Legislazione e prassi amministrativa

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine255-273

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@I. D.P.R. 13 ottobre 2008. Definizione del procedimento per la realizzazione dell’ampliamento della terza corsia dell’Autostrada A9 - Tratto interconnessione Lainate-Como (Gazzetta Ufficiale Serie gen.n. 12 del 16 gennaio 2009)

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 81, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, è perfezionato, con conclusione favorevole, il procedimento d’intesa Stato-regione Lombardia concernente il progetto definitivo denominato «Autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso, ampliamento alla 3 corsia del tratto interconnessione di Lainate-Como».

@II. D.M. 31 ottobre 2008. Recepimento della direttiva 2008/74/CE della Commissione del 18 luglio 2008 che modifica la direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2005/78/CE riguardo all’omologazione dei veicoli a motore rispetto alle emissioni dei veicoli passeggeri e commerciali leggeri, Euro 5 ed Euro 6, ed alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli e della direttiva 2006/81/CE della Commissione del 23 ottobre 2006, relativamente all’adeguamento della direttiva 2005/78/CE (Gazzetta Ufficiale Serie gen.n. 2 del 3 gennaio 2009)

1. 1. Il decreto del Ministro dei trasporti 29 gennaio 2007, di recepimento della direttiva 2005/55/CE è modificato come segue:

a) l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. 1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

  1. «veicolo», qualsiasi veicolo a motore come definito nell’articolo 2 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 con massa di riferimento superiore a 2610 kg;

  2. «motore», la fonte di propulsione motrice di un veicolo per la quale può essere rilasciata un’omologazione quale entità tecnica ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995;

  3. «veicolo ecologico migliorato (EEV), un veicolo azionato da un motore che soddisfa i valori limite facoltativi di emissione indicati nella riga C delle tabelle di cui al punto 6.2.1 dell’allegato I.»;

b) gli allegati I, II, III e VI sono modificati in conformità all’allegato I del presente decreto.

2. 1. Il decreto del Ministro dei trasporti 25 ottobre 2007, di recepimento delle direttive 2005/78/CE e 2006/51/CE è modificato come segue:

a) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

Art. 2. – 1. Le misure di attuazione degli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro dei trasporti 29 gennaio 2007, di recepimento della direttiva 2005/55/CE sono elencate negli allegati da II a VII al presente decreto.

2. L’allegato VI si applica ai fini dell’omologazione dei veicoli muniti di motore ad accensione spontanea e dell’omologazione di tali motori.

3. L’allegato VII si applica ai fini dell’omologazione dei veicoli muniti di motore ad accensione comandata e dell’omologazione di tali motori.

;

b) nell’elenco dei numeri distintivi degli Stati membri contenuto nella sezione 1 del punto 1 dell’allegato V sono aggiunti i seguenti numeri distintivi:

34 per la Bulgaria e 19 per la Romania

;

c) nel punto 1 dell’allegato V, la sezione 2 è sostituita dalle seguente: «Sezione 2: numero della direttiva - 2005/55/CE.»;

d) sono aggiunti gli allegati VI e VII contenuti nell’allegato II al presente decreto.

3. 1. Gli allegati I e II al presente decreto ne costituiscono parte integrante.

4. 1. Le disposizioni del presente decreto decorrono dal 3 gennaio 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. (Si omettono gli allegati).

@III. D.P.R. 3 dicembre 2008, n. 211. Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 3 del 5 gennaio 2009)

1. (Organizzazione del Ministero). 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito denominato «Ministero», esercita le funzioni di cui all’articolo 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Il Ministero esercita, altresì, le funzioni di vigilanza sulla Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e le funzioni di Organismo investigativo, secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 18 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.

CAPO I

2. (Organizzazione centrale e periferica). 1. Il Ministero, per l’espletamento dei compiti ad esso demandati, è articolato, a livello centrale, in diciotto direzioni generali, incardinate in due dipartimenti, come di seguito indicato:

a) Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale;

b) Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.

