LEGGE 9 febbraio 1982, n. 106 - Approvazione ed esecuzione del regolamento sanitario internazionale, adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato dal regolamento addizionale, adottato a Ginevra il 23 maggio 1973

Coming into Force14 Aprile 1982
Enactment Date09 Febbraio 1982
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1982/03/30/082U0106/CONSOLIDATED/20100508
Published date30 Marzo 1982
Official Gazette PublicationGU n.87 del 30-03-1982 - Suppl. Ordinario
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

E' approvato il regolamento sanitario internazionale, adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato dal regolamento addizionale, adottato a Ginevra il 23 maggio 1973, nel corso, rispettivamente, della ventiduesima e ventiseiesima Assemblea mondiale della sanita'.

Art 2.

Piena ed intera esecuzione e' data al regolamento sanitario internazionale, adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato dal regolamento addizionale, adottato a Ginevra il 23 maggio 1973, di cui all'articolo precedente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 9 febbraio 1982 PERTINI SPADOLINI - COLOMBO - BALZAMO - MANNINO - ALTISSIMO Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Reglement

REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL

Parte di provvedimento in formato grafico

Regolamento

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nel regolamento.

Per l'applicazione del presente Regolamento

TITOLO I DEFINIZIONI
Art 1

"Amministrazione sanitaria" indica l'autorita' statale competente sul complesso del territorio nazionale al quale si applica il presente Regolamento per assicurarvi l'esecuzione delle misure sanitarie ivi previste.

"Aeromobile" indica un aeromobile che compie un viaggio

internazionale.

"Aeroporto" indica ogni aeroporto designato dallo Stato membro,

sul cui territorio e' ubicato, quale scalo di arrivo o partenza del traffico aereo internazionale.

"Arrivo" di una nave, di un aeromobile, di un treno o di un

veicolo stradale significa:

  1. nel caso di una nave, l'arrivo in un porto;

  2. nel caso di un aeromobile, l'arrivo in un aeroporto;

  3. nel caso di una imbarcazione adibita alla navigazione interna, l'arrivo sia in un porto, sia in un posto di frontiera, secondo le condizioni geografiche e secondo le convenzioni o gli accordi conclusi fra gli Stati interessati, conformemente all'art. 98 o secondo le leggi ed i regolamenti in vigore nel territorio d'arrivo;

  4. nel caso di un treno e di un veicolo stradale, l'arrivo ad un posto di frontiera.

    "Autorita' sanitaria" indica l'autorita' direttamente responsabile, sul territorio di propria competenza, dell'applicazione delle appropriate misure sanitarie che il presente Regolamento permette o prescrive.

    "Bagagli" indica gli effetti personali di un viaggiatore o di un membro dell'equipaggio.

    "Caso importato" indica una persona infetta che arrivi nel corso di un viaggio internazionale.

    "Caso trasferito" indica una persona infetta che abbia contratto l'infezione in un'altra zona che dipenda dalla stessa amministrazione sanitaria.

    "Certificato valido", riferito alla vaccinazione, indica un certificato conforme alle norme ed ai modelli previsti nelle appendici 2, 3 e 4.

    "Container" indica un contenitore per il trasporto:

  5. con caratteristiche di durata e che sia, percio', sufficientemente resistente da permetterne l'uso ripetuto;

  6. particolarmente concepito per facilitare il trasporto di merci, da parte di uno o piu' mezzi di trasporto, tale da evitare la rottura delle merci;

  7. munito di dispositivi che lo rendano facile da maneggiare, in particolare al momento del suo trasbordo da un mezzo di trasporto ad un altro;

  8. concepito in modo da essere facilmente riempito e svuotato.

    Il termine container non comprende ne' gli imballaggi usuali, ne' i veicoli;

    "Disinsettazione" indica l'operazione destinata ad eliminare gli insetti vettori di malattie umane presenti nelle navi, aeromobili, treni, veicoli stradali, altri mezzi di trasporto o container;

    "Nebulizzatore" indica un diffusore contenente una soluzione di insetticida sotto pressione che produce un aerosol quando la valvola e' aperta;

    "Direttore Generale" indica il Direttore Generale dell'Organizzazione;

    "Epidemia" indica la diffusione di una malattia sottoposta al presente Regolamento a seguito del ripetersi dei casi di detta malattia in una zona;

    "Equipaggio" indica il personale in servizio su una nave, aeromobile, treno, veicolo stradale, o altro mezzo di trasporto;

    "Indice di Aedes aegypti" indica il rapporto, espresso in percentuale, tra il numero di abitazioni di una zona delimitata e circoscritta, ove sono stati effettivamente trovati depositi di larve di Aedes aegypti, sia nei locali che sui terreni circostanti e il numero complessivo delle abitazioni esaminate in tale zona;

    "Isolamento", quando il termine e' applicato ad una persona o ad un gruppo di persone, indica l'allontanamento di tale persona o di tale gruppo da tutte le altre persone, ad eccezione del personale sanitario di assistenza, in maniera da evitare la diffusione dell'infezione;

    "Giorno" indica un intervallo di ventiquattro ore;

    "Libera pratica" significa, per una nave, l'autorizzazione ad entrare in un porto ed a procedere allo sbarco ed a ogni altra operazione; per un aeromobile, l'autorizzazione, dopo l'atterraggio, a procedere allo sbarco ed a ogni altra operazione;

    "Malattie sottoposte al Regolamento" (malattie quarantenarie) indicano il colera, ivi compreso il colera El Tor, la febbre gialla, la peste ed il vaiolo minore (alastrim);

    "Nave" indica una imbarcazione marittima od una imbarcazione adibita alla navigazione interna, che effettui un viaggio internazionale;

    "Organizzazione" indica l'organizzazione mondiale della sanita';

    "Persona infetta" indica una persona che presenta sintomi di una delle malattie sottoposte al presente Regolamento o che, successivamente, risulti essere stata nel periodo di incubazione di una di queste malattie;

    "Porto" indica un porto marittimo o un porto del sistema di navigazione interno;

    "Quarantena (in)" indica la condizione o la situazione di una nave, aeromobile, treno, veicolo stradale, altro mezzo di trasporto o container nel periodo in cui un'autorita' sanitaria applica nei suoi confronti le misure atte a prevenire la diffusione di malattie, di focolai di malattie o di vettori di malattie;

    "Sospetto" indica una persona che l'autorita' sanitaria ritiene sia stata esposta al pericolo di contagio di una malattia sottoposta al presente Regolamento e che essa ritiene suscettibile di diffondere tale malattia;

    "Visita medica" comprende la visita e l'ispezione di una nave, aeromobile, treno, veicolo stradale, altro mezzo di trasporto o container nonche' l'esame preliminare delle persone, unitamente alla verifica di validita' dei certificati di vaccinazione, ma non comprende l'ispezione periodica di una nave per determinare se si debba procedere o meno alla derattizzazione.

    "Volo (in corso di)" indica il lasso di tempo che trascorre fra la chiusura dei portelli prima del decollo e la loro apertura all'arrivo;

    "Viaggio internazionale" significa:

  9. nel caso di una nave o di un aeromobile, un viaggio tra porti o aeroporti situati nei territori di piu' Stati, od un viaggio tra porto od aeroporti situati nel...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT