DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1988, n. 43 - Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657

Coming into Force01 Marzo 1988
Published date29 Febbraio 1988
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1988/02/29/088G0044/CONSOLIDATED/19990427
Enactment Date28 Gennaio 1988
Official Gazette PublicationGU n.49 del 29-02-1988 - Suppl. Ordinario n. 12
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I SERVIZIO CENTRALE DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visti l'articolo 1 della legge 4 ottobre 1986, n. 657, e l'articolo 1 della legge 3 ottobre 1987, n. 403; Sentito il parere delle commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia previsto dall'articolo 3 della legge n. 657 del 1986; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adotta nella riunione del 22 gennaio 1988; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale; EMANA Il seguente decreto:

Art 1.

Istituzione del servizio centrale della riscossione

  1. E' istituito presso il Ministero delle finanze, quale ufficio centrale alle dirette dipendenze del Ministro, il servizio di riscossione dei tributi, che assume la denominazione di servizio centrale della riscossione.

  2. Il servizio e' diretto da un funzionario con qualifica di dirigente superiore, si avvale di un centro informativo istituito ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1976, n. 60, e si articola anche in un ufficio statistico e in un ufficio ispettivo; nell'ambito del servizio stesso trova collocazione la segreteria tecnica della commissione di cui all'articolo 3.

  3. Con decreto del Ministro delle finanze e' disposta la assegnazione del personale dei ruoli dell'amministrazione delle finanze necessario per il funzionamento degli uffici, nei quali si articola il servizio centrale, e della segreteria tecnica di cui all'articolo 4.

  4. Il quadro A della Tabella VI, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, e' sostituito dal quadro annesso al presente decreto.

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai

sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico con

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,

n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle

disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il

rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli

atti legislativi qui trascritti.

Art 1.

Istituzione del servizio centrale della riscossione

  1. E' istituito presso il Ministero delle finanze, quale ufficio centrale alle dirette dipendenze del Ministro, il servizio di riscossione dei tributi, che assume la denominazione di servizio centrale della riscossione.

  2. Il servizio e' diretto da un funzionario con qualifica di dirigente superiore, si avvale di un centro informativo istituito ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1976, n. 60, e si articola anche in un ufficio statistico e in un ufficio ispettivo; nell'ambito del servizio stesso trova collocazione la segreteria tecnica della commissione di cui all'articolo 3.

  3. Con decreto del Ministro delle finanze e' disposta la assegnazione del personale dei ruoli dell'amministrazione delle finanze necessario per il funzionamento degli uffici, nei quali si articola il servizio centrale, e della segreteria tecnica di cui all'articolo 4.

  4. Il quadro A della Tabella VI, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, e' sostituito dal quadro annesso al presente decreto. 19 AGGIORNAMENTO (19)

Il D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 ha disposto (con l'art. 68, comma 1) che "Salvo quanto previsto dagli articoli 58 e 59, e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Tale abrogazione non opera limitatamente al rinvio contenuto nell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237".

Art 2.

Compiti del servizio centrale

  1. Il servizio centrale provvede, con affidamento in concessione amministrativa, per ambiti territoriali, ai soggetti di cui all'articolo 31:

    1. alla esazione dei tributi e delle altre somme di spettanza dello Stato o di altri enti pubblici non economici che, in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge 4 ottobre 1986, n. 657, venivano riscossi tramite esattorie;

    2. alla riscossione dei versamenti diretti dalle imposte sui redditi che, in base alla normativa vigente alla data indicata alla lettera a), erano effettuati presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato anche mediante delega alle aziende ed istituti di credito ed agli uffici postali, nonche' alla riscossione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto, che erano effettuati mediante delega alle aziende ed istituti di credito, fermi restando, in alternativa, detti sistemi di versamento;

    3. alla riscossione coattiva, in dipendenza di provvedimento avente efficacia di titolo esecutivo, dell'imposta sul valore aggiunto, dalla imposta di registro, delle imposte ipotecarie e catastali, della imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, delle imposte di fabbricazione, delle imposte erariali di consumo e dei diritti doganali, delle tasse automobilistiche e sulle concessioni governative, nonche' delle soprattasse, delle pene pecuniarie e di ogni altro accessorio e penalita';

    4. alla riscossione coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicita' e diritti sulle pubbliche affissioni, dei canoni e diritti per i servizi di disinquinamento delle acque provenienti da insediamenti produttivi, della tassa per l'occupazione temporanea di spazi temporanea di spazi ed aree pubbliche e delle tasse sulle concessioni degli enti locali, nonche' delle soprattasse, delle pene pecuniarie e di ogni altro accessorio relativo ai predetti tributi;

    5. alla riscossione coattiva dei canoni e provenienti del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato e dei relativi accessori; f) alla riscossione delle entrate patrimoniali e assimilate, nonche' dei contributi di spettanza degli enti locali.

  2. Restano ferme le disposizioni che, alla data di entrata in vigore della legge 4 ottobre 1986, n. 657, attribuivano la riscossione dei tributi, penalita' ed accessori di cui al comma 1 ad uffici diversi da quelli finanziari e da quelli comunali.

  3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con i Ministri interessati, puo' disporsi che il servizio centrale provveda alla riscossione di ogni altra entrata o credito dello Stato o di altri enti pubblici.

  4. Nell'ambito delle competenze stabilite nei commi 1, 2 e 3, il servizio centrale cura l'istruttoria dei provvedimenti...

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