LEGGE 24 dicembre 1976, n. 898 - Nuova regolamentazione delle servitu' militari

Coming into Force12 Gennaio 1977
End of Effective Date08 Ottobre 2010
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1977/01/11/076U0898/CONSOLIDATED/20100508
Published date11 Gennaio 1977
Enactment Date24 Dicembre 1976
Official Gazette PublicationGU n.8 del 11-01-1977
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

In vicinanza delle opere ed installazioni permanenti e semipermanenti di difesa, di segnalazione e riconoscimento costiero, delle basi navali, degli aeroporti, degli impianti ed installazioni radar e radio, degli stabilimenti nei quali sono fabbricati, manipolati o depositati materiali bellici o sostanze pericolose, dei campi di esperienze e dei poligoni di tiro il diritto di proprieta' puo' essere soggetto a limitazioni secondo le norme della presente legge.

Tali limitazioni sono stabilite nella durata massima di cinque anni, salvo quanto previsto dal successivo articolo 10, e debbono essere imposte nella misura direttamente e strettamente necessaria per il tipo di opere o di installazioni di difesa.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS 15 MARZO 2010, N. 66

Art 2.

Le limitazioni possono consistere:

  1. nel divieto di:

    fare elevazioni di terra o di altro materiale;

    costruire condotte o canali sopraelevati;

    impiantare condotte o depositi di gas o liquidi infiammabili;

    scavare fossi o canali di profondita' superiore a 50 cm.;

    aprire o esercitare cave di qualunque specie;

    installare macchinari o apparati elettrici e centri trasmittenti;

    fare le piantagioni e le operazioni campestri che saranno determinate con regolamento;

  2. nel divieto di:

    aprire strade;

    fabbricare muri o edifici;

    sopraelevare muri o edifici esistenti;

    adoperare nelle costruzioni alcuni materiali.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS 15 MARZO 2010, N. 66

Art 3.

In ciascuna regione e' costituito un comitato misto paritetico di reciproca consultazione per l'esame, anche con proposte alternative della regione e dell'autorita' militare, dei problemi connessi alla armonizzazione tra i piani di assetto territoriale della regione ed i programmi delle installazioni militari e delle conseguenti limitazioni.

Nel Trentino-Alto Adige il comitato regionale e' sostituito da due comitati provinciali, rispettivamente per la provincia di Trento e per quella di Bolzano. Conseguentemente l'indicazione della regione, del consiglio regionale e del presidente della giunta regionale si intende, per il Trentino-Alto Adige, riferita alla provincia, al consiglio provinciale e al presidente della giunta provinciale.

Qualora esigenze di segreto militare non consentano un approfondito esame, il presidente della giunta regionale puo' chiedere all'autorita' competente di autorizzare la comunicazione delle notizie necessarie.

Il comitato e' altresi' consultato annualmente sui programmi delle piu' importanti esercitazioni, per la definizione delle localita' e delle modalita' di svolgimento, e sull'impiego dei poligoni della regione fino alla acquisizione delle aree di cui ai commi seguenti.

Il comitato dovra' inoltre definire, entro cinque anni, in ciascuna regione le zone idonee alla concentrazione delle esercitazioni militari di tiro a fuoco in aree che dovranno essere espropriate dall'amministrazione militare per la costituzione di poligoni di tiro permanenti.

Una volta costituite tali aree militari, le esercitazioni di tiro a fuoco dovranno di massima svolgersi entro le aree stesse.

Il comitato e' formato da cinque rappresentanti del Ministero della difesa e da un rappresentante del Ministero del tesoro designati dai rispettivi Ministri, e da sei rappresentanti della regione nominati dal presidente della giunta regionale, su designazione, con voto limitato, del consiglio regionale.

Per ogni membro e' nominato un supplente.

Il comitato si riunisce a richiesta del comandante militare territoriale di regione o del comandante in capo di dipartimento militare marittimo o del comandante di regione aerea o del presidente della regione; presiede l'ufficiale generale o ammiraglio piu' elevato in grado o piu' anziano; funge da segretario l'ufficiale meno elevato in grado o meno anziano.

Delle riunioni del comitato e' redatto verbale che conterra' le eventuali proposte di membri discordanti sull'insieme della questione trattata o su singoli punti di essa.