  1. I dipartimenti di cui al comma 1 assicurano l’esercizio organico, coordinato ed integrato delle funzioni del Ministero. Ad essi sono attribuiti i compiti finali concernenti le rispettive aree di competenza ed i relativi compiti strumentali.

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  2. Sono organi decentrati del Ministero nove Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, funzionalmente dipendenti dal Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale. Sono, altresì, articolazioni periferiche del Ministero cinque Direzioni generali territoriali, dipendenti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.

  3. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, il Comando generale del corpo delle capitanerie di porto dipende funzionalmente dal Ministro ed esercita i compiti rientranti nelle attribuzioni del Ministero, di cui all’articolo 7, sulla base delle direttive e degli indirizzi del Ministro.

  4. Sono inoltre previsti, nel quadro della dotazione organica di cui all’allegata Tabella A, sei incarichi di livello dirigenziale generale con funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, da utilizzarsi per funzioni istituzionali del Ministero, dei dipartimenti ovvero degli uffici di diretta collaborazione, secondo le indicazioni del Ministro all’atto del conferimento dell’incarico.

CAPO II

DIPARTIMENTI

3. (Competenze dei dipartimenti). 1. I dipartimenti del Ministero assicurano l’esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all’articolo 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, secondo la seguente ripartizione:

a) Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale: politiche per il personale; coordinamento e supporto alla redazione del bilancio del Ministero; relazioni sindacali; affari generali; infrastrutture ferroviarie ed interoperabilità ferroviaria; identificazione delle linee fondamentali dell’assetto del territorio con particolare riferimento all’articolazione territoriale delle reti infrastrutturali e delle opere di competenza statale; pianificazione generale delle infrastrutture; monitoraggio dei progetti internazionali e comunitari; pianificazione strategica di settore; gestione dei programmi d’iniziativa comunitaria; regolazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; realizzazione di programmi speciali; grandi eventi; rapporti con organismi internazionali, comunitari e nazionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; rete nazionale stradale ed autostradale; convenzioni uniche autostradali e relativi piani economico-finanziari; edilizia residenziale; edilizia demaniale; politiche abitative e dell’edilizia, concernenti anche il sistema delle città e delle aree metropolitane; programmi di riqualificazione urbana; repressione dell’abusivismo; dighe ed infrastrutture idriche ed elettriche; norme tecniche di costruzione e sicurezza nell’esecuzione delle opere pubbliche; verifica del rispetto dei piani di sicurezza e delle norme di sicurezza; sicurezza nelle gallerie; monitoraggio delle infrastrutture per la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa;

b) Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici: programmazione, indirizzo, regolazione e vigilanza in materia di trasporti terrestri; omologazione di veicoli ed abilitazione conducenti; programmazione e regolazione in materia di trasporto intermodale; trasporto pubblico locale; piani urbani della mobilità, trasporto su ferrovia; vigilanza sull’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie; autotrasporto di persone e cose; monitoraggio, elaborazione e controllo dei dati statistici; conto nazionale dei trasporti; sistemi di trasporto a impianti fissi; trasporti esercitati in regime di concessione; sicurezza e regolazione tecnica dei trasporti terrestri; coordinamento, direzione e controllo delle attività delle direzioni generali territoriali; indirizzo, programmazione e regolazione in materia di navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sulle autorità portuali e sulle attività nei porti; demanio marittimo; programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto; aviazione civile e vigilanza sugli enti di settore; rapporti con organismi internazionali, comunitari e nazionali in materia di trasporto terrestre, marittimo ed aereo; informatica di servizio, comunicazione istituzionale, consulenza tecnico-informatica alle direzioni generali ed alle strutture facenti capo al dipartimento di cui alla lettera a); coordinamento e propulsione delle attività delle Direzioni generali territoriali.

  1. I dipartimenti ed il Comando generale del corpo delle capitanerie di porto, costituiscono centri di responsabilità amministrativa ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. I capi dei dipartimenti, sulla base della direttiva annuale del Ministro, coordinano l’attività delle...

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