LEGGE 21 marzo 1958, n. 447 - Delega al Governo per la disciplina della cessione in proprieta' a favore degli assegnatari degli alloggi di tipo popolare ed economico costruiti o da costruire a totale carico dello Stato ovvero con il suo concorso o contributo

Coming into Force21 Maggio 1958
End of Effective Date21 Dicembre 2008
Enactment Date21 Marzo 1958
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1958/05/06/058U0447/CONSOLIDATED/20080625
Published date06 Maggio 1958
Official Gazette PublicationGU n.109 del 06-05-1958
Articoli
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico.

Il Governo e' autorizzato ad emanare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con gli altri Ministri interessati, sentita una Commissione parlamentare composta di dieci deputati e dieci senatori nominati dai Presidenti delle due Camere, il testo delle norme occorrenti per disciplinare l'obbligo, a richiesta, della cessione in proprieta' degli alloggi di tipo popolare ed economico costruiti o da costruire a totale carico dello Stato ovvero con il suo concorso o contributo e per i quali le vigenti disposizioni gia' non prevedano l'acquisto della proprieta' da parte degli assegnatari, o lo subordinino al consenso del Ministero dei lavori pubblici e degli enti finanziatori. Il riscatto potra' essere esteso anche agli alloggi ex I.R.C.I.S.

Le norme di cui al comma precedente dovranno essere informate ai seguenti criteri:

1) nella cessione in proprieta' deve essere preferito l'assegnatario dell'alloggio o, in mancanza, il coniuge superstite o gli ascendenti e i discendenti conviventi non aventi autonomia economica;

2) per la cessione si deve rispettare una equa proporzione fra il numero dei componenti il nucleo familiare e la superficie dell'alloggio. Non possono essere assegnati in proprieta' alloggi a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 4 della legge 12 marzo 1952, n. 113;

3) il prezzo di cessione deve essere stabilito in relazione al valore venale di ogni singolo alloggio, ridotto del 30 per cento, nonche' di un ulteriore 0,25 per cento per ogni anno di effettiva occupazione dell'alloggio fino ad un massimo di venti anni. Per gli alloggi costruiti dallo Stato con i proventi delle addizionali per i terremotati, sara' apportata una maggiore riduzione, sempre che l'assegnatario non possieda altro alloggio;

4) il prezzo di cessione puo' essere corrisposto in unica soluzione ovvero ratealmente; in questo secondo caso il trasferimento di proprieta' non puo' avvenire anteriormente al pagamento dell'ultima rata di prezzo;

5)...

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