DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 Febbraio 2007, n. 74 - Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, che ha istituito il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, concernente regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2004, n. 93, concernente regolamento recante modifica al citato decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;

Visto l'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2006;

Acquisito il parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, espresso in data 21 agosto 2003;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 5 ottobre 2006;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 novembre 2006;

Acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, reso in data 16 gennaio 2007;

Sentito il Ministro dei trasporti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2007;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, per i beni e le attivita' culturali, del lavoro e della previdenza sociale, per le politiche europee, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze;

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2004, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. all'articolo 18, comma 8, sono soppressi il quinto ed il sesto periodo;

  2. nell'allegato A, voce Categorie di opere specializzate, declaratoria della categoria OS12, sono soppresse le seguenti parole: ", nei limiti specificati all'articolo 18, comma 8, la produzione in stabilimento industriale,".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 13 febbraio 2007

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei

Ministri

Di Pietro, Ministro delle infrastrutture

Bersani, Ministro dello sviluppo economico

Rutelli, Ministro per i beni e le attivita' culturali

Damiano, Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Bonino, Ministro per le politiche europee

Pecoraro Scanio, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Mastella

Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 5, foglio n. 162

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificato o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

- Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo

12 aprile 2006, n. 163 recante: Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive n. 2004/17/CE e n. 2004/18/CE, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta

Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100, e' il seguente:

Art. 5. (Regolamento e capitolati). - 1. Lo Stato detta con regolamento la disciplina esecutiva e attuativa del presente codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali e, limitatamente agli aspetti di cui all'art. 4, comma 3, in relazione ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato.

2. Il regolamento indica quali disposizioni, esecutive o attuative di disposizioni rientranti ai sensi dell'art.

4, comma 3, in ambiti di legislazione statale esclusiva, siano applicabili anche alle regioni e province autonome.

3. Fatto salvo il disposto dell'art. 196 quanto al regolamento per i contratti del Ministero della difesa, il regolamento di cui al comma 1 e' adottato con decreto del

Presidente della Repubblica, previa deliberazione del

Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.

400.

4. Il regolamento e' adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri delle politiche comunitarie, dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali, delle attivita' produttive, dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento puo' essere emanato. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresi' alle successive modificazioni e integrazioni del regolamento.

5. Il regolamento, oltre alle materie per le quali e' di volta in volta richiamato, detta le disposizioni di attuazione ed esecuzione del presente codice, quanto a:

a) programmazione dei lavori pubblici;

b) rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, e relative competenze;

c) competenze del responsabile del procedimento e sanzioni previste a suo carico;

d) progettazione dei lavori, servizi e forniture, con le annesse normative tecniche;

e) forme di pubblicita' e di conoscibilita' degli atti procedimentali, nonche' procedure di accesso a tali atti;

f) modalita' di istituzione e gestione del sito informatico presso l'Osservatorio;

g) requisiti soggettivi, certificazioni di qualita', nonche' qualificazione degli operatori economici, secondo i criteri stabiliti dal presente codice;

h) procedure di affidamento dei contratti, ivi compresi gli incarichi di progettazione, i concorsi di progettazione e di idee, gli affidamenti in economia, i requisiti e le modalita' di funzionamento delle commissioni giudicatrici;

i) direzione dei lavori, servizi e forniture e attivita' di supporto tecnico-amministrativo;

l) procedure di esame delle proposte di variante;

m) ammontare delle penali, secondo l'importo dei contratti e cause che le determinano, nonche' modalita' applicative;

n) quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria prevalente ai sensi dell'art. 118;

o) norme riguardanti le attivita' necessarie per l'avvio dell'esecuzione dei contratti, e le sospensioni disposte dal direttore dell'esecuzione o dal responsabile del procedimento;

p) modalita' di corresponsione ai soggetti che eseguono il contratto di acconti in relazione allo stato di avanzamento della esecuzione;

q) tenuta dei documenti contabili;

r) modalita' e procedure accelerate per la deliberazione, prima del collaudo, sulle riserve dell'appaltatore;

s) collaudo e attivita' di supporto tecnico-amministrativo, ivi comprese le ipotesi di collaudo semplificato sulla base di apposite certificazioni di qualita', le ipotesi di collaudo in corso d'opera, i termini per il collaudo, le condizioni di incompatibilita' dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori.

6. Per assicurare la compatibilita' con gli ordinamenti esteri delle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, servizi e forniture, eseguiti sul territorio dei rispettivi Stati esteri, nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo sviluppo, il regolamento, sentito il Ministero degli affari esteri, tiene conto della specialita' delle condizioni per la realizzazione di lavori, servizi e forniture, e delle procedure applicate in materia dalle organizzazioni internazionali e dalla Unione europea.

7. Le stazioni appaltanti possono adottare capitolati, contenenti la disciplina di dettaglio e tecnica della generalita' dei propri contratti o di specifici contratti, nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui al comma 1. I capitolati menzionati nel bando o nell'invito costituiscono parte integrante del contratto.

8. Per gli appalti di lavori delle amministrazioni aggiudicatrici statali e' adottato il capitolato generale, con decreto del Ministro delle infrastrutture, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui al comma 1. Tale capitolato, menzionato nel bando o nell'invito, costituisce parte integrante del contratto.

9. Il capitolato generale dei lavori pubblici di cui al comma 7 puo' essere richiamato nei bandi o negli inviti da parte delle stazioni appaltanti diverse dalle amministrazioni aggiudicatrici statali.

.

- Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto

1988, n. 400 recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta

Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, e' il seguente:

Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei

Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a)...

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