D.L. 31 marzo 2014, n. 52

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4/2014 Arch. nuova proc. pen.
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
metodologie di disassuefazione, nonchè trattamenti psico-sociali
e farmacologici adeguati. Il servizio pubblico per le dipendenze
verif‌ica l’eff‌icacia del trattamento e la risposta del paziente al
programma.»;
b) al comma 2, le parole: «deve essere» sono sostituite dalla
seguente: «viene» e dopo la parola: «studio» è inserita la se-
guente: «e»;
c) al comma 3, le parole: «riabilitative iscritte in un albo
regionale o provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «private
autorizzate ai sensi dell’articolo 116»;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Quando l’interessato ritenga di attuare il programma
presso strutture private autorizzate ai sensi dell’articolo 116 e
specif‌icamente per l’attività di diagnosi, di cui al comma 2, let-
tera d), del medesimo articolo, la scelta può cadere su qualsiasi
struttura situata nel territorio nazionale che si dichiari di essere
in condizioni di accoglierlo.».
28 bis. Al comma 1 dell’articolo 123 del testo unico delle leggi
in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodi-
ottobre 1990, n. 309, e successive modif‌icazioni, le parole: «alle
tabelle I e II, sezioni A, B e C,” sono sostituite dalle seguenti:
“alla tabella I e alla tabella dei medicinali».
29. All’articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. I progetti di cui alle lettere a) e c) del comma 7 non pos-
sono prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti
o psicotrope incluse nelle tabelle I e II di cui all’articolo 14 e
delle sostanze non inserite nella Farmacopea uff‌iciale, fatto
salvo l’uso dei medicinali oppioidi prescrivibili.».
30. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilita-
zione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del
le tabelle, previste dagli articoli 13, comma 1, e 14 del citato testo
unico, come modif‌icati dai commi 2 e 3 del presente articolo,
nonchè l’allegato III bis, riportati nell’allegato A al presente de-
creto.
2. (Eff‌icacia degli atti amministrativi adottati ai sen-
1990, n. 309). 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto riprendono a produrre effetti gli atti ammini-
strativi ad ottati sino alla data di pubblicazione della sentenza
della Corte Costituzionale n. 32 del 12 febbraio 2014, ai sensi
del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupe-
facenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazio-
ne dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ott obre 1990, n. 309, e successive
modif‌icazioni.
1 bis. Nei decreti applicativi del testo unico di cui al decreto
dalla data di entrata in vigore della legge 21 febbraio 2006, n.
49, f‌ino alla data di pubblicazione della sentenza della Corte co-
stituzionale n. 32 del 12 febbraio 2014, ogni richiamo alla tabella
II è da intendersi riferito alla tabella dei medicinali, di cui all’al-
legato A al presente decreto.
CAPO II
IMPIEGO DEI MEDICINALI
3. (Disposizioni in materia di impiego di medicinali).
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 1 del decreto legge 21 ottobre
inserito il seguente:
«4 bis. Anche se sussista altra alternativa terapeutica nel-
l’ambito dei medicinali autorizzati, previa valutazione dell’Agen-
zia italiana del farmaco (AIFA), sono inseriti nell’elenco di cui
al comma 4, con conseguente erogazione a carico del Servizio
sanitario nazionale, i medicinali che possono essere utilizzati
per un’indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata,
purchè tale indicazione sia nota e conforme a ricerche condotte
nell’ambito della comunità medico-scientif‌ica nazionale e inter-
nazionale, secondo parametri di economicità e appropriatezza.
In tal caso l’AIFA attiva idonei strumenti di monitoraggio a tutela
della sicurezza dei pazienti e assume tempestivamente le neces-
sarie determinazioni.».
4. (Entrata in vigore). 1. Il presente decreto entra in vigore
il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Uff‌iciale
della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.
(Si omettono le tabelle)
II
D.L. 31 marzo 2014, n. 52. Disposizioni urgenti in materia di
superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (Gazzetta
Uff‌iciale Serie gen. - n. 76 del 1 aprile 2014), convertito, con
modif‌icazioni, nella L. 30 maggio 2014, n. 81 (Gazzetta Uff‌iciale
Serie gen. - n. 125 del 31 maggio 2014).
1. (Modif‌iche all’articolo 3 ter del decreto legge 22 dicem-
bre 2011, n. 211, convertito, con modif‌icazioni, dalla legge
17 febbraio 2012, n. 9). 1. Al comma 4 dell’articolo 3 ter del de-
creto legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modif‌icazio-
ni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, sono apportate le seguenti
modif‌icazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1° aprile 2014» sono sostitui-
te dalle seguenti: «31 marzo 2015»;
b) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti:
«Il giudice dispone nei confronti dell’infermo di mente e del
seminfermo di mente l’applicazione di una misura di sicurezza,
anche in via provvisoria, diversa dal ricovero in un ospedale
psichiatrico giudiziario o in una casa di cura e custodia, salvo
quando sono acquisiti elementi dai quali risulta che ogni misura
diversa non è idonea ad assicurare cure adeguate e a fare fronte
alla sua pericolosità sociale, il cui accertamento è effettuato
sulla base delle qualità soggettive della persona e senza tenere
conto delle condizioni di cui all’articolo 133, secondo comma,
numero 4, del codice penale. Allo stesso modo provvede il magi-
strato di sorveglianza quando interviene ai sensi dell’articolo 679
del codice di procedura penale. Non costituisce elemento idoneo
a supportare il giudizio di pericolosità sociale la sola mancanza
di programmi terapeutici individuali».
1 bis. All’articolo 3 ter del decreto legge 22 dicembre 2011, n.
211, convertito, con modif‌icazioni, dalla legge 17 febbraio 2012,
n. 9, sono apportate le seguenti modif‌icazioni:
a) al comma 6, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti:
«A tal f‌ine le regioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della f‌inanza pubblica, nell’ambito delle risorse destinate alla
formazione, organizzano corsi di formazione per gli operatori

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