ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 giugno 2003 - Disposizioni urgenti per la lotta aerea agli incendi boschivi sul territorio nazionale. (Ordinanza n. 3295)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEl MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 giugno 2003, concernente la dichiarazione, fino al 31 ottobre 2003, dello stato di emergenza nel territorio nazionale ai fini della lotta aerea agli incendi boschivi; Visto, in particolare, l'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza prevede l'adozione di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico; Considerato che le consistenti precipitazioni piovose verificatesi nel corso della stagione autunnale hanno determinato un significativo accrescimento della vegetazione presente nei boschi e nelle aree ad essi limitrofe, e che la particolare elevata consistenza di dette biomasse, con l'approssimarsi della stagione estiva e del conseguente aumento della temperatura determina, un notevole aumento del rischio di innesco e propagazione degli incendi boschivi sul territorio nazionale; Ravvisata, quindi, l'assoluta necessita' di adottare ogni iniziativa utile per assicurare l'aumento della complessiva capacita' operativa della flotta aerea attualmente esistente, nonche' di implementare la disponibilita' dei mezzi da destinare alla lotta attiva agli incendi boschivi; Considerato che gli incendi boschivi nel contesto emergenziale sopra descritto sono suscettibili, inoltre, di determinare gravissimi danni al patrimonio boschivo e faunistico, rendendo cosi' necessaria una costante azione di contrasto sia a terra che con il concorso delle componenti aeree; Ravvisata, quindi, la necessita' ed urgenza di porre in essere interventi di carattere straordinario; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

  1. Al fine di conseguire una piu' efficace e tempestiva azione di contrasto agli incendi boschivi su tutto il territorio nazionale, in relazione al prevedibile aumento del rischio di innesco e propagazione connesso al significativo accrescimento della vegetazione, i velivoli comunque impegnati per le predette finalita' sotto il coordinamento del Dipartimento della protezione civile, coerentemente con quanto disposto dall'art. 7, comma...

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