Legislazione

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@I. D.M. (Min. Interno) 20 dicembre 2001, n. 21. Disposizioni relative alle modalità di installazione degli apparecchi evacuatori di fumo e calore (Gazzetta Ufficiale n. 21 del 25 gennaio 2002).

1. (Campo di applicazione). Gli evacuatori di fumo e calore, che vengono installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, devono garantire la sicurezza delle persone e dei beni materiali in caso d'incendio e devono essere rispondenti alla direttiva 98/37/CE del 22 giugno 1998 e ai seguenti regolamenti:

D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, e

D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 499, che hanno recepito le direttive 89/106/CEE e 93/68/CEE;

D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459, e che ha recepito le direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE.

2. (Requisiti degli evacuatori di fumo e calore). Fino a quando non saranno completati e comunicati alla Repubblica italiana gli atti comunitari attuativi della direttiva n. 89/106/CEE, gli evacuatori di fumo e calore possono essere commercializzati e messi in opera se muniti di:

a) dichiarazione CE di conformità ai sensi dell'art. 8 della direttiva 98/37/CE del 22 giugno 1998;

b) dichiarazione di conformità al prototipo sottoposto a prova da laboratorio autorizzato (ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818 e del decreto ministeriale 26 marzo 1985) in base alla norma UNI-VVF 9494 o norma armonizzata o norma emanata da un organismo nazionale di normalizzazione di un Paese membro dell'Unione europea o aderente all'accordo SEE riconosciuta equivalente.

3. (Commercializzazione). Gli evacuatori di fumo e calore legalmente riconosciuti in uno dei Paesi dell'Unione europea, ovvero in uno dei Paesi aderenti all'accordo SEE, avente i requisiti di cui al precedente art. 2 possono essere commercializzati in Italia per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore centoventi giorni dopo la sua pubblicazione.

@II. D.L. 27 dicembre 2001, n. 450. Proroga di termini in materia di sospensione di procedure esecutive per particolari categorie di locatori e di copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 301 del 29 dicembre 2001) convertito con modificazioni, nella L. 27 febbraio 2002, n. 14 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 49 del 27 febbraio 2002).

1. (Proroga alla sospensione delle procedure esecutive di rilascio di immobili ad uso abitativo). 1. La sospensione delle procedure esecutive di rilascio di immobili ad uso abitativo, già disposta ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legge 2 luglio 2001, n. 247, convertito dalla legge 4 agosto 2001, n. 332, iniziate nei confronti degli inquilini in possesso dei requisiti indicati al comma 20 dell'art. 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogata fino al 30 giugno 2002.

2. (Proroga del termine della copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo). 1. Il termine di cui al decreto legge 28 settembre 2001, n. 354, recante disposizioni urgenti per il trasporto aereo, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 413, è prorogato sino al 31 marzo 2002.

1 bis. Per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2002 lo Stato italiano presta garanzia di cui al decreto legge 28 settembre 2001, n. 354, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 413, previa corresponsione di un premio, da parte delle imprese di trasporto aereo nazionali di cui all'art. 1 del citato decreto legge e da parte delle imprese di gestione aeroportuale, così determinato: a) gestori di linee aeree:

1) in caso di copertura di un massimale da 50 milioni di dollari statunitensi fino a 150 milioni di dollari statunitensi: premio di 0,35 dollari statunitensi per passeggero trasportato per viaggio; dal 1° febbraio 2002 il premio è aumentato a 0,40 dollari statunitensi per passeggero trasportato per viaggio;

2) in caso di copertura di un massimale oltre 150 milioni di dollari statunitensi fino a 1 miliardo di dollari statunitensi: premio di 0,35 dollari statunitensi per passeggero trasportato per viaggio;

3) in caso di copertura di un massimale oltre 1 miliardo di dollari statunitensi: premio di 0,25 dollari statunitensi per passeggero trasportato;

b) gestori di servizi aeroportuali:

1) in caso di totale assenza di assicurazione commerciale, per la copertura fino al massimale esistente prima dell'11 settembre 2001: premio minimo pari al 50 per cento del premio annuo complessivo di polizza;

2) in caso di copertura parziale disponibile sui mercati commerciali, per la copertura della differenza fino ai limiti esistenti prima dell'11 settembre 2001: premio minimo pari al 33 per cento del nuovo premio aggiuntivo richiesto dal mercato commerciale per la copertura parziale;

c) esercenti attività di cargo: la copertura di attività di cargo è soggetta ad un premio minimo non inferiore al 50 per cento del premio annuo complessivo della polizza prima dell'11 settembre 2001.

1 ter. Il premio si applica retroattivamente ai beneficiari della garanzia con decorrenza 27 novembre 2001 in misura pari a quanto stabilito per il mese di gennaio 2002.

1 quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro delle attività produttive, sono stabilite le modalità di attivazione della garanzia e della corresponsione dei premi.

3. (Entrata in vigore). 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

@III. L. 1 marzo 2002, n. 39. Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001. (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 72 del 26 marzo 2002.).

(Estratto).

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

1. (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).

  1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un annoPage 224 dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.

  2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

  3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

  4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

  5. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa regionale e provinciale entrano in vigore, per le regioni e province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma.

    2. (Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa). 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

    a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

    b) per evitare disarmonie...

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