DECRETO LEGISLATIVO 29 settembre 1999, n. 381 - Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonche' disposizioni concernenti gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59

Coming into Force13 Novembre 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/10/29/099G0451/CONSOLIDATED/20180122
Published date29 Ottobre 1999
Enactment Date29 Settembre 1999
Official Gazette PublicationGU n.255 del 29-10-1999
Titolo I Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV)
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 11, comma 1, lettere b) e d), l'articolo 14, comma 1, lettere a), d) ed f) e l'articolo 18, comma 1, lettere b), d), f) e g);

Visto l'articolo 1, comma 12, della legge 16 giugno 1998, n. 191;

Vista la legge 29 luglio 1999, n. 241;

Vista il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, sul riordino del Consiglio nazionale delle ricerche;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 1999;

Visto il parere espresso dalla Commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 3 e 10 settembre 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Istituzione dell'ente

  1. E' istituito, con le modalita' e i tempi di cui all'articolo 6, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), come ente di ricerca non strumentale, nel quale confluiscono l'Istituto nazionale di geofisica (ING), l'Osservatorio vesuviano (OV), nonche' i seguenti istituti del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR):

    1. Istituto internazionale di vulcanologia di Catania (IIV);

    2. Istituto di geochimica dei fluidi di Palermo (IGF);

    3. Istituto di ricerca sul rischio sismico di Milano (IRRS).

  2. L'INGV ha personalita' giuridica di diritto pubblico con autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile e si dota di un ordinamento autonomo in conformita' al presente decreto, alla legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni e integrazioni, al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonche', per quanto non previsto dalle predette disposizioni, al codice civile.

  3. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica esercita nei confronti dell'ente le competenze previste dalle disposizioni di cui al comma 2.

Art 2.

Attivita' dell'INGV

  1. L'INGV:

    1. promuove ed effettua, anche nell'ambito di programmi dell'Unione europea e di organismi internazionali, attivita' di ricerca nel campo delle discipline geofisiche, della vulcanologia e delle loro applicazioni, ivi compresi lo studio dei fenomeni fisici e chimici precursori dei terremoti e delle eruzioni vulcaniche, dei metodi di valutazione del rischio sismico e vulcanico, della pericolosita' sismica e vulcanica del territorio anche in collaborazione con le universita' e con altri soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali;

    2. progetta e coordina programmi nazionali ed internazionali di ricerca finalizzati al rilevamento sistematico dei fenomeni geofisici, vulcanici e geochimici, anche a mezzo di osservatori geofisici, sismici e vulcanici;

    3. svolge funzioni di sorveglianza sismica e vulcanica del territorio nazionale e di coordinamento delle reti sismiche regionali e locali, ivi comprese le funzioni di sorveglianza sismica e vulcanica della Sicilia orientale (progetto Poseidon) di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito dalla legge 3 luglio 1991, n. 195;

    4. provvede alla organizzazione e gestione della rete sismica nazionale integrata;

    5. e' sede e fornisce supporto all'attivita' del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti e al Gruppo nazionale per la vulcanologia, istituiti ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con le condizioni di autonomia previste dalla predetta disposizione;

    6. rende disponibili per tutta la comunita' scientifica i dati raccolti dalle proprie reti di monitoraggio, nazionale e locali.

  2. L'INGV e' componente del servizio nazionale della protezione civile di cui all'articolo 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e le attivita' di cui alle lettere a), relativamente alla valutazione dei rischi e della pericolosita', nonche' c), d) ed e) del comma 1, sono svolte in regime di convenzione con il Dipartimento della protezione civile.

  3. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica si avvale dell'ente per promuovere, sostenere e coordinare la partecipazione italiana ad organismi, progetti e iniziative internazionali nel campo della ricerca geofisica, vulcanica e sismica.

Art 2.

Attivita' dell'INGV

  1. L'INGV:

    1. promuove ed effettua, anche nell'ambito di programmi dell'Unione europea e di organismi internazionali, attivita' di ricerca nel campo delle discipline geofisiche, della vulcanologia e delle loro applicazioni, ivi compresi lo studio dei fenomeni fisici e chimici precursori dei terremoti e delle eruzioni vulcaniche, dei metodi di valutazione del rischio sismico e vulcanico, della pericolosita' sismica e vulcanica del territorio anche in collaborazione con le universita' e con altri soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali;

    2. progetta e coordina programmi nazionali ed internazionali di ricerca finalizzati al rilevamento sistematico dei fenomeni geofisici, vulcanici e geochimici, anche a mezzo di osservatori geofisici, sismici e vulcanici;

    3. svolge funzioni di sorveglianza sismica e vulcanica del territorio nazionale e di coordinamento delle reti sismiche regionali e locali, ivi comprese le funzioni di sorveglianza sismica e vulcanica della Sicilia orientale (progetto Poseidon) di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito dalla legge 3 luglio 1991, n. 195;

    4. provvede alla organizzazione e gestione della rete sismica nazionale integrata;

    5. e' sede e fornisce supporto all'attivita' del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti e al Gruppo nazionale per la vulcanologia, istituiti ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con le condizioni di autonomia previste dalla predetta disposizione;

    6. rende disponibili per tutta la comunita' scientifica i dati raccolti dalle proprie reti di monitoraggio, nazionale e locali.2

  2. L'INGV e' componente del servizio nazionale della protezione civile di cui all'articolo 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e le attivita' di cui alle lettere a), relativamente alla valutazione dei rischi e della pericolosita', nonche' c), d) ed e) del comma 1, sono svolte in regime di convenzione con il Dipartimento della protezione civile.2

  3. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica si avvale dell'ente per promuovere, sostenere e coordinare la partecipazione italiana ad organismi, progetti e iniziative internazionali nel campo della ricerca geofisica, vulcanica e sismica.

Art 3.

Organi dell'ente

  1. Sono organi dell'ente:

    1. il presidente;

    2. il consiglio direttivo;

    3. il comitato di consulenza scientifica;

    4. il collegio dei revisori dei conti.

  2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, ne sovrintende all'andamento, convoca e presiede il consiglio direttivo e il comitato di consulenza scientifica, stabilendone l'ordine del giorno. Il presidente, scelto tra personalita' di alta qualificazione scientifica, e' nominato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Il presidente dura in carica quattro anni e puo' essere confermato solo una volta.

  3. Il consiglio direttivo ha compiti di indirizzo, di programmazione e di verifica dell'andamento delle attivita' dell'ente, di deliberazione sui regolamenti di organizzazione, funzionamento, amministrazione, contabilita' e finanza, sul piano triennale di cui all'articolo 4 e sui suoi aggiornamenti annuali, nonche' sui bilanci. Il consiglio direttivo delibera inoltre l'attivazione e l'eventuale soppressione delle sezioni di cui all'articolo 5, commi 5 e 7, sentito il preventivo parere del comitato di consulenza scientifica.

  4. Il consiglio direttivo e' composto dal presidente e da sei esperti di alta qualificazione tecnicoscientifica ovvero di comprovata esperienza nelle applicazioni della ricerca del settore. I componenti sono nominati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, uno su designazione del Ministro incaricato per il coordinamento della protezione civile, uno su designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, due designati dal Consiglio scientifico nazionale (CSN), di cui all'articolo 4...

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