente comma spettano, per quanto riguarda gli alloggi dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, al Ministro per i trasporti.

Art 3. - Quote di riserva delle cessioni in proprieta'

((Nella attuazione delle presenti norme deve essere esclusa dalla cessione in proprieta' una quota pari al venti per cento degli alloggi di proprieta' delle Province, dei Comuni, degli Istituti autonomi per le case popolari, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici ed una quota pari al trenta per cento degli...

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