Massimario di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine79-89

    I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.


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@Abuso d'ufficio - Configurabilità - Prova della collusione tra pubblico ufficiale e beneficiario - Costruzione edilizia abusiva

In tema di abuso di ufficio correlato alla realizzazione di un manufatto edilizio, ai fini della configurabilità del reato non è necessaria la prova della collusione tra rappresentanti della pubblica amministrazione ed il privato (che tuttavia può rilevare ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 20 lettera c, legge 28 febbraio 1985 n. 47), atteso che la nuova strutturazione della fattispecie ad opera della legge 16 luglio 1997 n. 234 impone che si accerti semplicemente la sussistenza di una condotta del pubblico ufficiale consapevolmente produttiva di un ingiusto vantaggio patrimoniale (o di un ingiusto danno), in violazione di norme di legge o di regolamento.

    Cass. pen., sez. VI, 10 gennaio 2001, n. 2943 (c.c. 9 novembre 2000), P.M. in proc. Ginanneschi. (C.p.p., art. 323). [RV219254]


@Antichità e belle arti - Cose di interesse artistico e storico - Proprietà privata - Obbligo di denuncia

In tema di tutela delle cose di interesse artistico e storico, allorché si tratti di beni appartenenti ai privati, sussiste per questi ultimi l'obbligo di denuncia alla P.A. competente, a prescindere dal fatto che detti beni siano stati oggetto della preventiva dichiarazione di interesse storico ed archeologico da parte della stessa P.A. Ne consegue che la violazione di detto obbligo integra gli estremi del reato di uso illegittimo di beni culturali (art. 119 D.L.vo n. 490 del 1999) preordinato a tutelare l'interesse della pubblica amministrazione ad autorizzare l'uso dei beni aventi valore storico ed archeologico a condizioni non pregiudizievoli. (Nella specie l'omessa denuncia aveva ad oggetto suppellettili di riconosciuta provenienza tardo-imperiale romana custodite in una villa di proprietà dell'imputato).

    Cass. pen., sez. III, 7 dicembre 2000, n. 3353 (c.c. 23 ottobre 2000), Teodorani Fabbri P. (D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490, art. 119). [RV219089]


@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Richiesta - Procedimento con più imputati - Richiesta di un imputato

In tema di applicazione della pena su richiesta, l'oggetto dell'accordo è limitato ad una determinata regiudicanda che è ristretta alla posizione soggettiva di un determinato imputato; ne consegue, da un lato, che, essendo irrilevanti le sorti di altre regiudicande che alla prima siano eventualmente connesse, la parte non può patteggiare a condizione che anche la posizione di un coimputato sia definita col medesimo rito e, dall'altro, che tale clausola, se espressa, deve considerarsi come non apposta, in quanto estranea ai termini del fatto come delineato dall'art. 444 del codice di rito.

    Cass. pen., sez. VI, 11 gennaio 2001, n. 3056 (c.c. 20 dicembre 2000), Massaccesi V. (C.p.p., art. 444; c.p.p., art. 448). [RV219261]


@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sentenza - Impugnazioni - Ricorso per cassazione

In tema di patteggiamento, è inammissibile per difetto di interesse a impugnare, il ricorso contro la sentenza che non prevede espressamente il beneficio della non menzione della condanna, in quanto l'applicazione di tale beneficio in caso di patteggiamento discende direttamente dall'articolo 689, comma secondo lettera a) n. 5 e lett. b) nuovo c.p.p., il quale dispone che nei certificati generale e penale, richiesti dall'interessato, non siano riportate, tra l'altro, le «sentenze previste dall'art. 445», ossia le sentenze con cui venga applicata la pena su richiesta.

    Cass. pen., sez. IV, 7 giugno 2001, n. 22951 (c.c. 23 aprile 2001), Amato e altro. (C.p.p., art. 444; c.p.p., art. 445). [RV219111]


@Armi e munizioni - Detenzione abusiva - Detenzione senza licenza di armi in numero superiore a quello consentito - Confisca di tutte armi detenute

In tema di detenzione senza licenza di armi da fuoco in numero superiore a quello consentito (art. 10, comma sesto della legge 18 aprile 1975 n. 110), l'illecito penale coinvolge (e la conseguente confisca colpisce) tutte le armi detenute, senza possibilità di individuare quelle che superano il limite numerico consentito.

    Cass. pen., sez. I, 13 aprile 2001, n. 15575 (ud. 8 marzo 2001), Longobardi N. (L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 10). [RV219273]


@Armi e munizioni - Speciale attenuante di cui all'art. 5, L. 2 ottobre 1967, n. 895 - Ambito di applicazione - Reati previsti dalla L. n. 110 del 1975

L'attenuante del fatto di lieve entità, prevista dall'art. 5 della legge 2 ottobre 1967 n. 895 non è applicabile alle ipotesi disciplinate dalla successiva legge 18 aprile 1975 n. 110. (Fattispecie relativa ad illecita detenzione di più di tre armi comuni da sparo, prevista dal comma sesto dell'art. 10 della legge 18 aprile 1975 n. 110).

