DECRETO 18 luglio 2003 - Istituzione presso l'ISMEA della banca dati sui rischi in agricoltura

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del Fondo di solidarieta' nazionale; Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, recante ´Nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionaleª e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n.

324, sull'assicurazione agricola agevolata; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, ´Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personaliª; Visto l'art. 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173; Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in particolare l'art.

127, comma 3, che istituisce presso l'ISMEA il Fondo per la riassicurazione dei rischi agricoli; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 2001, n. 200, recante Regolamento di riordino dell'ISMEA e previsione del relativo statuto, ed in particolare l'art. 1, comma 2, che inserisce l'ISMEA nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e facente parte del Sistema statistico nazionale (SISTAN); Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali dell'11 ottobre 2001, recante procedure di erogazione dei contributi destinati a soggetti singoli ed associati che si attivano per la difesa delle produzioni agricole dalle avversita' atmosferiche; Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, ed in particolare l'art. 2 che prevede che i parametri per le polizze multirischio sono stabiliti per ciascun prodotto e per area omogenea sulla base degli elementi statistico-assicurativi, comprensivi del rapporto sinistri-premi, rilevati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA); Ritenuto che, per finalita' di interesse pubblico si rende necessaria la rilevazione di dati e informazioni relative ai rischi in agricoltura e, in particolare, l'elaborazione di alcuni tipi di dati idonei a rivelare la natura, le cause, la dimensione economica e le modalita' di gestione dei rischi; Decreta

Art. 1.

F i n a l i t a' 1. Al fine di supportare l'intervento pubblico per la gestione dei rischi in agricoltura e di fornire elementi conoscitivi ai soggetti interessati, anche ai fini della prevenzione del rischio, e' istituita presso l'ISMEA la Banca dati sui rischi agricoli, di seguito denominata Banca dati. La Banca dati, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del...

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