Legislazione e documentazione

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@I. Ris. (Ag. entr.) 24 maggio 2007, n.114. Istanza di interpello - D.P.R. 131/1986 - disciplina ai fini dell'imposta di registro della regolarizzazione della omessa registrazione del contratto di locazione mediante l'istituto del ravvedimento operoso.

Con istanza di interpello n. 954 - 185/2007, concernente la corretta disciplina ai fini dell'imposta di registro della regolarizzazione della registrazione del contratto di locazione di immobile mediante l'istituto del ravvedimento operoso, è stato esposto il seguente

QUESITO

La società istante, proprietaria di un immobile, ha stipulato un contratto di locazione commerciale, soggetto all'imposta sul valore aggiunto, per la durata di sei anni a decorrere dal 15 marzo 2005, registrato presso il competente Ufficio in data 17 marzo 2005.

Afferma di aver sempre emesso regolare fattura con applicazione dell'Iva per i canoni percepiti, «anche successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni contenute nei commi 8 e 10 quinquies dell'art. 35 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni con L. 4 agosto 2006, n. 248, che hanno invece, con la riformulazione dell'art. 10, comma 1, n. 8 del D.P.R. n. 633/1972, reso esenti, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e salvo l'esercizio di opzione per l'imposizione ai fini dell'Iva, anche le locazioni di immobili strumentali stipulate prima del 4 luglio 2006 ed in corso a tale data effettuate (come nel caso di specie) nei confronti dei soggetti passivi che svolgono in via esclusiva o prevalente attività che danno diritto ad una percentuale di detrazione superiore al 25%».

Afferma, tra l'altro, di non aver effettuato la registrazione del contratto con le modalità e nei termini stabiliti dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14 settembre 2006 e di non aver esercitato l'opzione per l'imponibilità ai fini dell'Iva prevista per le locazioni di immobili strumentali da effettuarsi in occasione della registrazione del contratto.

La società chiede se può:

1) procedere alla regolarizzazione della registrazione del contratto mediante utilizzo dell'istituto del ravvedimento operoso;

2) esercitare, in tale occasione, l'opzione per l'applicazione dell'Iva di cui al novellato art. 10, comma 8, del D.P.R. n. 633 del 1972.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'istante ritiene di poter utilizzare l'istituto del ravvedimento operoso essendo rispettati i limiti temporali e non essendo state ancora contestate formalmente le violazioni e omissioni in cui è incorso, non essendo, comunque, iniziati accessi, ispezioni, verifiche e altre attività amministrative di accertamento delle quali abbia avuto conoscenza.

Per quanto riguarda i limiti temporali, l'istante ritiene che il termine massimo sia quello di un anno dal 18 dicembre 2006, termine fissato per la registrazione dei contratti in corso al 4 luglio 2006 in seguito alla proroga stabilita con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14 settembre 2006.

Ritiene, inoltre, che la regolarizzazione della registrazione telematica del contratto consenta di comunicare l'opzione per l'applicazione dell'Iva, opzione che, tra l'altro, può desumersi dal comportamento concreto tenuto finora.

Perciò l'istante ritiene di regolarizzare il contratto di locazione mediante registrazione telematica «corrispondendo:

- l'imposta di registro nella misura dell'1% del canone annuo rivalutato, rapportato al periodo dal 4 luglio 2006 alla prima scadenza del 15 marzo 2007, e quindi per un importo Euros 14.218,20 × 1% 8/12 = Euros 95,00;

- gli interessi nella misura del 2,5%, sull'importo di Euros 95,00 calcolati dalla data di scadenza dell'omesso adempimento (18 dicembre 2006) alla data di perfezionamento del ravvedimento;

- una sanzione ridotta per l'omessa registrazione pari ad 1/8 del minimo, se il ravvedimento interverrà entro il novantesimo giorno dalla scadenza del 18 dicembre 2006 (1/8 del 120% = 15%, corrispondente ad Euros 95,00 ± 15% = Euros 14,25) ovvero pari ad 1/5 del 120% = 24%, corrispondente ad Euros 95,00 24% = Euros 22,80)».

Con l'occasione provvederà anche a comunicare l'opzione per l'applicazione dell'IVA.

RISPOSTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha apportato importanti modifiche al regime fiscale, ai fini dell'imposizione sul valore aggiunto, della locazione di fabbricati, attraverso la riformulazione dell'art. 10, comma 1, n. 8), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Tali novità, come evidenziato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 33 del 16 novembre 2006, comportano che:

(...)

a) tutte le locazioni di immobili a destinazione abitativa sono ora esenti da IVA, comprese le locazioni finanziarie e le locazioni poste in essere dalle imprese che hanno costruito gli immobili per la vendita;

(...)

b) anche gli immobili strumentali scontano il regime di esenzione previsto in linea generale per tutte le locazioni, comprese quelle finanziarie con alcune eccezioni. Sono infatti imponibili al tributo:

- le locazioni effettuate nei confronti di soggetti che non agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione;

- le locazioni nei confronti di soggetti passivi d'imposta che hanno una pro-rata di detraibilità non superiore al 25% nonché

- le locazioni in relazione alle quali il locatore ha espresso l'opzione per l'imponibilità ad IVA...

.

L'articolo 35, comma 10 quinquies, del D.L. n. 223 del 2006, ha disposto che «ai fini dell'applicazione delle imposte di cui all'articolo 5 della Tariffa, parte prima, del testo Page 430 unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, per i contratti di locazione o di affitto assoggettati ad imposta sul valore aggiunto, sulla base delle disposizioni vigenti fino alla data di entrata...

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