LEGGE 13 novembre 2002, n. 256 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, recante interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici

Coming into Force16 Novembre 2002
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2002/11/15/002G0284/ORIGINAL
Enactment Date13 Novembre 2002
Published date15 Novembre 2002
Official Gazette PublicationGU n.268 del 15-11-2002
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, recante interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 13 novembre 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri Alemanno, Ministro delle politiche

agricole e forestali Visto, il Guardasigilli: Castelli

Allegato

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 13 SETTEMBRE 2002, N. 200

All'articolo 1, al comma 1:

al capoverso 2, nell'alinea, dopo le parole: " a favore de1e aziende agricole di cui al comma 1, " sono inserite le seguenti: "delle aziende zootecniche e delle aziende apistiche, ";

al capoverso 2, lettera a), le parole: " fino al 50 per cento " sono sostituite dalle seguenti: " fino all'80 per cento " ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: " In alternativa al contributo in conto capitale ed al fine di reintegrare i redditi perduti, puo' essere richiesta l'erogazione di un prestito quinquennale fino all'80 per cento del danno accertato, sulla base della produzione lorda vendibile ordinaria del triennio precedente, al netto dell'ordinario rischio di impresa stabilito nella misura del 15 per cento, da erogare al tasso agevolato previsto dall'articolo unico, primo comma, numero 5), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985 ";

al capoverso 2, lettera b), le parole: " dall'articolo unico, numero 5), lettere a) e b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 novembre 1985 " sono sostituite dalle seguenti: " dall'articolo unico, primo comma, numero 5), lettere a) e b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 1985 ";

al capoverso 2, lettera c), le...

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