DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 2004, n. 93 - Regolamento recante modifica al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, in materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici

Coming into Force28 Aprile 2004
Enactment Date10 Marzo 2004
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2004/04/13/004G0128/ORIGINAL
Published date13 Aprile 2004
Official Gazette PublicationGU n.86 del 13-04-2004
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, con il quale si prevede che con apposito regolamento governativo venga istituito un sistema di qualificazione unico per tutti gli esecutori di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro;

Visto l'articolo 7 della legge 1° agosto 2002, n. 166;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2003;

Acquisito, in data 15 aprile 2003, il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 ottobre 2003;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, espressi in data 17 dicembre 2003 e 10 dicembre 2003;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2004;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle attivita' pro-duttive, con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per gli affari regionali; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1.

  1. Al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. all'articolo 12:

    1) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

    3. Ogni attestazione di qualificazione o di suo rinnovo nonche' tutte le attivita' integrative di revisione o di variazione, sono soggette al pagamento di un corrispettivo determinato, in rapporto all'importo complessivo ed al numero delle categorie generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati, secondo le formule di cui all'allegato E.

    ;

    2) al comma 4, le parole: «L'importo determinato ai sensi del comma 3 e' considerato» sono sostituite dalle seguenti: «Gli importi determinati ai sensi del comma 3 sono considerati»;

    3) al comma 4, e' aggiunto infine, il seguente periodo:

    Il corrispettivo deve essere interamente pagato prima del rilascio dell'attestazione, revisione o variazione; sono ammesse dilazioni non superiori a sei mesi, ove, al momento del rilascio della attestazione sia stata disposta e comunicata alla SOA l'autorizzazione di addebito in conto corrente bancario (R.I.D.) per l'intero corrispettivo.

    ;

  2. all'articolo 15:

    1) al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

    La procedura puo' essere sospesa per chiarimenti o...

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