ORDINANZA 7 marzo 2003 - Mantenimento e revoca di misure profilattiche contro il colera

IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche; Visto il Regolamento sanitario internazionale adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato dal regolamento addizionale il 23 maggio 1973 e reso esecutivo con legge 9 febbraio 1982, n. 106; Visti gli articoli 112, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, riguardante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317, di conversione del decreto-legge 12 luglio 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di organizzazione del Governo; Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, contenente modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione della Repubblica italiana; Viste le periodiche comunicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanita' riportanti la situazione del colera nel mondo e l'elenco delle aree dichiarate infette; Ritenuto di dovere modificare la propria ordinanza emanata in data 31 agosto 2000; Ordina

Art. 1.

Le misure previste dalla legge 9 febbraio 1982, n. 106, articoli 62 e seguenti, saranno applicate ai viaggiatori internazionali, alle merci ed ai vettori provenienti dai Paesi di cui all'elenco allegato 1, incluse nell'elenco dei Paesi infetti per il colera periodicamente aggiornato dall'O.M.S.

Art. 2.

L'elenco di cui all'art. 1 resta fermo sino a successiva modifica per effetto degli aggiornamenti di cui in premessa.

Art. 3.

Sono revocate tutte le precedenti ordinanze relative alle misure quarantenarie per il colera.

Art. 4.

Gli uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera e gli uffici veterinari di confine, porto ed aeroporto del Ministero...

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