Legislazione e documentazione

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@I. Provv. (Ag. entr.) 14 settembre 2006, Prot. n. 2006/135798.

Modalità e termini degli adempimenti e dei versamenti di cui all'articolo 35, comma 10 quinquies, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

  1. Modalità di esecuzione degli adempimenti.

    1.1. Per i contratti di locazione e affitto in corso di esecuzione al 4 luglio 2006 e assoggettati ad imposta sul valore aggiunto in base alle disposizioni vigenti fino a tale data, gli adempimenti previsti ai fini dell'applicazione delle imposte indirette dall'art. 35, comma 10-quinquies, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, compresa l'eventuale opzione per il regime di imponibilità all'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 10, comma 1, numero 8), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sono eseguiti, indipendentemente dal numero di unità immobiliari possedute, per via telematica secondo le disposizioni e con le modalità tecniche di trasmissione delle dichiarazioni e dei dati concernenti i contratti di locazione e di affitto, di cui al Capo III del decreto dirigenziale 31 luglio 1998, e successive modifiche.

    1.2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, del decreto 31 luglio 1998, l'adempimento può essere eseguito con la trasmissione telematica dei soli dati del contratto, senza l'allegazione del testo dello stesso. Il pagamento della relativa imposta è effettuato con le modalità di cui all'articolo 21 del decreto stesso.

    1.3. I soggetti che effettuano gli adempimenti di cui ai precedenti commi sono tenuti ad osservare gli obblighi a carico dei soggetti che effettuano, per via telematica, gli adempimenti connessi ai contratti di locazione ed affitto di beni immobili di cui all'articolo 23 del decreto direttoriale 31 luglio 1998.

    1.4. Le persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di impresa, arti o professioni e che non sono obbligate alla registrazione per via telematica ai sensi dell'articolo 14 del decreto 31 luglio 1998 possono assolvere agli adempimenti di cui al comma 1 richiedendo la registrazione del contratto con le modalità previste dal testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

    1.5. L'allegato 1 al presente provvedimento integra, per le finalità di cui al precedente comma 1, le descrizioni di alcuni fatti definiti negli allegati tecnici bis e quater al decreto 31 luglio 1998, ivi compreso l'esercizio dell'opzione per l'assoggettamento ad imposta sul valore aggiunto.

  2. Determinazione e versamento dell'imposta.

    2.1. L'imposta di registro è dovuta sul corrispettivo determinato per l'intera residua durata del contratto a decorrere dal 4 luglio 2006 e può essere assolta in unica soluzione ovvero annualmente sull'ammontare relativo a ciascuna annualità che abbia scadenza successiva alla stessa data.

    2.2. L'imposta, se corrisposta in unica soluzione per l'intera durata residua del contratto, si riduce della misura individuata dall'articolo 5, nota I), della tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

    2.3. La riduzione compete a condizione che i contratti abbiano durata complessiva superiore a due anni e durata residua superiore a dodici mesi.

    2.4. Qualora nel contratto sia stabilito un corrispettivo solo in parte determinato, l'imposta dovuta in relazione all'ammontare già determinato deve essere versata con le modalità di cui ai commi precedenti. L'imposta dovuta per la restante parte deve essere versata entro venti giorni dalla definitiva determinazione della stessa utilizzando apposito codice tributo. Il versamento integrativo è eseguito per via telematica tranne che per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4. Il versamento integrativo eseguito per via telematica tiene luogo della denuncia di cui all'articolo 19 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

  3. Termini.

    3.1. Gli adempimenti di cui all'articolo 1 del presente provvedimento sono eseguiti a decorrere dal 1º novembre 2006 e non oltre il 30 novembre 2006. L'omissione di tali adempimenti comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 69...

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