Legislazione e documentazione

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@I. D.M. (Amb. e terr.) 11 aprile 2003. Programma tetti fotovoltaici 2003. Nuovi bandi regionali (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 223 del 25 settembre 2003).

1. (Programma tetti fotovoltaici 2003). Il presente decreto impegna e ripartisce, come da tabella allegata, le risorse finanziarie di cui al successivo art. 3, tra le Regioni e le Province autonome che hanno aderito al programma «Tetti fotovoltaici - nuovi bandi regionali», che prevede la realizzazione di impianti fotovoltaici di potenza da 1 a 20 kW collegati alla rete elettrica di distribuzione integrati/installati nelle strutture edilizie (ivi inclusi gli elementi di arredo urbano) e relative pertinenze, poste sul territorio italiano, con un finanziamento pubblico non superiore al 75% del costo di ogni impianto. Tali risorse si aggiungono a quelle già impegnate dal decreto direttoriale n. 973/2001/Siar e ripartite dal decreto direttoriale 24 luglio 2002 Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2002.

2. (Validità dei provvedimenti precedenti). Sono confermati il decreto direttoriale n. 973/2001/Siar/Dec del 21 dicembre 2001 e il decreto direttoriale n. 466/2002/Siar/Dec del 24 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2002, ad eccezione dell'art. 2 del decreto direttoriale n. 466/2002/SIAR/ DEC che viene sostituito dal seguente art. 2:

Una prima quota pari al 50% delle risorse disponibili verrà trasferito alle Regioni a seguito della pubblicazione dei relativi bandi sui bollettini ufficiali regionali. Nel caso di finanziamento di progetti già ammessi in graduatoria, il trasferimento della prima quota si avrà a seguito della comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio della delibera di assunzione di impegno della quota di finanziamento spettante alla Regione o Provincia Autonoma.

Una quota pari al 45% delle risorse, verrà trasferita all'accettazione, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, delle delibere di approvazione delle graduatorie degli ammessi a finanziamento, emanate dalle Regioni e dalle Province autonome, il restante 5% delle risorse, verrà trasferito sulla base di specifica rendicontazione di spesa che attesti l'avvenuta utilizzazione da parte di ciascuna Regione e Provincia Autonoma degli importi già trasferiti».

3. (Soggetti destinatari dei finanziamenti). Destinatarie del finanziamento sono le Regioni e Province Autonome che hanno aderito al programma Tetti FV-2002, comunicando al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la loro disponibilità a coofinanziare al 50%:

a) i progetti che saranno presentati da soggetti pubblici o privati, a seguito di nuovi bandi pubblici da emettersi a cura delle stesse Regioni e Province autonome;

b) i progetti ammessi in graduatoria a seguito dei bandi già emanati ma non finanziati per esaurimento dei fondi.

4. (Ripartizione del finanziamento pubblico). Le risorse finanziarie di cui al successivo art. 5 sono ripartite tra le Regioni e Province Autonome come da prospetto allegato (Tabella 1).

Tali risorse si aggiungono a quelle già ripartite, per l'esercizio finanziario 2001, con decreto direttoriale 24 luglio 2002, Gazzetta Ufficiale n. 199/2002.

5. (Assunzione di impegno). Per le finalità di cui al presente decreto, è impegnata la somma di Euro 10.337.445,65 (diecimilioni trecentotrentasettemila quattrocentoquarantacinque/65 euro) a valere sulle risorse del capitolo 7082, U.P.B. 1.2.1.4., esercizio di provenienza 2002.

6. (Trasferimento delle risorse). La prima quota delle risorse, pari al 50% sarà trasferita alle Regioni e Province Autonome a seguito della pubblicazione dei relativi bandi sui bollettini ufficiali regionali. Nel caso di finanziamento di Progetti già ammessi in graduatoria, il trasferimento della prima quota si avrà a seguito della comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio della delibera di assunzione di impegno della quota di finanziamento spettante alla Regione o Provincia Autonoma.

Una quota pari al 45% delle risorse, verrà trasferita all'accettazione, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, delle delibere di approvazione delle graduatorie degli ammessi al finanziamento, emanate dalle Regioni e dalle Province autonome. Il restante 5% delle risorse, verrà trasferito sulla base di specifica rendicontazione di spesa che attesti l'avvenuta utilizzazione da parte di ciascuna Regione e Provincia autonoma degli importi già trasferiti.