Le definitive decisioni sui programmi di installazioni militari e relative limitazioni di cui al primo comma sono riservate al Ministro per la difesa. La regione interessata puo' chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla pubblicazione o comunicazione della decisione ministeriale, che la questione sia sottoposta a riesame da parte del Consiglio dei Ministri.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo', in casi particolari, disporre che i provvedimenti di limitazione della proprieta' siano sospesi sino alla decisione del Consiglio dei Ministri. Il Consiglio dei Ministri si pronuncia sulle richieste di riesame entro novanta giorni.

Alla riunione del Consiglio dei Ministri e' invitato il presidente della giunta regionale interessata.

Art 3.

In ciascuna regione e' costituito un comitato misto paritetico di reciproca consultazione per l'esame, anche con proposte alternative della regione e dell'autorita' militare, dei problemi connessi all'armonizzazione tra i piani di assetto territoriale e di sviluppo economico e sociale della regione e delle aree subregionali ed i programmi delle installazioni militari e delle conseguenti limitazioni.

Nel Trentino-Alto Adige il comitato regionale e' sostituito da due comitati provinciali, rispettivamente per la provincia di Trento e per quella di Bolzano. Conseguentemente l'indicazione della regione, del consiglio regionale e del presidente della giunta regionale si intende, per il Trentino-Alto Adige, riferita alla provincia, al consiglio provinciale e al presidente della giunta provinciale.

Qualora esigenze di segreto militare non consentano un approfondito esame, il presidente della giunta regionale puo' chiedere all'autorita' competente di autorizzare la comunicazione delle notizie necessarie.

Il comitato e' altresi' consultato semestralmente su tutti i programmi delle esercitazioni a fuoco di reparto o di unita', per la definizione delle localita', degli spazi aerei e marittimi regionali, del tempo e delle modalita' di svolgimento, nonche' sull'impiego dei poligoni della regione. Qualora la maggioranza dei membri designati dalla regione si esprima in senso contrario, sui programmi di attivita' addestrative decide in via definitiva il Ministro della difesa.

Ciascun comitato, sentiti gli enti locali e gli altri organismi interessati, definisce le zone idonee alla concentrazione delle esercitazioni di tiro a fuoco nella regione per la costituzione di poligoni, utilizzando prioritariamente, ove possibile, aree demaniali.

Una volta costituite tali aree militari, le esercitazioni di tiro a fuoco dovranno di massima svolgersi entro le aree stesse. Per le aree addestrative, terrestri, marittime ed aeree, sia provvisorie che permanenti, si stipulano disciplinari d'uso fra l'autorita' militare e la regione interessata. In caso di mancato accordo il progetto di disciplinare e' rimesso al Ministro della difesa che decide sentiti il presidente della giunta regionale e il presidente del comitato misto paritetico competenti.

Il comitato e' formato da cinque rappresentanti del Ministero della difesa, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero delle finanze, designati dai rispettivi Ministri e da sette rappresentanti della regione nominati dal presidente della giunta regionale, su designazione, con voto limitato, del consiglio regionale.

Per ogni membro e' nominato un supplente.

Il comitato si riunisce a richiesta del comandante militare territoriale di regione o del comandante in capo di dipartimento militare marittimo o del comandante di regione aerea o del presidente della regione; presiede l'ufficiale generale o ammiraglio piu' elevato in grado o piu' anziano; funge da segretario l'ufficiale meno elevato in grado o meno anziano.

Delle riunioni del comitato e' redatto verbale che conterra' le eventuali proposte di membri discordanti sull'insieme della questione trattata o su singoli punti di essa.

Le definitive decisioni sui programmi di installazioni militari e relative limitazioni di cui al primo comma sono riservate al Ministro per la difesa. La regione interessata puo' chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla pubblicazione o comunicazione della decisione ministeriale, che la questione sia sottoposta a riesame da parte del Consiglio dei Ministri.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo', in casi particolari, disporre che i provvedimenti di limitazione della proprieta' siano sospesi sino alla decisione del Consiglio dei Ministri. Il Consiglio dei Ministri si pronuncia sulle richieste di riesame entro novanta giorni.

Alla riunione del Consiglio dei Ministri e' invitato il presidente della giunta regionale interessata.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS 15 MARZO 2010, N. 66

Art 4.

Il comandante militare territoriale di...

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