LEGGE 17 febbraio 2012, n. 9 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri. (12G0026)

Coming into Force21 Febbraio 2012
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2012/02/20/012G0026/ORIGINAL
Published date20 Febbraio 2012
Enactment Date17 Febbraio 2012
Official Gazette PublicationGU n.42 del 20-02-2012
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 17 febbraio 2012 NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei

Ministri

Severino, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Severino

Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE

IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 22 DICEMBRE 2011, N. 211

All'articolo 1:

al comma 1, e' premesso il seguente:

01. All'articolo 386, comma 4, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo quanto previsto dall'articolo 558"

;

al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

b) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

"4-bis. Salvo quanto previsto dal comma 4-ter, nei casi di cui ai commi 2 e 4 il pubblico ministero dispone che l'arrestato sia custodito in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell'articolo 284. In caso di mancanza, indisponibilita' o inidoneita' di tali luoghi, o quando essi sono ubicati fuori dal circondario in cui e' stato eseguito l'arresto, o in caso di pericolosita' dell'arrestato, il pubblico ministero dispone che sia custodito presso idonee strutture nella disponibilita' degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato. In caso di mancanza, indisponibilita' o inidoneita' di tali strutture, o se ricorrono altre specifiche ragioni di necessita' o di urgenza, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che l'arrestato sia condotto nella casa circondariale del luogo dove l'arresto e' stato eseguito ovvero, se ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale vicina.

4-ter. Nei casi previsti dall'articolo 380, comma 2, lettere e-bis) ed f), il pubblico ministero dispone che l'arrestato sia custodito presso idonee strutture nella disponibilita' degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato. Si applica la disposizione di cui al comma 4-bis, terzo periodo"

.

All'articolo 2:

al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 123», dopo le parole: «nel luogo dove l'arrestato o il fermato e' custodito» sono inserite le seguenti: «salvo che nel caso di custodia nel proprio domicilio o altro luogo di privata dimora» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il procuratore capo della Repubblica predispone le necessarie misure organizzative per assicurare il rispetto dei termini di cui all'articolo 558 del codice»;

la lettera b) e' soppressa;

e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:

b-bis) all'articolo 146-bis, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:

"1-bis. Fuori dai casi previsti dal comma 1, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza anche quando si procede nei confronti di detenuto al quale sono state applicate le misure di cui all'articolo 41-bis, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonche', ove possibile, quando si deve udire, in qualita' di testimone, persona a qualunque titolo in stato di...

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