7. (Monitoraggio). Ai fini dell'analisi delle prestazioni degli impianti realizzati, i soggetti beneficiari provvederanno a rilevare su base annuale i dati relativi all'energia prodotta e alle ore di funzionamento (specifica tecnica allegata al bando reso esecutivo con decreto direttoriale n. 141B/2001/SIAR/DEC) e a trasmetterli all'ENEA che provvederà alla raccolta ed elaborazione dei dati. Tali attività saranno finanziate a valere sulle risorse disponibili dall'Accordo di programma Ministero ambiente-ENEA di cui alle premesse.

Il presente provvedimento sarà trasmesso al competente organo di controllo per gli adempimenti di rito. Page 864

LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE

ALLEGATO 1

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE ALLE REGIONI

Regioni/Province autonome Ripartizione delle risorse
Euro
Piemonte 783.358,12
Valle d'Aosta 21.108,57
Lombardia 1.612.405,05
Sardegna 300.092,73
Prov. Aut. Bolzano 80.202,28
Prov. Aut. Trento 81.903,52
Veneto 797.601,64
Friuli-Venezia Giulia 218.056,30
Liguria 305.196,81
Emilia-Romagna 711.795,87
Toscana 642.689,16
Umbria 147.808,20
Marche 260.212,07
Lazio 935.895,54
Abruzzo 227.412,39
Molise 60.246,20
Campania 1.025.092,14
Puglia 734.076,04
Basilicata 111.157,43
Calabria 376.917,10
Sicilia 904.218,49
Totale 10.337.445,65

@II. D.M. (Att. prod.) 24 luglio 2003. Modifiche alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani, allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 - Comuni di: Arpino, Rocca d'Arce, Colle San Magno e Isola del Liri (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 222 del 24 settembre 2003).

Art. un. 1. Nella tabella Allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, le indicazioni relative ai Comuni di Arpino, Rocca d'Arce, Colle San Magno, ed Isola del Liri, tutti in Provincia di Frosinone, sono sostituite da quelle di seguito elencate:

pr z gr-g alt comune
- - - - -
FR E 2123 450 Arpino
FR E 2107 507 Rocca d'Arce
FR E 2103 540 Colle San Magno
FR D 1916 217 Isola del Liri

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

@III. D.L.vo 1 agosto 2003, n. 259. Codice delle comunicazioni elettroniche (Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2003. Suppl. Ordinario n. 150).

(Estratto)

CAPO V

DISPOSIZIONI RELATIVE A RETI ED IMPIANTI

86. (Infrastrutture di comunicazione elettronica e diritti di passaggio). 1. Le autorità competenti alla gestione del suolo pubblico adottano senza indugio le occorrenti decisioni e rispettano procedure trasparenti, pubbliche e non discriminatorie, ai sensi degli articoli 87, 88 e 89, nell'esaminare le domande per la concessione del diritto di installare infrastrutture;

a) su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti pubbliche di comunicazione;

b) su proprietà pubbliche ovvero al di sopra o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti di comunicazione elettronica diverse da quelle fornite al pubblico.

  1. Sono, in ogni caso, fatti salvi gli accordi stipulati tra gli Enti locali e gli operatori, per quanto attiene alla localizzazione, coubicazione e condivisione delle infrastrutture di comunicazione elettronica.

  2. Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia.

  3. Restano ferme le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nonché le disposizioni a tutela delle servitù militari di cui alla legge 24 dicembre 1976, n. 898.

  4. Si applicano, per la posa dei cavi sottomarini di comunicazione elettronica e dei relativi impianti, le disposizioni di cui alla legge 5 maggio 1989, n. 160, ed al codice della navigazione.

  5. L'Autorità vigila affinché, laddove le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o gli altri Enti locali, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, mantengano la proprietà o il controllo di imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, vi sia un'effettiva separazione strutturale tra la funzione attinente alla concessione dei diritti di cui al comma 1 e le funzioni attinenti alla proprietà od al controllo.

  6. Per i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità si applicano le disposizioni di attuazione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

  7. Gli operatori di reti radiomobili di comunicazione elettronica ad uso pubblico provvedono ad inviare ai Comuni ed ai competenti ispettorati territoriali del Ministero la descrizione di ciascun impianto installato, sulla base dei modelli A e B dell'allegato n. 13. I soggetti interessati alla realizzazione delle opere di cui agli artt. 88 e 89 trasmettono al Ministero copia dei modelli C e D del predetto allegato n. 13. Il Ministero può...

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