DECRETO 11 aprile 2008 - Istituzione dell''elenco degli Istituti pubblici e privati di ricerca, che accolgono cittadini di Paesi terzi, ai fini della realizzazione di progetti di ricerca.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);

Vista la direttiva 2005/71/CE relativa ad una procedura concepita per l'ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 17, di attuazione della predetta Direttiva, in particolare l'art. 1, comma 1, lettera b) che modifica il decreto legislativo n. 286/1998 con l'inserimento dell'art. 27-ter, relativo alla nuova procedura per l'ingresso e soggiorno di cittadini stranieri, ai fini di ricerca scientifica e denominati ricercatori;

Considerato che, in attuazione del comma 1 del predetto art. 27-ter i cittadini stranieri (ricercatori), in possesso di titolo idoneo per l'accesso al dottorato di ricerca nel Paese di provenienza, per svolgere attivita' di ricerca in Italia devono essere selezionati da istituti di ricerca iscritti in apposito elenco istituito presso questo Ministero;

Ritenuto necessario istituire l'elenco di cui al comma 1) del predetto art. 27-ter;

Ritenuto, altresi', necessario determinare i requisiti che devono possedere gli Istituti pubblici e privati di ricerca ai fini dell'iscrizione;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito presso il Ministero dell'universita' e della ricerca l'elenco degli istituti pubblici e privati di ricerca che, previa selezione, accolgono cittadini di Paesi terzi (ricercatori), ai fini della realizzazione di progetti di ricerca.

Art. 2.

Per essere iscritti nell'elenco di cui all'art. 1 gli istituti di ricerca devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  1. svolgere attivita' di ricerca intesa come lavoro creativo svolto su base sistematica per aumentare il bagaglio delle conoscenze, compresa la conoscenza dell'uomo, della cultura e della societa', e utilizzare tali conoscenze per prevedere nuove applicazioni;

  2. mettere a disposizione per ogni ricercatore: una somma mensile pari ad almeno il doppio dell'assegno sociale; fondi da impegnare per le spese per il viaggio di ritorno nonche' per la stipula di una polizza assicurativa per malattia per il ricercatore ed i suoi familiari od, in alternativa, per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale.

  3. Farsi carico delle spese connesse all'eventuale...

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