    Cass. pen., sez. I, 13 aprile 2001, n. 15575 (ud. 8 marzo 2001), Longobardi N. (L. 2 ottobre 1967, n. 895, art. 5; L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 10). [RV219272]


@Associazione per delinquere - Associazione di tipo mafioso - Concorso esterno - Dolo

Ai fini della configurabilità del concorso esterno nel reato di associazione mafiosa, non è richiesto per l'estraneo il dolo specifico proprio del partecipe (consistente nella consapevolezza di essere inserito nel sodalizio e nella volontà di far raggiungere allo stesso gli obiettivi che si è prefisso), bensì quello generico, rappresentato dalla coscienza e volontà di dare il proprio contributo al conseguimento degli scopi dell'associazione, tramite il rapporto col soggetto qualificato, del cui dolo tipico si è al corrente. (Fattispecie relativa alla condotta di imprenditore, che, essendo consapevole della appartenenza di alcuni soggetti ad una associazione mafiosa, aveva posto in essere una attività economica realizzata - di fatto - in società con costoro e con la piena consapevolezza della provenienza del denaro fornito dai suddetti).

    Cass. pen., sez. V, 20 febbraio 2001, n. 6929 (ud. 22 dicembre 2000), Cangialosi G. ed altri. (C.p., art. 43; c.p., art. 110; c.p., art. 416 bis). [RV219244]


@Associazione per delinquere - Associazione di tipo mafioso - Concorso esterno - Favoreggiamento aggravato

L'esistenza del delitto di concorso esterno in associazione mafiosa non è esclusa dalla presenza nell'ordinamento del reato di cui all'art. 378 comma 2 c.p. (favoreggiamento personale aggravato), che concerne solo una particolare forma di aiuto, prestato per agevolare l'elusione delle investigazioni e la sottrazione alle ricerche della autorità, né da quella del reato di cui all'art. 418 c.p., che incrimina solo l'assistenza agli associati, né, infine, dalla previsione di cui all'art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, che è circostanza relativa ai singoli reati, diversi da quello associativo.

    Cass. pen., sez. V, 20 febbraio 2001, n. 6929 (ud. 22 dicembre 2000), Cangialosi G. ed altri. (C.p., art. 416 bis; c.p., art. 378, comma 2; c.p., art. 418; D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7). [RV219246]


@Associazione per delinquere - Associazione di tipo mafioso - Concorso esterno - Relazione tra l'extraneus ed il singolo associato

In tema di concorso in associazione mafiosa, poiché la societas sceleris è il risultato delle condotte di promozione, organizzazione e partecipazione dei singoli, ogni apporto alla medesima, proveniente dall'esterno, non può che essere fornito mediatamente, vale a dire attraverso relazioni intrattenute con i singoli associati, in modo da rafforzarne il ruolo e di renderne più efficaci le azioni. (Fattispecie relativa ad un imprenditore che aveva accettato di svolgere la propria attività in società con alcuni membri di un clan mafioso, i quali avevano conferito al predetto denaro pertinente all'associazione).

    Cass. pen., sez. V, 20 febbraio 2001, n. 6929 (ud. 22 dicembre 2000), Cangialosi G. ed altri. (C.p., art. 110; c.p., art. 416 bis). [RV219243]


@Associazione per delinquere - Associazione di tipo mafioso - Concorso esterno - Relazione tra l'extraneus ed il singolo associato

In tema di cause di giustificazione, nella ipotesi in cui si sia verificata cooperazione imprenditoriale tra gli appartenenti ad un sodalizio di stampo mafioso, da un lato, ed un soggetto non inserito nella predetta struttura delinquenziale, dall'altro, deve escludersi la ricorrenza della esimente dello stato di necessità in favore di quest'ultimo, che, accogliendo la proposta prove- niente dalla compagine criminosa, si giovi, al contempo, dell'esistenza della associazione e ne tragga benefici in termini di protezione e di finanziamento.

    Cass. pen., sez. V, 20 febbraio 2001, n. 6929 (ud. 22 dicembre 2000), Cangialosi G. ed altri. (C.p., art. 54; c.p., art. 110; c.p., art. 416 bis). [RV219245]


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@Atti e provvedimenti del giudice penale - Atti abnormi - Ordinanza che dichiara la nullità della costituzione del P.M. - In ipotesi reati per i quali non si procede con citazione diretta

L'ordinanza con la quale il giudice dichiara la nullità della costituzione in udienza del pubblico ministero per non avere l'Ufficio dell'accusa seguito le direttive di cui all'art. 58 della legge 16 dicembre 1999 n. 479 seguito le direttive di cui all'art. 58 della legge 16 dicembre 1999 n. 479 (il quale prevede che, nella materia penale, sia adottato il criterio di non delegare le funzioni di pubblico ministero con riferimento ai procedimenti relativi a reati diversi da quelli per cui si procede con citazione diretta a giudizio) è provvedimento che, producendo una stasi nel processo, con violazione di norme di livello costituzionale e compressione del valore della autonomia organizzativa dell'Ufficio della procura della Repubblica, deve essere qualificato abnorme e - dunque - ricorribile per cassazione.

    Cass. pen.,...

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