LEGGE 16 luglio 1997, n. 234 - Modifica dell'articolo 323 del codice penale, in materia di abuso d'ufficio, e degli articoli 289, 416 e 555 del codice di procedura penale

Coming into Force09 Agosto 1997
Enactment Date16 Luglio 1997
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1997/07/25/097G0269/ORIGINAL
Published date25 Luglio 1997
Official Gazette PublicationGU n.172 del 25-07-1997
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga ala seguente legge:

Art 1.

Modifica dell'articolo 323 del codice penale

  1. L'articolo 323 del codice penale e' sostituito dal seguente:

"Art. 323 (Abuso d'ufficio). - Salvo che il fatto non costituisca un piu' grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena e' aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravita'".

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10 comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art 2.

Modifica degli articoli 289, 416 e 555 del codice di procedura penale

  1. All'articolo 289, comma 2, del codice di procedura penale e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel corso delle indagini preliminari, prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero di sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice procede all'interrogatorio dell'indagato, con le modalita' indicate agli articoli 64 e 65".

  2. All'articolo 416, comma 1, del codice di procedura penale e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La richiesta di rinvio a giudizio e' nulla se non e' preceduta dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3".

  3. All'articolo 555, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la parola: "nullo", sono inserite le seguenti: "se non e' preceduto dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3, ovvero".

Art 3.

Norma transitoria

  1. Il comma 1...

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