DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 2004, n. 93 - Regolamento recante modifica al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, in materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici

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Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, con il quale si prevede che con apposito regolamento governativo venga istituito un sistema di qualificazione unico per tutti gli esecutori di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro;

Visto l'articolo 7 della legge 1° agosto 2002, n. 166;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2003;

Acquisito, in data 15 aprile 2003, il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 ottobre 2003;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, espressi in data 17 dicembre 2003 e 10 dicembre 2003;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2004;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle attivita' pro-duttive, con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per gli affari regionali; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1.

  1. Al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. all'articolo 12:

    1) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

    3. Ogni attestazione di qualificazione o di suo rinnovo nonche' tutte le attivita' integrative di revisione o di variazione, sono soggette al pagamento di un corrispettivo determinato, in rapporto all'importo complessivo ed al numero delle categorie generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati, secondo le formule di cui all'allegato E.

    ;

    2) al comma 4, le parole: «L'importo determinato ai sensi del comma 3 e' considerato» sono sostituite dalle seguenti: «Gli importi determinati ai sensi del comma 3 sono considerati»;

    3) al comma 4, e' aggiunto infine, il seguente periodo:

    Il corrispettivo deve essere interamente pagato prima del rilascio dell'attestazione, revisione o variazione; sono ammesse dilazioni non superiori a sei mesi, ove, al momento del rilascio della attestazione sia stata disposta e comunicata alla SOA l'autorizzazione di addebito in conto corrente bancario (R.I.D.) per l'intero corrispettivo.

    ;

  2. all'articolo 15:

    1) al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

    La procedura puo' essere sospesa per chiarimenti o...

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