IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica;
Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea - Legge comunitaria 2006, ed in particolare gli articoli 1 ed 11;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente il regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2007;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, della giustizia, dell'universita' e della ricerca e della solidarieta' sociale; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
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Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
la lettera c) del comma 1 dell'articolo 27 e' sostituita dalla seguente: «c) I professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico;»;
dopo l'articolo 27-bis e' inserito il seguente:
«Art. 27-ter (Ingresso e soggiorno per ricerca scientifica). - 1. L'ingresso ed il soggiorno per periodi superiori a tre mesi, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, e' consentito a favore di stranieri in possesso di un titolo di studio superiore, che nel Paese dove e' stato conseguito dia accesso a...