DECRETO-LEGGE 28 settembre 2001, n. 354 - Disposizioni urgenti per il trasporto aereo

Coming into Force28 Settembre 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/09/28/001G0412/CONSOLIDATED/20011229
Enactment Date28 Settembre 2001
Published date28 Settembre 2001
Official Gazette PublicationGU n.226 del 28-09-2001
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato lo stato di crisi del settore del trasporto aereo a seguito degli attentati terroristici dell'11 settembre 2001 compiuti negli Stati Uniti d'America;

Visti gli atti di indirizzo formulati dall'Ecofin nella riunione del 22 settembre 2001 con particolare riguardo all'opportunita' di un sostegno da parte dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea a favore delle imprese di trasporto aereo che sia limitato nel tempo e finalizzato a favorire un rapido riequilibrio economico del settore;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di riconoscere una adeguata garanzia finanziaria a favore delle imprese di trasporto aereo nazionali, anche in considerazione della peculiare e contingente condizione del mercato in ordine ai costi di assicurazione dei rischi derivanti da atti di guerra o terroristici, necessaria a consentire il proseguimento delle attivita' dalle stesse svolte;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro delle attivita' produttive; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1.

  1. La Stato italiano presta garanzia, a titolo gratuito, per il risarcimento dei danni subiti da terzi in conseguenza di atti di guerra o di terrorismo nell'esercizio del servizio aereo, in favore delle imprese di trasporto aereo nazionali, munite di valida licenza di esercizio rilasciata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio del 23 luglio 1992, e del regolamento ENAC del 14 febbraio 2000, per il trasporto aereo di passeggeri e merci a titolo oneroso.

  2. La garanzia di cui al comma 1 e' prestata limitatamente agli importi per i quali le imprese di trasporto aereo sono nell'impossibilita' di ottenere una copertura assicurativa a causa del rifiuto da parte delle compagnie assicurative ovvero di applicazione di premi eccessivamente onerosi rispetto alle ordinarie condizioni di mercato praticate fino all'11 settembre 2001. La garanzia e' prestata fino a concorrenza di un importo massimo, per ciascuna impresa di trasporto aereo e per singolo sinistro, di 2,2 miliardi di euri, per la durata di un mese a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente...

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