DECRETO 30 luglio 2009 - Approvazione del regolamento di esecuzione e di organizzazione dell''area marina protetta «Regno di Nettuno», formulato e adottato dal Consorzio di gestione, in qualita'' di ente gestore. (09A10229)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

E DEL MARE

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'articolo 1, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente;

Visto l'articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con il quale e' stata soppressa la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 di riforma dell'organizzazione del Governo;

Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93 e, in particolare, l'articolo 8, comma 8, con il quale e' venuto meno il concerto con il Ministro della marina mercantile previsto dall'articolo 18, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261 recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettere a) e d) che attribuisce alla Direzione generale per la protezione della natura le funzioni in materia di individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, nonche' in materia di istruttorie relative all'istituzione delle riserve naturali dello Stato;

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il nuovo codice della nautica da diporto;

Vista l'intesa stipulata il 14 luglio 2005 fra il Governo, le regioni, le province autonome e le autonomie locali ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2005;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 dicembre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 del 10 aprile 2008, di istituzione dell'area marina protetta denominata «Regno di Nettuno»;

Visto l'articolo 7 del decreto di istituzione dell'area marina protetta denominata «Regno di Nettuno», che affida provvisoriamente la gestione della medesima al Consorzio costituito a tale scopo tra i comuni di Barano, Casamicciola Terme, Forio, Ischia, Lacco Ameno, Serrara Fontana e Procida;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 88 del 10 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2008, di approvazione del regolamento recante la disciplina delle attivita' consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta «Regno di Nettuno»;

Vista la proposta di regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta «Regno di Nettuno», formulata e adottata in data 14 agosto 2008 dal Consorzio di gestione, in qualita' di ente gestore della medesima area marina protetta, successivamente integrata e modificata dal medesimo ente gestore sulla base degli esiti dell'istruttoria tecnica;

Considerato che la Commissione di riserva e' in fase di costituzione ai sensi dell'articolo 3, comma 339, della legge n. 244/2007, e che pertanto le relative funzioni per l'esame della proposta di regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta «Regno di Nettuno» sono svolte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto l'articolo 28, ultimo comma, della legge 31 dicembre 1992, n. 979, cosi' come sostituito dall'art. 2, comma 12, della legge 8 luglio 1986, n. 349, in base al quale il regolamento di esecuzione e organizzazione e' approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Ritenuto di poter procedere all'approvazione del regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta «Regno di Nettuno»;

Decreta:

E' approvato l'allegato regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area marina protetta «Regno di Nettuno», formulato e adottato dal Consorzio di gestione, in qualita' di ente gestore.

Roma, 30 luglio 2009

Il Ministro : Prestigiacomo

Allegato

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA

REGNO DI NETTUNO

(EX ARTICOLO 28, COMMA 5, LEGGE 31 DICEMBRE

1982, N. 979)

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1.

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce la disciplina di organizzazione dell'area marina protetta Regno di Nettuno, nonche' la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attivita' consentite all'interno dell'area marina protetta medesima, come delimitata ai sensi dell'articolo 4 del decreto istitutivo del 27 dicembre 2007, nel rispetto della zonazione e della disciplina generale delle attivita' consentite di cui al decreto 10 aprile 2008 di approvazione del regolamento recante la disciplina delle attivita' consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta.

Art. 2.

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. «accesso», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'area marina protetta delle unita' navali al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove e' consentito l'ancoraggio;

  2. «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;

  3. «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unita' navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;

  4. «balneazione», l'attivita' esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che puo' essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzari e guanti e che puo' comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;

  5. «campi ormeggio», aree adibite alla sosta delle unita' da diporto, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione. Anche detti campi boe;

  6. «centri di immersione», le imprese o associazioni che operano nel settore turistico-ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento con personale abilitato allo scopo;

  7. «imbarcazione», qualsiasi unita' da diporto, con scafo di lunghezza da 10 metri a 24 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

  8. «immersione subacquea», l'insieme delle attivita' effettuate con e senza l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), in modo individuale o in gruppo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino, senza la conduzione di guide o istruttori;

  9. «ittiturismo», le attivita' di ospitalita', di ristorazione e di servizi, sia ricreative sia culturali finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca, valorizzando gli aspetti socio-culturali del mondo dei pescatori, esercitate da imprese di pesca che effettuano l'attivita' sia individualmente, sia in forma associata, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o struttura, nella disponibilita' dell'imprenditore;

  10. «locazione di unita' navale», il contratto con il quale una delle parti si obbliga, dietro corrispettivo, a cedere il godimento dell'unita' da diporto per un periodo di tempo determinato, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

  11. «misure di premialita' ambientale», disposizioni differenziate ed incentivi, anche economici, finalizzati alla promozione delle attivita' che implicano un minore impatto ambientale;

  12. «monitoraggio», la sorveglianza regolare dell'andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato;

  13. «natante», qualsiasi unita' da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

  14. «nave da diporto», qualsiasi unita' da diporto con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

  15. «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;

  16. «noleggio di unita' navale», il contratto con il quale una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra l'unita' da diporto, per un determinato periodo, alle condizioni stabilite dal contratto; l'unita' noleggiata rimane nella disponibilita' del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

  17. «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unita' navali a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile galleggiante o gavitello;

  18. «osservazione dei cetacei», l'attivita' di osservazione dei mammiferi marini in ambienti liberi, svolta individualmente o in gruppi, da privati, associazioni o operatori specializzati;

  19. «pesca sportiva», l'attivita' di pesca esercitata a scopo ricreativo;

  20. «pesca subacquea», l'attivita' di pesca, sia professionale sia sportiva, esercitata in immersione;

  21. «pescaturismo», l'attivita' integrativa alla piccola pesca artigianale, come disciplinata dal decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293, che definisce le modalita' per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall'equipaggio, per lo svolgimento di attivita' turistico-ricreative;

  22. «piccola pesca artigianale», la pesca artigianale...

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